Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 – Supplemento Ordinario n. 107
Art. 1-85 Art. 86-176 Art. 177-257 Allegati I-XIII Allegati XIV-XXII
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l’articolo
71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, ed in particolare l’articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28
ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per
l’attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9
febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, dell’economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari
esteri, della giustizia, delle attivita’ produttive, dell’interno e
per i beni e le attivita’ culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
- Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,
aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e
opere.
- Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa’ miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica
o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure
di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
- 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7
dicembre 2000, C – 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001,
- 59/2000)
- L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita’
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicita’, efficacia, tempestivita’ e correttezza; l’affidamento
deve altresi’ rispettare i principi di libera concorrenza, parita’ di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’,
nonche’ quello di pubblicita’ con le modalita’ indicate nel presente
codice.
- Il principio di economicita’ puo’ essere subordinato, entro i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonche’ alla tutela della salute e dell’ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le
procedure di affidamento e le altre attivita’ amministrative in
materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente codice,
l’attivita’ contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge
nel rispetto, altresi’, delle disposizioni stabilite dal codice
civile.
Art. 3
Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt.
2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2,
3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art.
19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
- Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che
seguono.
- Il “codice” e’ il presente codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture.
- I “contratti” o i “contratti pubblici” sono i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai
soggetti aggiudicatori.
- I “settori ordinari” dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita’, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
- I “settori speciali” dei contratti pubblici sono i settori del
gas, energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice.
- Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu’ operatori economici, aventi per oggetto
l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi come definiti dal presente codice.
- Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti pubblici aventi
per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di
offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a
base di gara.
- I “lavori” comprendono le attivita’ di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
“opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per
se’ esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile di cui all’allegato I, sia quelle di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica.
- Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici
diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
- Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto
la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.
- Le “concessioni di lavori pubblici” sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita’
al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita’, e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’
la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita’ al presente codice.
- La “concessione di servizi” e’ un contratto che presenta le
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo, in conformita’ all’articolo 30.
- L'”accordo quadro” e’ un accordo concluso tra una o piu’
stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori economici e il cui scopo
e’ quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita’ previste.
- Il “sistema dinamico di acquisizione” e’ un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta
indicativa conforme al capitolato d’oneri.
- L'”asta elettronica” e’ un processo per fasi successive basato
su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,
come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste
elettroniche.
- I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
- I contratti “sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera
e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei
contratti esclusi.
- I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
- I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi”
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente
senza personalita’ giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
- Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura
di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta.
- Il termine “consorzio” si riferisce ai consorzi previsti
dall’ordinamento, con o senza personalita’ giuridica.
- Il termine “operatore economico” comprende l’imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
- L'”offerente” e’ l’operatore economico che ha presentato
un’offerta.
- Il “candidato” e’ l’operatore economico che ha chiesto di
partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo
competitivo.
- Le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici
non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
- L'”organismo di diritto pubblico” e’ qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
– dotato di personalita’ giuridica;
– la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della meta’ e’
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.
- Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti
figurano nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle
disposizioni delle parti I, II, IV e V.
- Le “imprese pubbliche” sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante o perche’ ne sono
proprietarie, o perche’ vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu’ delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza
dominante e’ presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente
o cumulativamente:
- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le
azioni emesse dall’impresa;
- c) hanno il diritto di nominare piu’ della meta’ dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell’impresa.
- Gli “enti aggiudicatori” al fine dell’applicazione delle
disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti
che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano in virtu’ di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall’autorita’ competente secondo le norme vigenti.
- Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini
dell’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI.
- Gli “altri soggetti aggiudicatori”, ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del
presente codice.
- I “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini della parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni
aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al
comma 29 nonche’ i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV.
- L’espressione “stazione appaltante” (…) comprende le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all’articolo 32.
- La “centrale di committenza” e’ un’amministrazione
aggiudicatrice che:
– acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori.
- Il “profilo di committente” e’ il sito informatico di una
stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonche’ dall’allegato X,
punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42, il profilo di committente e’ istituito nel rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
- Le “procedure di affidamento” e l'”affidamento” comprendono sia
l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o
servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee.
- Le “procedure aperte” sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo’ presentare un’offerta.
- Le “procedure ristrette” sono le procedure alle quali ogni
operatore economico puo’ chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita’ stabilite dal presente codice.
- Il “dialogo competitivo” e’ una procedura nella quale la
stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o piu’ soluzioni atte a soddisfare le sue necessita’ e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi
operatore economico puo’ chiedere di partecipare.
- Le “procedure negoziate” sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto. Il
cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
- I “concorsi di progettazione” sono le procedure intese a
fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura,
dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con
o senza assegnazione di premi.
- I termini “scritto” o “per iscritto” designano un insieme di
parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme puo’ includere informazioni formate, trasmesse e
archiviate con mezzi elettronici.
- Un “mezzo elettronico” e’ un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.
- L'”Autorita” e’ l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6.
- L'”Osservatorio” e’ l’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.
- L'”Accordo” e’ l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
- Il “regolamento” e’ il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all’articolo 5.
- La “Commissione” e’ la Commissione della Comunita’ europea.
- Il “Vocabolario comune per gli appalti”, in appresso CPV
(“Common Procurement Vocabulary”), designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
- Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I
o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all’allegato II, avra’ la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
- Ai fini dell’articolo 22 e dell’articolo 100 valgono le
seguenti definizioni:
- a) “rete pubblica di telecomunicazioni” e’ l’infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali
tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- b) “punto terminale della rete” e’ l’insieme dei collegamenti
fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della
rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso
a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
- c) “servizi pubblici di telecomunicazioni” sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o piu’
enti di telecomunicazioni;
- d) “servizi di telecomunicazioni” sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di
segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione
e della televisione.
Art. 4.
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta’ normativa nelle materie oggetto del presente
codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
- Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta’ normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
- Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attivita’ di progettazione e ai piani di
sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi
compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori,
contabilita’ e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita’ amministrative; al contenzioso. Resta ferma la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,
i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.
- Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle
regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di
attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
- Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
- Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative
di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in
ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche
alle regioni e province autonome.
- Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento
per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1
e’ adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
- Il regolamento e’ adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell’ambiente, per i beni culturali e
ambientali, delle attivita’ produttive, dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo’
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi’ alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
- Il regolamento, oltre alle materie per le quali e’ di volta in
volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione
del presente codice, quanto a:
- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
- e) forme di pubblicita’ e di conoscibilita’ degli atti
procedimentali, nonche’ procedure di accesso a tali atti;
- f) modalita’ di istituzione e gestione del sito informatico
presso l’Osservatorio;
- g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita’, nonche’
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice;
- h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita’ di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
- i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita’ di
supporto tecnico-amministrativo;
- l) procedure di esame delle proposte di variante;
- m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e
cause che le determinano, nonche’ modalita’ applicative;
- n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell’articolo 118;
- o) norme riguardanti le attivita’ necessarie per l’avvio
dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- p) modalita’ di corresponsione ai soggetti che eseguono il
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;
- q) tenuta dei documenti contabili;
- r) modalita’ e procedure accelerate per la deliberazione, prima
del collaudo, sulle riserve dell’appaltatore;
- s) collaudo e attivita’ di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualita’, le ipotesi di collaudo in corso d’opera,
i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita’ dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
- Per assicurare la compatibilita’ con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e
forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero
degli affari esteri, tiene conto della specialita’ delle condizioni
per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e
dalla Unione europea.
- Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita’ dei propri
contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice
e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel
bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.
- Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici
statali e’ adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del
regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando
o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.
- Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7
puo’ essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle
stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici
statali.
Art. 6
Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
- L’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in
Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
- L’Autorita’ e’ organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell’Autorita’, al fine di garantire la pluralita’ delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalita’ che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita’.
L’Autorita’ sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- I membri dell’Autorita’ durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, non
possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati
ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono
collocati fuori ruolo o in aspettativa per l’intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e’ determinato
il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorita’.
- L’Autorita’ e’ connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa.
- L’Autorita’ vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonche’, nei limiti stabiliti dal presente codice,
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi
dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonche’ il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
- Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita’
amministrative indipendenti.
- Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre
norme, l’Autorita’:
- a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie,
la regolarita’ delle procedure di affidamento;
- b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali,
la legittimita’ della sottrazione al presente codice e il rispetto
dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a
obblighi di comunicazione all’Osservatorio ne’ a vigilanza
dell’Autorita’ i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
- c) vigila affinche’ sia assicurata l’economicita’ di esecuzione
dei contratti pubblici;
- d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
proposte per la revisione del regolamento;
- h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita’ degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all’articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a
varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- i) sovrintende all’attivita’ dell’Osservatorio di cui
all’articolo 7;
- l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
- m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita’
stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di
tale vigilanza l’Autorita’ puo’ annullare, in caso di constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche’
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
- n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu’ delle
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma
67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23
dicembre 2005, n. 266.
- Quando all’Autorita’ e’ attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell’Autorita’ devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
- Nell’ambito della propria attivita’ l’Autorita’ puo’:
- a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, nonche’ ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico
o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti;
- b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato;
- c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche’ la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell’istruttoria;
- d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza
nello svolgimento di tali attivita’ sono comunicati all’Autorita’.
- Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli
operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell’Autorita’
sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal
segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell’Autorita’, nell’esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d’ufficio.
- Con provvedimento dell’Autorita’, i soggetti ai quali e’
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
di affidamento, nonche’ agli operatori economici che forniscono dati
o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o
agli organismi di attestazione.
- Qualora i soggetti ai quali e’ richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e’ instaurato
dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorita’ e il
relativo esito va comunicato all’Autorita’ medesima.
- Qualora accerti l’esistenza di irregolarita’, l’Autorita’
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarita’ hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l’Autorita’ accerti che dalla esecuzione dei
contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.
Art. 6-bis
(( (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). ))
((1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice e’ acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’
dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i
dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.
- Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’ stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e’ obbligatoria
l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche’ i termini
e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e’ prevista l’inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e’
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle
disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
- A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell’Autorita’ entro i termini e secondo le
modalita’ previste dalla stessa Autorita’. Con le medesime modalita’,
gli operatori economici sono tenuti altresi’ ad integrare i dati di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
- Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalita’ previste dalla normativa vigente.
- Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l’articolo 6,
comma 10, del presente decreto.))
Art. 7
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
(art. 6, commi 5 – 8, legge n. 537/1993;
Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
- Nell’ambito dell’Autorita’ opera l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall’Autorita’ di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
- Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
- L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle
regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP.
- La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i seguenti compiti,
oltre a quelli previsti da altre norme:
- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati,
i tempi di esecuzione e le modalita’ di attuazione degli interventi,
i ritardi e le disfunzioni;
- b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei
dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita’
prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’
l’elenco dei contratti pubblici affidati;
- e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con
le stazioni appaltanti, nonche’ con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
- f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- g) adempie agli oneri di pubblicita’ e di conoscibilita’
richiesti dall’Autorita’;
- h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati;
- i) gestisce il proprio sito informatico;
- l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui
all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e
di cui all’articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas,
energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
- Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi
dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi
di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di concerto con
il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita’ di
cui al comma 5, definendo modalita’, tempi e responsabilita’ per la
loro realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze vigila
sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato,
puo’ proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni inadempienti.
- In relazione alle attivita’, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),
- b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell’Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio.
- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a
150.000 euro:
- a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del
progettista;
- b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di
avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e’
necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai
contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i
quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all’Autorita’, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti
affidati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e’ sottoposto, con
provvedimento dell’Autorita’, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e’ elevata
fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
- I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali dell’Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
- Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalita’ di
funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi’
il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli
atti scaduti, nonche’ un archivio per la pubblicazione di massime
tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
dell’Autorita’ e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
- L’Autorita’ si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,
di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della
normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita’ dei propri atti, l’Autorita’
utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
- L’Autorita’, nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o piu’ regolamenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, l’accesso ai
documenti amministrativi, le modalita’ di esercizio della vigilanza e
i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
- Il regolamento dell’Autorita’, nella disciplina dell’esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
- a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta
dell’Autorita’ devono inviare i dati richiesti;
- b) la possibilita’ che l’Autorita’ invii propri funzionari nella
sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori
economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
- c) la possibilita’ che l’Autorita’ convochi, con preavviso e
indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o
altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
- d) le modalita’ di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la
data certa della piena conoscenza.
- Il regolamento dell’Autorita’ disciplina l’esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell’Autorita’ nel rispetto dei principi della
tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della
contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalita’ e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad
assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento,
del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme
vigenti.
- Le delibere dell’Autorita’, ove riguardino questioni di
interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito informatico dell’Autorita’.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell’Autorita’, e’ istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall’Autorita’, determinato tenendo conto delle funzioni
assegnate all’Autorita’ e delle risorse disponibili.
- Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con
distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
- Al personale dell’Autorita’, tenuto conto dei principi di
autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonche’ di esercitare attivita’ professionale,
commerciale e industriale.
- L’Autorita’ puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre
amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
- La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dall’Autorita’ entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste,
sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina
anche le modalita’ per le eventuali variazioni. Il rendiconto della
gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno
successivo, e’ soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7,
e 8, l’Autorita’ fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
- Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato
“sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture”, con il compito di:
- a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che
intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione
del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni
di lavoro, nonche’ a tutte le altre norme che devono essere
rispettate nell’esecuzione del contratto;
- b) fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita’ alle
norme del presente codice.
- Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica
in conformita’ alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle
tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettivita’ e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo
10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento telematico
dello sportello e’ disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali
atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme
di attuazione ed esecuzione.
- L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi
per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
- I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un
ufficio gia’ esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
- Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo
sportello medesimo.
- Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui
al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia’
esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o
l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresi’ il costo del servizio.
Art. 10
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,
legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;
art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
- Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
- Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad
altri organi o soggetti.
- In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai
compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente
codice:
- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche’ al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di
preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell’attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilita’ di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attivita’ di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di
un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
- h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza
di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati.
- Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del
responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del
direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori,
nonche’ dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
- Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio
e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e’ nominato.
Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve
essere un dipendente di ruolo.
- Il regolamento determina i requisiti di professionalita’
richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina
l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del
procedimento puo’ coincidere con il progettista. Le ipotesi di
coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore
dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in
conformita’ all’articolo 119.
- Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in possesso della specifica professionalita’ necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all’attivita’ del responsabile del procedimento possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per
l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
- Il nominativo del responsabile del procedimento e’ indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito
a presentare un’offerta.
- Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e
enti pubblici, in conformita’ ai principi della legge 7 agosto 1990,
- 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu’
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente
codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11
Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
- Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni
aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
- Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformita’ ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
- La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti
offerenti.
- Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine
della procedura e’ dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore
del miglior offerente.
- La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede
all’aggiudicazione definitiva.
- Ciascun concorrente non puo’ presentare piu’ di un’offerta.
L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante puo’ chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario e’ irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 9.
- L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
- Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine
ivi previsto, l’aggiudicatario puo’, mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
e’ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali.
- Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di trenta
giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79, salvo motivate ragioni di
particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al
periodo precedente non si applica ai contratti relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV.
- Il contratto e’ sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatori.
- L’esecuzione del contratto puo’ avere inizio solo dopo che lo
stesso e’ divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
- Il contratto e’ stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura
privata, nonche’ in forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante.
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15,
legge n. 109/1994)
- L’aggiudicazione provvisoria e’ soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione
provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine
e’ pari a trenta giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.
- Il contratto stipulato e’ soggetto all’eventuale approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell’organo competente. In mancanza, il termine e’ pari a trenta
giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta
giorni, il contratto si intende approvato.
- L’approvazione del contratto di cui al comma 2 e’ sottoposta
agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli
altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto
approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il termine
e’ pari a trenta giorni. Il termine puo’ essere interrotto, per non
piu’ di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia
entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
- Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
- 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
- Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte, e’ disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
- Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso e’ differito:
- a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, e’ consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione
dell’aggiudicazione.
- Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo
noti.
- L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione
dell’articolo 326 del codice penale.
- Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
- c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e
dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto.
- In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e’
comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
- Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina della parte III, all’atto della trasmissione delle
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della
qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell’affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono
imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
- I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
- I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o
di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:
- a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione e’ considerato un “appalto pubblico di forniture”;
- b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di
cui all’allegato II e’ considerato un “appalto pubblico di servizi”
quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto
dell’appalto;
- c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui
all’allegato II e che preveda attivita’ ai sensi dell’allegato I solo
a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto e’
considerato un “appalto pubblico di servizi”;
- Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale
del contratto e’ costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume
rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le
caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere
meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che
costituiscano l’oggetto principale del contratto.
- L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo
non deve avere come conseguenza di limitare o escludere
l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative
all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non
costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare
o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
- L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita’ prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n.
358/1992)
- Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che istituisce la
Comunita’ europea, sono sottratti all’applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di
cui all’elenco deliberato dal Consiglio della Comunita’ europea, che
siano destinati a fini specificamente militari.
- Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17
Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005;
art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
- Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita’ della
Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attivita’
degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita’
a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo.
- Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
“segreti” ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure
“eseguibili con speciali misure di sicurezza”.
- I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso,
oltre che dei requisiti previsti dal presente codice,
dell’abilitazione di sicurezza.
- L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu’ di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
- L’operatore economico invitato puo’ richiedere di essere
autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un
raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La
stazione appaltante o l’ente aggiudicatore entro i successivi dieci
giorni e’ tenuto a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel
termine equivale a diniego di autorizzazione.
- Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni all’amministrazione,
devono essere in possesso dell’abilitazione di sicurezza.
- I contratti di cui al presente articolo posti in essere da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi’
sulla regolarita’, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione.
Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione
e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla richiesta, e’ adottato apposito regolamento, nel
rispetto delle previsioni del presente articolo, per l’acquisizione
di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa
privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)
- Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
- a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita’ del
trattato, tra l’Italia e uno o piu’ Paesi terzi e riguardante
forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento
congiunti di un’opera da parte degli Stati firmatari o concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e’
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione,
che puo’ consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici
di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di
cui all’articolo 68 della direttiva 2004/17;
- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato
italiano o di un Paese terzo;
- c) alla particolare procedura di un’organizzazione
internazionale.
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
- Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
- a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano
le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di
locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
- b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;
- c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione,
all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti,
nonche’ i servizi forniti dalla Banca d’Italia;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante,
perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, a condizione che
la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
- Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di
servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in
base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche’ tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell’allegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17;
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
- L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell’allegato II B e’ disciplinata esclusivamente
dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
- Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti
alle disposizioni del presente codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia
servizi elencati nell’allegato II B
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati
nell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B sono
aggiudicati conformemente all’articolo che precede se il valore dei
servizi elencati nell’allegato II B sia superiore al valore dei
servizi elencati nell’allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
- Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu’ servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
- Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni
appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di
autotrasporto mediante autobus, gia’ esclusi dal campo di
applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu’ dell’articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,
lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.
158/1995)
- Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione
appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la
vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri
enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni.
- Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita’ che considerano
escluse in virtu’ del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co.
1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
- Il presente codice non si applica:
- a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita’ di cui all’articolo 209, comma 1 (acqua);
- b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
un’attivita’ di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricita) e all’articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
- Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di cui all’allegato I, nonche’ gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II,
ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la
scelta dello sponsor nonche’ le disposizioni in materia di requisiti
soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
- L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonche’ alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
- L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione
del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento,
trasparenza, proporzionalita’. L’affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del
contratto.
- Si applica altresi’ l’articolo 2, commi 2, 3 e 4.
- Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e’ ammesso o
meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita’. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il
subappalto, si applica l’articolo 118.
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE n. 2083/2005)
- Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del
Ministero della difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
- a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative
centrali indicate nell’allegato IV;
- b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell’allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell’allegato II B;
- c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
- Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni di lavori o servizi pubblici e’ basato sull’importo
totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni
appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
- Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell’appalto.
- La stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di
gara, quale previsto all’articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui
siffatto bando non e’ richiesto, al momento in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
- Nessun progetto d’opera ne’ alcun progetto di acquisto volto ad
ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo’ essere
frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
- Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di
lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto
dell’importo dei lavori stessi nonche’ del valore complessivo stimato
delle forniture e dei servizi necessari all’esecuzione dei lavori,
messe a disposizione dell’imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
- Il valore delle forniture o dei servizi non necessari
all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo’ essere
aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre
l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
- Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
- a) quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
puo’ dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’
di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun
lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i
lavori, purche’ il valore cumulato di tali lotti non superi il 20%
del valore complessivo di tutti i lotti.
- Per gli appalti di forniture:
- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’
dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati, per l’applicazione delle soglie previste per i contratti di
rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della
totalita’ di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun
lotto;
- c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia
inferiore a 80.000 euro e purche’ il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo della totalita’ dei lotti.
- Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell’appalto e’ il seguente:
- a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata
dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
- b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che
non puo’ essere definita, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
- Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarita’ o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e’ assunto come base per il calcolo del
valore stimato dell’appalto:
- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di
tener conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; oppure
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi.
- La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo
dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
- Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come
base di calcolo del valore stimato dell’appalto e’, a seconda dei
casi, il seguente:
- a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
l’intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
- Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore
massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti
previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
- Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
- Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi.
- Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del
servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da
prestare.
- La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita’, non discriminazione, parita’ di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita’, previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi.
- Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu’
ampie di tutela della concorrenza.
- Restano ferme, purche’ conformi ai principi dell’ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
- Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che
non e’ un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi
di esercitare un’attivita’ di servizio pubblico, l’atto di
concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con
terzi nell’ambito di tale attivita’, detto soggetto rispetti il
principio di non discriminazione in base alla nazionalita’.
- Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica,
inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita’, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
- Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 (Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla
parte III (settori del gas, energia termica, elettricita’, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le
stazioni appaltanti che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita’.
Art. 32
Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994;
art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
- Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
presente titolo, nonche’ quelle della parte I, IV e V, si applicano
in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 28:
- a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici;
- b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei
limiti stabiliti dall’articolo 142;
- c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa’ con
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita’ la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le societa’ di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I,
nonche’ lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;
- e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a.,
sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche’ tali appalti sono
connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente
comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell’importo dei servizi;
- f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta’ dell’amministrazione
aggiudicatrice;
- g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28, comma 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo’ prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso
di costruire assuma la veste di promotore, presentando
all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del
permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere.
All’esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base
della progettazione presentata, il promotore puo’ esercitare, purche’
espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei
confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla
aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore
dell’appalto aggiudicato;
- h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di
cui all’articolo 207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono
trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche’ quelle
della parte III del presente codice.
- Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
- Le societa’ di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad
applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla
realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti
condizioni:
1) la scelta del socio privato e’ avvenuta nel rispetto di
procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa’ e’
stata costituita;
3) la societa’ provvede in via diretta alla realizzazione
dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo
importo.
- Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere
- d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte
del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto
salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo’ essere erogato
solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da
parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e’
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del
presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di
committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del
presente codice.
- Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle
attivita’ di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi’ il rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita’ espletate, nonche’
a centrali di committenza.
Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992;
art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa’
commerciali, le societa’ cooperative;
- b) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa’
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa’ commerciali,
societa’ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
- b) e c) del presente comma, anche in forma di societa’ ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell’articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell’articolo 37.
- Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono
altresi’ dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
- I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli
relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera,
nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorche’ posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 36
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
- Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell’articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
- Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta’
del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’ avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione.
- Il regolamento detta le norme per l’applicazione del sistema di
qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi
medesimi.
- Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del
codice civile, nonche’ l’articolo 118.
- E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice
penale. E’ vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile.
- Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e’
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e’ pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
- Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione e’ acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia’ possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche’ per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all’articolo 40, comma 7, e’ in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al
regolamento, la qualificazione e’ acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta’ dell’intervallo tra le due
classifiche.
Art. 37
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;
art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;
art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
- Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
- Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.
- Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i
requisiti indicati nel regolamento.
- Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonche’ nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del
mandatario.
- Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
- E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
- E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, e’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
- L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto,
nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu’ di tali opere superi altresi’ in
valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in
grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire,
ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi’
l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara,
il subappalto, ove consentito, non puo’ essere artificiosamente
suddiviso in piu’ contratti.
- In caso di procedure ristrette o negoziate, l’operatore
economico invitato individualmente ha la facolta’ di presentare
offerta o di trattare per se’ o quale mandatario di operatori
riuniti.
- I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
- Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
- Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e’ conferita al legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario. Il mandato e’ gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
- Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo’
far valere direttamente le responsabilita’ facenti capo ai mandanti.
- Il rapporto di mandato non determina di per se’ organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante puo’
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che
sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche’ abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante puo’ recedere dall’appalto.
- In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non
indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita’, e’ tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche’ questi abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.
Art. 38
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
- Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti e’ pendente procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa’ in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di societa’ in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di societa’;
- c) nei cui confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita’ che incidono
sulla moralita’ professionale; e’ comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu’ reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa’ in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di societa’ o consorzio. In ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attivita’ professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
- h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
- Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
- Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di
regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002.
- Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso
ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresi’ chiedere la cooperazione delle
autorita’ competenti.
- Se nessun documento o certificato e’ rilasciato da altro Stato
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
Art. 39.
Requisiti di idoneita’ professionale
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n. 358/1992)
- I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.
- Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, puo’ essergli richiesto di provare la sua iscrizione,
secondo le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A per gli
appalti pubblici di lavori, all’allegato XI B per gli appalti
pubblici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti pubblici di
servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’
vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito.
- I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei
citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita’, che il
certificato prodotto e’ stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
- Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il
servizio in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza
all’organizzazione di cui trattasi.
Art. 40
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, direttiva 2004/18;
artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
- I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati e improntare la loro attivita’ ai principi
della qualita’, della professionalita’ e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
- Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato
il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori
stessi.
- Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorita’,
sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso
l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorita’, nei
limiti delle risorse disponibili. L’attivita’ di attestazione e’
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio,
garantendo l”assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito di attestare
l’esistenza nei soggetti qualificati di:
- a) certificazione di sistema di qualita’ conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
- b) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori
pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
- Il regolamento definisce in particolare:
- a) il numero e le modalita’ di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
- b) le modalita’ e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche’ i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i
predetti organismi devono possedere;
- c) le modalita’ di attestazione dell’esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualita’, di cui al
comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c),
nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
- d) i requisiti di ordine generale in conformita’ all’articolo 38,
e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entita’ e
alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti,
anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva e contrattuale,
ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di
capacita’ tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale;
- e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all’attivita’ di qualificazione;
- f) le modalita’ di verifica della qualificazione; la durata
dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale da indicare nel
regolamento; la verifica di mantenimento sara’ tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai tre quinti della stessa;
- g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
revoca dell’autorizzazione, per le irregolarita’, le illegittimita’ e
le illegalita’ commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni,
secondo un criterio di proporzionalita’ e nel rispetto del principio
del contraddittorio;
- h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l’Autorita’, che ne assicura la
pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio.
- E’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici,
l’utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui
all’articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta
semplificata e per gli affidamenti in economia.
- Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
- Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di
qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la
cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente
dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le
imprese certificate, del 50 per cento.
- Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma
restando la necessita’ del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’articolo 38.
- Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere
contestati immotivatamente.
Art. 41.
Capacita’ economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
- Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita’ finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo’
essere fornita mediante uno o piu’ dei seguenti documenti:
- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e
l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
- Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche’ gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera
b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di
forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
- Se il concorrente non e’ in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attivita’
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo’
provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
- Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle
lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformita’
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e’ richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e’ comprovato con
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
Art. 42
Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;
art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
- Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacita’ tecniche dei concorrenti puo’ essere fornita in uno o piu’
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita’ o
dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:
- a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione e’ dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita’;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilita’, delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualita’, nonche’ degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e’
stabilito il concorrente, purche’ tale organismo acconsenta,
allorche’ i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacita’ di produzione e, se
necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure
utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualita’;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l’operatore potra’ applicare durante la realizzazione
dell’appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo
di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporra’ per eseguire l’appalto;
- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
- l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita’ sia certificata a
richiesta della stazione appaltante;
- m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita’,
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita’ dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme.
- La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati.
- Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto
dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita’ alle disposizione del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario
e’ richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
Art. 43.
Norme di garanzia della qualita’
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
- Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita’,
le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione
della qualita’ basati sulle serie di norme europee in materia e
certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative
all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’ prodotte
dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
- Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente
nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione
delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potra’
applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli
operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
- I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di
servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante,
per ogni appalto, un certificato d’iscrizione indicante le referenze
che hanno permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione.
- L’iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in
uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall’Autorita’,
ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da
parte dell’autorita’ o dell’organismo di certificazione dello Stato
dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti,
presunzione d’idoneita’ alla prestazione, corrispondente alla
classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto
previsto: dall’articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo
periodo; dall’articolo 39; dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e
c); dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente
ai servizi, dall’articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i);
limitatamente alle forniture, dall’articolo 42, comma 1, lettere l),
m).
- I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi di cui al
comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita’ di cui al comma
2, non possono essere contestati immotivatamente.
- L’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi non puo’ essere imposta agli operatori economici in vista
della partecipazione ad un pubblico appalto.
- Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di
committente e sul casellario informatico dell’Autorita’.
- Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere
iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
- Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall’istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l’indirizzo dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d’iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri
Stati membri.
- Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono
essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai
sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che
istituisce l’elenco.
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
- Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
Art. 47.
Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
- Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione
Europea, nonche’ a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo
sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che
istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che,
in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad
accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di
reciprocita’, la qualificazione e’ consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane.
- Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al
presente codice non e’ condizione obbligatoria per la partecipazione
alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle
gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5.
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
- Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all’unita’ superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorita’ per i
provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11. L’Autorita’ dispone
altresi’ la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento.
- La richiesta di cui al comma 1 e’, altresi’, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49
Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17)
- Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto.
- Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega,
oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa
ausiliaria:
- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’articolo 38;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui e’ carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’articolo 34 ne’ si trova in una situazione
di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtu’ del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla
lettera f) l’impresa concorrente puo’ presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma
- Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all’Autorita’ per le sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 11.
- Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
- Il concorrente puo’ avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascun requisito o categoria. Il bando di gara puo’ ammettere
l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie in ragione dell’importo
dell’appalto o della peculiarita’ delle prestazioni; ma in tale
ipotesi, per i lavori non e’ comunque ammesso il cumulo tra
attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
- Il bando di gara puo’ prevedere che, in relazione alla natura o
all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi
solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che
l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o
economico gia’ posseduto dall’impresa avvalente in misura o
percentuale indicata nel bando stesso.
- In relazione a ciascuna gara non e’ consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
- Il bando puo’ prevedere che, in relazione alla natura
dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il
possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo
ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare
l’avvalimento nei confronti di piu’ di un concorrente, sino ad un
massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
all’aggiudicatario.
- Il contratto e’ in ogni caso eseguito dall’impresa che
partecipa alla gara, alla quale e’ rilasciato il certificato di
esecuzione, e l’impresa ausiliaria non puo’ assumere a qualsiasi
titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
- In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette
all’Autorita’ tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando
altresi’ l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la
pubblicita’ sul sito informatico presso l’Osservatorio.
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operativita’ di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
- Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita’ di
conseguire l’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni
previste dall’articolo 49, sempreche’ compatibili con i seguenti
principi:
- a) tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa
ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi
dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le
imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
- b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la
quale assume l’obbligo, anche nei confronti delle stazioni
appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di
validita’ della attestazione SOA;
- c) l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a
disposizione delle risorse;
- d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e
9 dell’articolo 49.
- L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui
alla lettera c) del comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 6, comma 11, nonche’ la sospensione
dell’attestazione SOA, da parte dell’Autorita’, sia nei confronti
della impresa ausiliaria sia dell’impresa ausiliata, per un periodo
da sei mesi a tre anni.
- L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento
determina la responsabilita’ solidale della impresa concorrente e
dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei diversi servizi.
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato dell’offerente e dell’aggiudicatario
- Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o
consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa’, il
cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche’ dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche
in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
- Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel
rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei
lavoratori interessati e’ composta di disabili i quali, in ragione
della natura o della gravita’ del loro handicap, non possono
esercitare un’attivita’ professionale in condizioni normali. Il bando
di gara menziona la presente disposizione.
Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,
legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999;
artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
- Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti
in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come
definiti all’articolo 3.
- Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
- a) la sola esecuzione;
- b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
- c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla
base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo
svolgimento della gara e’ effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonche’ di un capitolato prestazionale corredato
dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo
e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche
amministrazioni l’oggetto del contratto e’ stabilito nel bando di
gara.
- Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai
sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il
bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto
previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese
nell’importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2,
lettere b) e c), l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva
non e’ soggetto a ribasso d’asta.
- Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base
delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto
sara’ stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura,
con le modalita’ da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti
elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo,
il prezzo convenuto non puo’ essere modificato sulla base della
verifica della quantita’ o della qualita’ della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo’ variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantita’ effettiva della prestazione. Per
l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi
invariabili per unita’ di misura e per ogni tipologia di prestazione.
In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura.
- Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione,
l’esecuzione puo’ iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.
- In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo’
prevedere il trasferimento all’affidatario della proprieta’ di beni
immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, gia’
indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori, o
nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che
non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico. Possono formare
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili gia’ inclusi in programmi di dismissione del patrimonio
pubblico, purche’ non sia stato gia’ pubblicato il bando o avviso per
l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
- Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo’ prevedere
che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento
anteriore a quello del trasferimento della proprieta’, trasferimento
che puo’ essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di
collaudo.
- Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
- a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprieta’
dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per
l’immobile, nonche’ il differenziale di prezzo eventualmente
necessario, per l’esecuzione del contratto;
- b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprieta’
dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.
- Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore
offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu’ basso o
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, valutando
congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8.
- Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non
abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il
bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l’acquisizione del bene.
- Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e
le modalita’ di articolazione delle offerte e di selezione della
migliore offerta.
- L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128,
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle
amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai
sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
Art. 54
Procedure per l’individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
- Per l’individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
- Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o
mediante procedura ristretta.
- Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il
dialogo competitivo.
- Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante
una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 55
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,
legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
- Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo
11, indica se si seguira’ una procedura aperta o una procedura
ristretta, come definite all’articolo 3.
- Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione,
o quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
- Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
- Il bando di gara puo’ prevedere che non si procedera’ ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di
cui all’articolo 81 comma 3.
- Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le
proprie offerte nel rispetto delle modalita’ e dei termini fissati
dal bando di gara.
- Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalita’ e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel
rispetto delle modalita’ e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici, sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177.
Art. 56
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994;
art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
- Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di
gara, nelle seguenti ipotesi:
- a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di
euro;
- b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi,
forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella
categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del
contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta;
- d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non
per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca e
sviluppo.
- Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con
gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze
indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali
documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
- Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita’ di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono
in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
- Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura
negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati
nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale
facolta’ e’ indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 57
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; 2art.
7, d.lgs. n. 157/1995)
- Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
- Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e’ consentita:
- a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata
non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va
trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita’ della
procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni
appaltanti, non e’ compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
- Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del
presente articolo e’, inoltre, consentita:
- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a
meno che non si tratti di produzione in quantita’ sufficiente ad
accertare la redditivita’ del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’ comunque di
regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
- d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attivita’
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
- Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e’, inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori
del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
- Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti
pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e’,
inoltre, consentita:
- a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel
progetto iniziale ne’ nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione
dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purche’ aggiudicati all’operatore economico che presta tale
servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell’importo del contratto iniziale;
- b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi gia’ affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in
questa ipotesi la possibilita’ del ricorso alla procedura negoziata
senza bando e’ consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando
del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e
lavori successivi e’ computato per la determinazione del valore
globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.
- Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La
stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le
condizioni piu’ vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu’
basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
- E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi
ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati
tacitamente sono nulli.
Art. 58
Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)
- Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano
che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta
l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
- Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico
e’ considerato “particolarmente complesso” quando la stazione
appaltante:
– non e’ oggettivamente in grado di definire, conformemente
all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessita’ o i suoi obiettivi, o
– non e’ oggettivamente in grado di specificare l’impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le
circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa
di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche’ sulle componenti di sostenibilita’ ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
- Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
- L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico e’
quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
- Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all’articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita’ o obiettivi,
che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi’
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,
i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, comma
2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare
istanza di partecipazione alla procedura.
- Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi
conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato
all’individuazione e alla definizione dei mezzi piu’ idonei a
soddisfare le loro necessita’ o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti
dell’appalto.
- Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la
parita’ di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non
forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano
favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
- Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri
partecipanti le soluzioni proposte ne’ altre informazioni riservate
comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di
quest’ultimo.
- Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni
da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di
aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Il ricorso a tale facolta’ e’ indicato nel bando di gara
e nel documento descrittivo.
- Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche’ non sono
in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la
soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita’ o
obiettivi.
- Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita’ o
obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai
quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto
previsto dal comma 17.
- Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni
presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione
del progetto.
- Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del
principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti
specificano i criteri di valutazione di cui all’articolo 83, comma 2,
indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle
peculiarita’ della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi
del comma 10.
- Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono
essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono
avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta
o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
- Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel
documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13,
individuando l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa conformemente
all’articolo 83.
- L’offerente che risulta aver presentato l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa puo’ essere invitato a precisare gli
aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa
figuranti, a condizione che cio’ non abbia l’effetto di modificare
elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
- Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per
partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.
- Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo
competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.
Art. 59
Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)
- Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i
lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di
manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in
cui i lavori sono connotati da serialita’ e caratteristiche esecutive
standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che
siano connotati da serialita’ e caratteristiche esecutive
standardizzate, da individuarsi nel regolamento.
- Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente
parte in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati
su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte
applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
- Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili
solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici
inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di
cui al comma 4.
- Quando un accordo quadro e’ concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per
l’aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono
consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
- Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche’
vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i
criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai
criteri di aggiudicazione.
- Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu’ operatori
economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle
condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto
competitivo.
- Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo
quadro contiene l’ordine di priorita’, privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
- Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu’ operatori
economici, qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni,
possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
- a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti
consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di
realizzare l’oggetto dell’appalto;
- b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
conto di elementi quali la complessita’ dell’oggetto dell’appalto e
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto
deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la
loro presentazione;
- d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente
che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
- La durata di un accordo quadro non puo’ superare i quattro anni,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall’oggetto dell’accordo quadro.
- Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
- Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di
forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in
base a specifiche tecniche del committente che, per la loro
complessita’, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico
di acquisizione.
- Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue
fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito
di detto sistema.
- Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri
e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
- Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi
momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato
d’oneri.
- Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli
appalti nell’ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all’articolo 77, commi
5 e 6.
- Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
le stazioni appaltanti:
- a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione;
- b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche’ tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l’attrezzatura elettronica utilizzata nonche’ i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;
- c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e
fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo
al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale e’
possibile consultare tali documenti.
- Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore
economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione,
la possibilita’ di presentare un’offerta indicativa allo scopo di
essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
- Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione
dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.
- Le stazioni appaltanti informano al piu’ presto l’offerente di
cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
- Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale,
le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e
invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare
un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non puo’ essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la
valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo
termine.
- Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel
sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da
aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto all’offerente che
ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del
sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel comma 11.
- La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo’
superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente
giustificati.
- Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema
dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
- Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere
amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia
residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
- Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la
costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale
pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione
pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di
costruzione, il cui piano, a causa dell’entita’, della complessita’ e
della durata presunta dei relativi lavori, dev’essere stabilito sin
dall’inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli esperti e l’imprenditore che avra’ l’incarico di eseguire
l’opera, e’ possibile ricorrere a una speciale procedura di
aggiudicazione, volta a scegliere l’imprenditore piu’ idoneo a essere
integrato nel gruppo.
- Nell’ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti
inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu’
precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati
di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le
stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47,
i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i
candidati devono possedere.
- Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta
procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18;
art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
- Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero
a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro,
nonche’ nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di
gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto,
le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta’ o la
complessita’ dell’opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare
un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche’ vi sia
un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale facolta’, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i
criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalita’ che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
- Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati non puo’ essere inferiore a dieci, ovvero a venti per
lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il
numero minimo di candidati non puo’ essere inferiore a sei, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati.
- In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
- Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque
a quello di cui al comma 2.
- Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i
requisiti richiesti.
- Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione
e i livelli minimi e’ inferiore al numero minimo, le stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i
candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso
delle capacita’ richieste, salvo quanto dispongono l’articolo 55,
comma 4, e l’articolo 81, comma 3.
- Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta’ di
ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all’articolo 58, comma
9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel documento
descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un numero
sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione II
Bandi, avvisi e inviti
Art. 63.
Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
- Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell’articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme
all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da
esse stesse sul loro “profilo di committente”, quale indicato
all’allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35:
- a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti
o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalita’ di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita’ con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
- b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi
elencate nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
- c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 28,
tenuto conto dell’articolo 29.
- Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu’
rapidamente possibile dopo l’avvio dell’esercizio di bilancio.
- L’avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e’ inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu’
rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza
il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono
aggiudicare.
- I soggetti che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui all’allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e’ annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
- La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta’ di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo
70, comma 7.
- L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e
2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita’ alla
procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
- L’avviso di preinformazione e’ altresi’ pubblicato sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste.
- Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 64.
Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
- Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di
gara.
- Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema
dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di gara.
- Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.
- Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni
altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita’ alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
Art. 65
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
- 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
- Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, conforme
all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
- Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ all’articolo
59, le stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un avviso in
merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo.
- Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato
dell’aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione di ogni
appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
- Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell’allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell’avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
- L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all’allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
- Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o
alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria
all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66
Modalita’ di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17;
art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;
art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
- Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla
Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo
70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante
fax o per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.
- Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere
- a) e b).
- Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione.
- Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato X,
punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel
caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
- I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunita’ scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e’ l’unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e’ pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
- Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunita’.
- Gli avvisi e i bandi sono altresi’ pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e
sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi’ pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione
alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in
caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti.
- Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla
pubblicita’ in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Gli avvisi e i bandi, nonche’ il loro contenuto, non possono
essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro
trasmissione alla Commissione.
- Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di
committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.
- Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su
un profilo di committente prima che sia stato inviato alla
Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale
trasmissione.
- Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione
precisate nell’allegato X, punto 3, e’ limitato a seicentocinquanta
parole circa.
- Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
- La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma
dell’informazione trasmessa, in cui e’ citata la data della
pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
- Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive
pubblicita’ diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono
altresi’ pubblicare in conformita’ ai commi che precedono avvisi o
bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti
giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti
annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di
termini, derivano solo dalle forme di pubblicita’ obbligatoria e
dalle relative date in cui la pubblicita’ obbligatoria ha luogo.
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a
negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato
6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
- Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le
stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al
dialogo.
- Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’invito a
presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo
competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da
norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni
appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
- a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al
quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse
da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando
l’obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme
sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e
l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione, nonche’ le
lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita’ di cui alla
lettera b) del presente comma;
- d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall’invito, e secondo le stesse modalita’ stabilite dagli articoli
39, 40, 41 e 42;
- e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando
di gara;
- f) in caso di offerta economicamente piu’ vantaggiosa, la
ponderazione relativa degli elementi oppure l’ordine decrescente di
importanza, se non figurano gia’ nel bando di gara, nel capitolato
d’oneri o nel documento descrittivo.
- Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del
comma 2 non sono indicati nell’invito a partecipare al dialogo,
bensi’ nell’invito a presentare l’offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e
11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs.
- 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
- Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII,
figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il
capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia
possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilita’ per i soggetti disabili,
di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale.
- Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli
offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
- Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei
limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le
specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita’
seguenti:
- a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite
nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali
che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali
in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene
la menzione “o equivalente”;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare
l’oggetto dell’appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l’appalto;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui
alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera
a), quale mezzo per presumere la conformita’ a dette prestazioni o a
detti requisiti;
- d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a)
per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
- Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle
specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non
possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i
servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
- Puo’ costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo
riconosciuto.
- L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala
con separata dichiarazione che allega all’offerta.
- Quando si avvalgono della facolta’, prevista al comma 3, di
definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere
un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un’omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale
o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.
- Nell’ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta
l’offerente e’ tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,
il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
- Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le
specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
- a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta
di informazioni scientifiche;
- c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
- d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
- Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono
precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono
presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato
d’oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto.
- Per “organismi riconosciuti” ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee
applicabili.
- Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.
- A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare ne’ far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a
una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto
dell’appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall’espressione “o equivalente”.
Art. 68-bis
(( (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici
per le forniture e negli affidamenti di servizi). ))
((1. Nell’ambito delle categorie per le quali il Piano d’azione per
la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, predisposto in
attuazione dei commi 1126 e 1127 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, prevede l’adozione dei criteri ambientali
minimi di cui all’articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, e’
fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi all’uso efficiente delle risorse
indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di
marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” [COM
(2011) 571 definitivo], attraverso l’inserimento, nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
- a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita’, di
alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali
personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione
e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici:
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57
alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi
aggiornamenti.
- L’obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per
cento del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto la soglia
di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di
forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti criteri
ambientali minimi sottoindicati:
- a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
- b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti;
- c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per
acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di
irrigazione: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
- d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e
successivi aggiornamenti;
- e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
- f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di
prodotti per l’igiene: decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi
aggiornamenti;
- g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
- h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell’arco di cinque
anni, e aggiorna l’allegato medesimo, con la possibilita’ di
prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale,
opportunamente regolamentate.
- L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori
decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali
minimi.
- Ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo e’ tenuto a pubblicare nel proprio sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi,
nonche’ l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e i
relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri
ambientali minimi)).
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel
bando o nell’invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
- Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari
per l’esecuzione del contratto, purche’ siano compatibili con il
diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parita’ di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, e
purche’ siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di
procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri.
- Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
- La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari
puo’ comunicarle all’Autorita’, che si pronuncia entro trenta giorni
sulla compatibilita’ con il diritto comunitario. Decorso tale
termine, il bando puo’ essere pubblicato e gli inviti possono essere
spediti.
- In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di
accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in cui
risulteranno aggiudicatari.
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79,
- 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n.
554/1999)
- Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita’ della prestazione oggetto del contratto e del tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso
rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
- Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte non puo’ essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti
dalla data di trasmissione del bando di gara.
- Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo’
essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
- Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte non puo’ essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell’invito a presentare le offerte.
- Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo’ essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell’invito.
- In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte
non puo’ essere inferiore a sessanta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non puo’ essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
- Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle
offerte nelle procedure aperte e ristrette puo’ essere ridotto, di
norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
ne’ a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche
la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure
aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso
di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le
informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.
- Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita’ di trasmissione precisati nell’allegato X,
punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai
commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
- Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X,
l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni
documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo
Internet presso il quale tale documentazione e’ accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque giorni. Tale riduzione e’ cumulabile con quella di cui al
comma 8.
- Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e
le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da
parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i
termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri,
i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
- Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire:
- a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
- b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto
definitivo.
- Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo
competitivo, quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini
minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i
termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,
commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
554/1999)
- Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non
offrono per via elettronica, ai sensi dell’articolo 70, comma 9,
l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni
documento complementare, i capitolati d’oneri e i documenti
complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni
dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest’ultima sia
stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
- Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo
sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.
- 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
- Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo
bando, e nel dialogo competitivo, l’invito ai candidati contiene,
oltre agli elementi indicati nell’articolo 67:
- a) una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo
o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale
modulistica;
- b) oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato d’oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi
dell’articolo 70, comma 9.
- Quando il capitolato d’oneri, il documento descrittivo, i
documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso
dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,
ovvero presso lo sportello di cui all’articolo 9, l’invito precisa
l’indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del
caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta,
nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma dovuta per
ottenere detti documenti. L’ufficio competente invia senza indugio
detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la
richiesta.
- Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o
negoziate urgenti, di cui all’articolo 70, comma 11, tale termine e’
di quattro giorni.
Art. 73
Forma e contenuto delle domande di partecipazione
- Le domande di partecipazione che non siano presentate per
telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono
sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui
all’articolo 77.
- Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
- Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2 nonche’ gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio di proporzionalita’ in relazione all’oggetto del contratto
e alle finalita’ della domanda di partecipazione.
- La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non puo’
essere imposta a pena di esclusione.
- Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 74.
Art. 74
Forma e contenuto delle offerte
- Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di
cui all’articolo 77.
- Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o
dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
- Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,
il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti
per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri.
- Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2, nonche’ gli altri elementi e documenti necessari o utili,
nel rispetto del principio di proporzionalita’ in relazione
all’oggetto del contratto e alle finalita’ dell’offerta.
- Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati
per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di
dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di
gara sulla veridicita’ di dette dichiarazioni.
- Si applicano l’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche’ gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 75.
Garanzie a corredo dell’offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, legge n. 62/2005; art.
00, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
- L’offerta e’ corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
- La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
- La fideiussione, a scelta dell’offerente, puo’ essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La garanzia deve avere validita’ per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita’ maggiore o minore,
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi’ prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura.
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario, ed e’ svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
- L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
- L’offerta e’ altresi’ corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
- La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita’ della garanzia.
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
- Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
- Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se
autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le
varianti non sono autorizzate.
- Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano
nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonche’ le modalita’ per la loro presentazione.
- Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che
rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
- Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o
forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti
non possono respingere una variante per il solo fatto che, se
accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi
anziche’ un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture
anziche’ un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicita’, inviti, comunicazioni
Art. 77
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;
artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;
81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla
procedura.
- Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.
- Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrita’ dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
- Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono
acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione
diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.
- Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettivita’ e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo
10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e
delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli
scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
- Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle
offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:
- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresi’, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza;
- b) le offerte presentate per via elettronica possono essere
effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come
definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli
231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano
presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine
previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione.
- Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici
si applicano le regole seguenti:
- a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a
scelta dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
- b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono
essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la
loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex,
fax;
- c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita’ stabilite dal presente articolo, solo
se consentito dalle stazioni appaltanti;
- d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale
deve essere soddisfatta.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992;
art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n.
554/1999)
- Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice,
l’oggetto e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell’esclusione;
- d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
- e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della sua offerta nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto o
dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il
ricorso a dette procedure;
- g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
- h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha
rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo
quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
- Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
- Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e
opportune, in conformita’ alle norme vigenti, e, in particolare, alle
norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell’amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte
con mezzi elettronici.
- Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest’ultima.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n.
358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3
e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999;
art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
- Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e
gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione in
un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della
decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non
aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara, ovvero
di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
- Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
- a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
candidatura;
- b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e 7, i
motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta
selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell’accordo quadro.
- Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono
fornite:
- a) su richiesta scritta della parte interessata;
- b) per iscritto;
- c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
- Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune informazioni relative all’aggiudicazione dei contratti, alla
conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori
economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui e’ stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
- In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
- a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, nonche’ a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono
in termini per presentare detta impugnazione;
- b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dall’esclusione.
Art. 79-bis.
(( (Avviso volontario per la trasparenza preventiva) ))
(( (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo
3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). ))
((1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui
formato e’ stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla
Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui
all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui
all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene
le seguenti informazioni:
- a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
- b) descrizione dell’oggetto del contratto;
- c) motivazione della decisione della stazione appaltante di
affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti
di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
- d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
- e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.))
Art. 80.
Spese di pubblicita’, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
- Le spese preventivabili relative alla pubblicita’ di bandi e
avvisi, nonche’ le spese relative a inviti e comunicazioni devono
essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81.
Criteri per la scelta dell’offerta migliore
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
- Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, la migliore offerta e’ selezionata con il criterio del
prezzo piu’ basso o con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa.
- Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma
1, quello piu’ adeguato in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei
due criteri di cui al comma 1 sara’ applicato per selezionare la
migliore offerta.
- Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio del prezzo piu’ basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
- Il prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara,
e’ determinato come segue.
- Il bando di gara stabilisce:
- a) se il prezzo piu’ basso, per i contratti da stipulare a
misura, e’ determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) se il prezzo piu’ basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e’ determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu’ basso e’ determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- Le modalita’ applicative del ribasso sull’elenco prezzi e
dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83
Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
- Quando il contratto e’ affidato con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i
criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura,
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
- a) il prezzo;
- b) la qualita’;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditivita’;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l’assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione;
- m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresi’ la durata del contratto, le
modalita’ di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare agli utenti.
- Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi,
anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
- Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando
di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di
importanza dei criteri.
- Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede,
ove necessario, i su – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove
la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la
propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu’ esperti con il
decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni,
che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice,
prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via
generale i criteri motivazionali cui si atterra’ per attribuire a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
- Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalita’ semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.
Art. 84
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
- Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, la valutazione e’
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
- La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, e’ composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto.
- La commissione e’ presieduta da un dirigente della stazione
appaltante, nominato dall’organo competente.
- I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne’
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
- Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
- Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita’ di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
- Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall’articolo 51 cod. proc. civ..
- I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i
funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in
organico di adeguate professionalita’, nonche’ negli altri casi
previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un
criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato
sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta’ di
appartenenza.
- Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento
almeno biennale.
- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
- Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
- In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di
taluno dei concorrenti, e’ riconvocata la medesima commissione.
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n.
101/2002)
- Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti di
appalto avvenga attraverso un’asta elettronica.
- Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,
e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del
sistema dinamico di acquisizione.
- Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le
specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e
la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel
bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da
essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale
da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo
da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara.
- L’asta elettronica riguarda:
- a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al
prezzo piu’ basso;
- b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli
atti di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
- Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione
dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
- Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche
informazioni:
- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione
automatica nel corso dell’asta elettronica;
- b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli
elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli
offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione
del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta
elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti
per il rilancio;
- f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico
utilizzato, nonche’ le modalita’ e specifiche tecniche di
collegamento.
- Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con
le modalita’ stabilite nel bando di gara e in conformita’ al criterio
di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i
soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi
valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al
collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e
precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta
elettronica si svolge in un’unica seduta e non puo’ aver inizio prima
di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli
inviti.
- Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 e’
corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta
dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all’articolo 83, comma 2. L’invito precisa,
altresi’, la formula matematica che determina, durante l’asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi
prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli
altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano
ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
- Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti
comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi’,
comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori
presentati da altri offerenti, purche’ sia previsto negli atti di
gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento,
annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo
restando che in nessun caso puo’ essere resa nota l’identita’ degli
offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
- Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
- Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in
funzione dei risultati dell’asta elettronica.
- Il regolamento stabilisce:
- a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle
aste elettroniche;
- b) i requisiti e le modalita’ tecniche della procedura di asta
elettronica;
- c) le condizioni e le modalita’ di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell’articolo 13.
- Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al
comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici,
disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice.
Art. 86
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co.
4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs.
- 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
- Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruita’ delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
- Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e’ quello dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita’ delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
- In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruita’ di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
- Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3.
- Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di
gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalita’ di
presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruita’ dell’offerta, la stazione appaltante richiede
all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai
sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potra’ provvedersi solo
all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 87
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25,
d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n.
327/2000)
- Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente
necessarie in aggiunta a quelle gia’ presentate a corredo
dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta medesima.
- Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui
all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
- a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;
- d) l’originalita’ del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;
- f) l’eventualita’ che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu’
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro e’ determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello preso in
considerazione.
- Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
- Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di
sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta in conformita’
all’articolo 131, nonche’ al piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a
servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono
essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui
rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
- La stazione appaltante che accerta che un’offerta e’
anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato, puo’ respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente
se, consultato l’offerente, quest’ultimo non e’ in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la
Commissione.
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
- La richiesta di giustificazioni e’ formulata per iscritto e puo’
indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse,
ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente a
dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- All’offerente e’ assegnato un termine non inferiore a dieci
giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
- La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione
costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui
all’articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e puo’ chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale
esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
- Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore
a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che
ritenga utile.
- Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione
stabilita, la stazione appaltante puo’ prescindere dalla sua
audizione.
- La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
non anomala.
Art. 89
Strumenti di rilevazione della congruita’ dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
- Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di
valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonche’ al fine
di stabilire se l’offerta e’ o meno anormalmente bassa, laddove non
si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove
rilevabile.
- Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, legge 23
dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti
prendono in considerazione i costi standardizzati determinati
dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del
Genio civile, nonche’ listini e prezziari di beni, lavori, servizi,
normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
- Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).
- Alle finalita’ di cui al presente articolo le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze.
Capo IV
Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I
Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonche’ alla direzione dei lavori
e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’
montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita’ di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle societa’ di professionisti;
- f) dalle societa’ di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 37 in quanto compatibili;
- h) da consorzi stabili di societa’ di professionisti e di
societa’ di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. E’ vietata la
partecipazione a piu’ di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di
progettazione e attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa’ consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente e’ incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa’ di
professionisti e di societa’ di ingegneria si applicano altresi’ le
disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all’articolo 253, comma 8.
- Si intendono per:
- a) societa’ di professionisti le societa’ costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa’ agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle societa’ si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
- b) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita’, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita’ tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita’ professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra’ essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
- Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le societa’ di cui al comma 2 del presente
articolo.
- I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
- b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d’impiego.
- Il regolamento definisce i limiti e le modalita’ per la
stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la
stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo
svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e
h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o
di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in
caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come
definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralita’
di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento.
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita’ per promuovere la presenza
anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione,
concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere
dimostrata la regolarita’ contributiva del soggetto affidatario.
- Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli
affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
Art. 91
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione di cui
all’articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II
del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla
parte III, le disposizioni ivi previste.
- Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia
di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita’ di trattamento,
proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6; l’invito e’ rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
- In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attivita’ relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita’ del progettista.
- Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile
del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta.
L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
- Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunita’ di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
- Nel caso in cui il valore delle attivita’ di progettazione e
direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della
direzione dei lavori al progettista e’ consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
- I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di cui
alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche’
le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa’ di ingegneria
di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari
media realizzata dalle predette societa’ nell’Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
- E’ vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attivita’ di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle
previste dal presente codice.
Art. 92
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
- Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa
connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
- Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le
tabelle dei corrispettivi delle attivita’ che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
- Ogni patto contrario e’ nullo.
- I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell’importo da porre a base
dell’affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al
comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma
delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto
sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai
nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui
all’articolo 10, comma 7 nonche’ le attivita’ del responsabile di
progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le
aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
- I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo
comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.
Ogni patto contrario e’ nullo.
- Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a
base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma
7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’ e
i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’
tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite
massimo del due per cento, e’ stabilita dal regolamento in rapporto
all’entita’ e alla complessita’ dell’opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita’ professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I
soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
- Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e’
ripartito, con le modalita’ e i criteri previsti nel regolamento tra
i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
- A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche’
all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure
anticipate dall’ente mutuatario.
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di
lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
- La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
- a) la qualita’ dell’opera e la rispondenza alle finalita’
relative;
- b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
- Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
- Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita’ di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita’ amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche’ in schemi
grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio
della procedura espropriativa.
- Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche’ delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonche’ in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
- Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e’ costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso e’
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da apposito piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita’, i contenuti, i tempi e la gradualita’
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5.
- In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera,
il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e
di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
- Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche’ agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
- I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita’ e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
- L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all’attivita’ di progettazione e’ autorizzato ai sensi
dell’articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e
requisiti dei progettisti
- Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti
nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche’ i
requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in
armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto
preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle
disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori
pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del
progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto
disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di
archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni
volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio, nonche’, per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita’, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 93,
comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La
trasmissione della documentazione suindicata non e’ richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote
diverse da quelle gia’ impegnate dai manufatti esistenti.
- Presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita’ culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita’
di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo’
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista
dai commi 6 e seguenti.
- In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 e’ interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalita’ analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle
caratteristiche dell’intervento da realizzare e acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla
procedura prevista dall’articolo 96.
- Avverso la richiesta di cui al comma 3 e’ esperibile il ricorso
amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura
di cui all’articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale
procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi
archeologici e’ possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita’ culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facolta’ di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente
dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi i
poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonche’ i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
Art. 96
Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge
- 109/2005)
- La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase
successiva dell’indagine e’ subordinata all’emersione di elementi
archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
- a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell’area interessata dai lavori;
- b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
- La procedura si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione
analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l’esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio –
rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non puo’ essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale
mantenimento in sito.
- Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell’ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento puo’ motivatamente ridurre, d’intesa
con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i
livelli di progettazione, nonche’ i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti
progettuali gia’ comunque acquisiti agli atti del procedimento.
- Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo e accerta l’insussistenza dell’interesse
archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
- La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
e’ condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione
appaltante.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
- Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con
l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell’amministrazione procedente.
Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessita’
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresi’ le
forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
- Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla
base di quanto disposto dall’articolo 95 e dai commi che precedono
del presente articolo.
- Alle finalita’ di cui all’articolo 95 e dei commi che precedono
del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell’ambito delle competenze previste dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
- L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita’ alle norme dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la
materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 98.
Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
- Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti
dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
- Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilita’ e parcheggi, tese a migliorare la qualita’
dell’aria e dell’ambiente nelle citta’, l’approvazione dei progetti
definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti.
Sezione III
Concorsi di progettazione
Art. 99.
Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
- I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente
sezione:
- a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato
IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia pari
o superiore a 137.000 euro;
- b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a
partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
- c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari
o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno
per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o
servizi elencati nell’allegato II B.
- La presente sezione si applica:
- a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai
concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera
a), la “soglia” e’ il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto
pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o
versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la
“soglia” e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il
valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che
potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione
appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
- Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello
di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
- L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme
da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
- Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta’ del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati
con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilita’ e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
- Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
- a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze
previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni);
- b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita’ in merito alla
quale l’applicabilita’ dell’articolo 219, comma 1, sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale
articolo;
- c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III,
capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu’
delle attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono
destinati all’esercizio di tale attivita’.
Art. 101.
Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di
progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)
- L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non
puo’ essere limitata:
- a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
- b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro
in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone
fisiche o persone giuridiche.
- Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e),
f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai
concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102
Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)
- Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di
concorso.
- Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso
in conformita’ all’articolo 66 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta’ di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative
all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi.
- In conformita’ all’articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti
possono pubblicare secondo le modalita’ di cui ai commi che precedono
avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti
agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
Art. 103.
Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18)
- I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 102 contengono le
informazioni indicate nell’allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione.
- Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo
66, commi 2 e seguenti.
Art. 104.
Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
- L’articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
- Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da garantire l’integrita’ dei dati e la
riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al
concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di
prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
- Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti
si applicano le seguenti regole:
- a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato XII, nel
rispetto, altresi’, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per
le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
- b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme
sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
- Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice.
- Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non
discriminatori. Al fine di garantire di garantire un’effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo’
essere inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18)
- Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 84, nei limiti di compatibilita’.
- Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta
una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri
della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica
equivalente.
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18)
- La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed
esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di
concorso. L’anonimato dev’essere rispettato sino alla conclusione dei
lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
- La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine
ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.
- I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’
redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
- Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della compatibilita’, anche ai concorsi di idee finalizzati
all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio.
- Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi
ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati
abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso.
- Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a
quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all’importanza e complessita’ del tema e non puo’ essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
- Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori.
- L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta’ dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti
tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione
o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
- La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’ sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109.
Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
- In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’ la
stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione
che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
- Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono
procedere all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il
secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il bando puo’ altresi’ prevedere l’affidamento diretto dell’incarico
relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110
Concorsi sotto soglia
- I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo
inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel
rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita’ di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita’.
Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
- Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita’ civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non
inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il
limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c),
IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
- Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei
limiti della compatibilita’.
Art. 112
Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge
- 109)
- Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti
verificano, nei termini e con le modalita’ stabiliti nel regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa
vigente.
- Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori,
la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle
procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto
l’esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la
progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione
appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente hanno
luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.
- Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine
di accertare l’unita’ progettuale, il responsabile del procedimento,
nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell’approvazione del
progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la
conformita’ del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche
il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si
esprime in ordine a tale conformita’.
- Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
- Con il regolamento sono disciplinate le modalita’ di verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro,
la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
- c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita’
di propria competenza.
- Il regolamento disciplina modalita’ semplificate di verifica dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e
forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto
compatibili.
Art. 112-bis
(( (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro) ))
((1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni
di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e’ indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.))
((30))
———–
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
- 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l’art. 44, comma 9) che
la presente modifica si applica “alle procedure i cui bandi o avvisi
di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto”.
Capo V
Principi relativi all’esecuzione del contratto
Art. 113.
Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
- L’esecutore del contratto e’ obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al
comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e’ progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita’ anzidetti, e’ automatico,
senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell’iniziale importo garantito, e’ svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la
garanzia e’ prestata.
- La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
- La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice.
- Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei
contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti
che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti
in corso di esecuzione, nel rispetto dell’art. 132, in quanto
compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
- Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa
relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
- Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
- Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo’
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita’ del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita’ sociale, decorsi i
sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
- Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche
nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli
organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di
mobilita’ di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999)
- Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi
compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attivita’ di acquisto di crediti di impresa.
- Ai fini dell’opponibilita’ alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
- Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
- Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione
da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
- In ogni caso l’amministrazione cui e’ stata notificata la
cessione puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
Art. 118
Subappalto e attivita’ che non costituiscono subappalto
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18,
legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
- I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo’ essere
ceduto, a pena di nullita’, salvo quanto previsto nell’articolo 116.
- La stazione appaltante e’ tenuta ad indicare nel progetto e nel
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente con il relativo importo, nonche’ le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse
con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche’ lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i
lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il
regolamento, e’ definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le
forniture, tale quota e’ riferita all’importo complessivo del
contratto. L’affidamento in subappalto o in cottimo e’ sottoposto
alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel
caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresi’ la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera’
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, che e’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.
- L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
- Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonche’ i dati di cui al comma 2, n. 3).
- L’affidatario e’ tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni; e’, altresi’, responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche’ copia del piano di cui al comma 7.
L’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
periodicamente all’amministrazione o ente committente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonche’ di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
- I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a
disposizione delle autorita’ competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario e’ tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e’ responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
- L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa’ o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo’ essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta’.
- L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’
formare oggetto di ulteriore subappalto.
- Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonche’ alle associazioni
in partecipazione quando l’associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi’
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli
affidamenti con procedura negoziata.
- Ai fini del presente articolo e’ considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita’ ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo’ subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, puo’ avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
numero 4). E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro specificita’, non si
configurano come attivita’ affidate in subappalto:
- a) l’affidamento di attivita’ specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 119.
Direzione dell’esecuzione del contratto
- La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e’ diretta dal responsabile del procedimento o da altro
soggetto, nei casi e con le modalita’ stabilite dal regolamento.
- Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli
importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo’
coincidere con il direttore dei lavori.
- Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua
quelli di particolare importanza, per qualita’ e importo delle
prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto
deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Art. 120.
Collaudo
- Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento
determina le modalita’ di verifica della conformita’ delle
prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per
quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il
collaudo con modalita’ ordinarie e semplificate, in conformita’ a
quanto previsto dal presente codice.
Titolo II
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e
della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non
derogate dalle norme del presente titolo.
- Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 29 (metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le
procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 122
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999)
- Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita’ e di comunicazione in ambito sovranazionale.
- L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, e’
facoltativo ed e’ pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7,
con le modalita’ ivi previste.
- L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all’articolo 65 e’ pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7,
con le modalita’ ivi previste.
- I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad obblighi di pubblicita’ e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
- I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie speciale – relativa ai contratti
pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, e,
non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresi’ pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi
relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e
nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi
alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio
del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66,
comma 15.
- Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche’ gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
- a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando
nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo’ essere
inferiore a ventisei giorni;
- b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo’ essere inferiore a
quindici giorni;
- c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non puo’ essere
inferiore a venti giorni;
- d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito;
- e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto
anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle
offerte non puo’ essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non puo’ essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
- f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto e’ stata data notizia
con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle
offerte puo’ essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di
undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione
della lettera invito;
- g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non
inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a
presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la
ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la
progettazione definitiva.
- La procedura negoziata e’ ammessa, oltre che nei casi di cui
agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non
superiore a centomila euro.
- Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) non
si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) e all’articolo 4, comma 1, della
legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al singolo intervento
edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi l’articolo
16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni.
- Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’
basso, la stazione appaltante puo’ prevedere nel bando l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5.
Comunque la facolta’ di esclusione automatica non e’ esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a cinque; in tal
caso si applica l’articolo 86, comma 3.
Art. 123.
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
- Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
di importo inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno
facolta’, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a
presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto
dell’appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti
nell’elenco disciplinato dai commi che seguono.
- I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la
procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso,
pubblicato con le modalita’ previste per l’avviso di preinformazione,
entro il trenta novembre di ogni anno.
- Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle
procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano
apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
- I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare
domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per
ciascun anno, pari a centottanta.
- Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
- E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia
in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
o consorzio, ovvero come componente di piu’ di un raggruppamento
temporaneo o piu’ di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
- Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa e’ articolata in sedi locali, le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni
territoriali.
- Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il
richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di pari importo con
procedure aperte o ristrette.
- Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il trenta
dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e
corredata dell’autocertificazione di cui al comma 8.
- L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e’
stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data e’ indicata
nell’avviso di cui al comma 2.
- Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48.
- Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo
l’ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e
possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti
i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti
di qualificazione.
- Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, che ne da’
pubblicita’ sul proprio sito informatico di cui all’articolo 66,
comma 7, con le modalita’ ivi previste.
- L’Osservatorio verifica, mediante adeguato programma
informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica
il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno
proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico,
eccedono il numero massimo.
- Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono
tenute a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si e’
verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro
venti giorni dalla comunicazione dell’Osservatorio, e previo avviso
agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o
piu’ diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di
iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate
all’Osservatorio.
- Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie
all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
Art. 124
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)
- Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita’ e di comunicazione in ambito sovranazionale.
- L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 e’
facoltativo ed e’ pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7,
con le modalita’ ivi previste.
- Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.
- I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad obblighi di pubblicita’ e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
- I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie speciale – contratti pubblici, sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicita’ decorrono dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto
dall’articolo 66, comma 15.
- Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche’ gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
- a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non puo’ essere inferiore a
quindici giorni;
- b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo’ essere inferiore a sette
giorni;
- c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non puo’ essere
inferiore a dieci giorni;
- d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito;
- e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto e’ stata data notizia
con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle
offerte puo’ essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera
invito;
- f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
- Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita’ morale, capacita’ tecnico-professionale ed
economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.
- Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’
basso, la stazione appaltante puo’ prevedere nel bando l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5.
Comunque la facolta’ di esclusione automatica non e’ esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a cinque; in tal
caso si applica l’articolo 86, comma 3.
Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)
- Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo
- Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente
assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
- Il cottimo fiduciario e’ una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
- I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a
200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
- I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze
e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l’esigenza e’ rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,
121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
100.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi e’
necessita’ e urgenza di completare i lavori.
- I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia
possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale. Il programma annuale dei lavori e’ corredato dell’elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e’ possibile formulare una
previsione, ancorche’ sommaria.
- Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a
200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita’ di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro e’ consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
- Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi
inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma
1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall’articolo 248.
- L’acquisizione in economia di beni e servizi e’ ammessa in
relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Il ricorso all’acquisizione in economia e’ altresi’ consentito nelle
seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio’ sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
- b) necessita’ di completare le prestazioni di un contratto in
corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione
nell’ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
- Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita’ di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e’ consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
- L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve
essere in possesso dei requisiti di idoneita’ morale, capacita’
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne
facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
- Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non
ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, puo’ essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
delle acquisizioni in economia.
- I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche’ dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
Titolo III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I
Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
- Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti
pubblici di lavori quale che ne sia l’importo.
- Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
- E’ garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa,
nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle
gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle
Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonche’ ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo
Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche’ parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Servizi
Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di
euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’, il
direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con
motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
- Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza
di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano
deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all’adunanza.
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso
e l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da
emanare.
Art. 128
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
- L’attivita’ di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, gia’ previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso.
- Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi
di fattibilita’ e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformita’ agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello
stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita’ ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorita’ i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta
giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul
profilo di committente della stazione appaltante.
- Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita’.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia’ iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonche’ gli interventi per i quali ricorra la possibilita’
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
- Nel programma triennale sono altresi’ indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
- Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorita’ ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
- L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale e’ subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita’ e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali e’ sufficiente
l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi.
- Un lavoro puo’ essere inserito nell’elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e
siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso
l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad
essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita’,
fruibilita’ e fattibilita’ di ciascun lotto.
- I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l’applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
- L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o
di altri enti pubblici, gia’ stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonche’ acquisibili ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale puo’ essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse gia’ previste tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d’asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.
- Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul
sito informatico presso l’Osservatorio.
- I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi’ trasmessi al
CIPE, per la verifica della loro compatibilita’ con i documenti
programmatori vigenti.
Art. 129.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo
113, l’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
- Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
- Con il regolamento e’ istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di
esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, e’
obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75
milioni di euro.
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
- Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
- Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui all’articolo 90, comma 6, l’attivita’ di direzione
dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
- Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita’
alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
- Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:
- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita’
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
- Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche’
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano
sull’osservanza dei piani di sicurezza.
- Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.
- I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
- Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici e’ determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della categoria
prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
- Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa e’ equiparato
all’appaltatore.
Art. 132.
Varianti in corso d’opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
- Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il
progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilita’ di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita’ dell’opera o di sue
parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificita’ dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;
- d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice
civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile
del procedimento ne da’ immediatamente comunicazione all’Osservatorio
e al progettista.
- I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso
di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessita’ di introdurre varianti in corso
d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
- Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10
per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre
ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera
e alla sua funzionalita’, sempreche’ non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo’
superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
- Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una
nuova gara alla quale e’ invitato l’aggiudicatario iniziale.
- La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
da’ luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.
- Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali .
Art. 133
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che
non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale,
spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta’, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell’importo netto contrattuale,di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
- Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
puo’ procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’articolo 1664 del codice civile.
- Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e’
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
- In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma
- La compensazione e’ determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita’
accertate dal direttore dei lavori.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30
giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
piu’ significativi.
- Per le finalita’ di cui al comma 4 si possono utilizzare le
somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia’ assunti, nonche’ le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi’
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche’ le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere
autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati
dal CIPE stesso.
- Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i
propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validita’ il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le
regioni interessate.
- I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
Art. 134.
Recesso
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.
345, legge n. 2248/1865, all. F)
- La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell’importo delle opere non eseguite.
- Il decimo dell’importo delle opere non eseguite e’ calcolato
sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei
lavori eseguiti.
- L’esercizio del diritto di recesso e’ preceduto da formale
comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
- I materiali il cui valore e’ riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia’ accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di
cui al comma 3.
- La stazione appaltante puo’ trattenere le opere provvisionali e
gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
- L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e’
effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 135
Risoluzione del contratto per reati accertati
(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
- Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora
nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o piu’
misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonche’ per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita’ dell’intervento,
l’opportunita’ di procedere alla risoluzione del contratto.
- Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita’
e grave ritardo
(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)
- Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia
al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all’appaltatore.
- Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore
dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
- Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo
i casi d’urgenza, non puo’ essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da’ inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.
- Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita,
e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.
- Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.
340, legge n. 2248/1865, all. F)
- Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell’appaltatore la risoluzione e’ dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori, salvi i diritti e le facolta’ riservate dal contratto alla
stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art.
340, legge n. 2248/1865, all. F)
- Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore
la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia’ eseguiti,
l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa
presa in consegna.
- Qualora sia stato nominato l’organo di collaudo, lo stesso
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalita’ indicate dal
regolamento. Con il verbale e’ accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita’ e quanto previsto nel progetto approvato nonche’ nelle
eventuali perizie di variante; e’ altresi’ accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonche’ nelle eventuali perizie di
variante.
- In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto,
e’ determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta’ prevista dall’articolo 140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
- Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138,
l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia’
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, puo’ depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita’ di cui all’articolo 113, comma 2, pari
all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 140.
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n.
35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
- Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario
aggiudicatario.
- L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia’
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
- In caso di fallimento o di indisponibilita’ di tutti i soggetti
interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’articolo 57, se l’importo dei lavori da completare e’ pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero nel rispetto dei
principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’importo
suddetto e’ inferiore alla soglia di cui all’articolo 28.
- Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche’ i
lavori siano gia’ stati realizzati per una percentuale non inferiore
al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori non superi i
tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi
dell’articolo 57.
Art. 141
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
- Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere
luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita’ dell’opera
da collaudare, in cui il termine puo’ essere elevato sino ad un anno.
Il medesimo regolamento definisce altresi’ i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonche’ le modalita’ di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
- Il regolamento definisce altresi’ il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
- Per tutti i lavori oggetto del codice e’ redatto un certificato
di collaudo secondo le modalita’ previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e’ sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di euro, e’ in facolta’ del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e’
comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
- Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita’ e all’importo
degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni
aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che
nell’ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni
di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni
in uffici pubblici.
- Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita’ autorizzative, di
controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere
avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
- Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessita’ tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e’
effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita’
dell’opera e dei materiali.
- Fermo quanto previsto dal comma 3, e’ obbligatorio il collaudo
in corso d’opera nei seguenti casi:
- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessita’;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.
- Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione.
- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del
codice civile.
- Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformita’ e i vizi dell’opera,
ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Capo II
Concessioni di lavori pubblici
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 142
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; Art. 2, legge n.
109/1994)
- Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e
gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici,
quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia
fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c),
calcolata con i criteri di cui all’articolo 29.
- Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le
concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17,
18, 22, 31. Ad esse si applica l’articolo 27.
- Alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli appalti di
lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel
presente capo, le disposizioni del presente codice.
- I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono
tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo, se il
valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla
soglia prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con
i criteri di cui all’articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in
quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V,
nonche’ le norme della parte II, titolo I, in tema di pubblicita’ dei
bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione
degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani
di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV
del presente capo.
Art. 143
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art.
87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
- Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita’, e di lavori
ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche’ la loro
gestione funzionale ed economica.
- Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo
ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo’ essere
circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla
revisione della medesima, da parte del concessionario.
- La controprestazione a favore del concessionario consiste, di
regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
- Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare
nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti
alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del
servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita’ del servizio da
prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della
eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa,
secondo le previsioni del bando di gara.
- A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono
cedere in proprieta’ o in diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilita’, o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in
concessione, nonche’ beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni
di interesse pubblico, gia’ indicate nel programma di cui
all’articolo 128. Si applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
- La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
- L’offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonche’ l’eventuale valore residuo
dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
- La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo’ stabilire che la concessione abbia una durata
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5
rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni
di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse
del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche’ le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l’esercizio delle attivita’ previste nella concessione, quando
determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine
di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione
il concessionario puo’ recedere dal contratto. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu’
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del
piano dovra’ essere effettuata a favore del concedente.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l’alea
economico-finanziaria della gestione dell’opera.
- Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi
finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di loro
competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
Sezione II
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle
concessioni di lavori pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
- Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori
pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio
selettivo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
- Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la
concessione.
- I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita’ alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
- Alla pubblicita’ dei bandi si applica l’articolo 66.
Art. 145
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999)
- Ai termini per la presentazione delle candidature e delle
offerte si applica l’articolo 70, con esclusione del comma 9 e del
comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione non puo’, in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva
l’applicazione dell’articolo 70, comma 8.
Art. 146.
Obblighi e facolta’ del concessionario in relazione all’affidamento a
terzi di una parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
- Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione
appaltante puo’:
- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a
terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30%
del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale
aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di
concessione. Il bando fa salva la facolta’ per i candidati di
aumentare tale percentuale;
- b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione, che intendono appaltare a terzi.
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge
- 109/1994)
- Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza
l’osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori
complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto
della concessione ne’ nel contratto iniziale e che sono divenuti
necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione
dell’opera quale ivi descritta, a condizione che l’affidamento
avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle
seguenti ipotesi:
- a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente
o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi
inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
- b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione
dell’appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento.
- In ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i
lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento
dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione.
Sezione III
Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
- Il concessionario che e’ un’amministrazione aggiudicatrice e’
tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in
relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV
Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149
Disposizioni in materia di pubblicita’ applicabili agli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici
(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
- I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
quando affidano a terzi, ai sensi dell’articolo 146, appalti il cui
valore sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 142,
comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste
dall’articolo 66.
- Non e’ necessaria alcuna pubblicita’ se un appalto di lavori
rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 57.
- Fermo quanto disposto dall’articolo 253, comma 25, non si
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la concessione, ne’ le imprese ad esse
collegate. Se il concessionario ha costituito una societa’ di
progetto, in conformita’ all’articolo 156, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
- Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui il
concessionario puo’ esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo’ esercitare
un’influenza dominante sul concessionario o che, come il
concessionario, e’ soggetta all’influenza dominante di un’altra
impresa per motivi attinenti alla proprieta’, alla partecipazione
finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa.
- L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa si trova,
direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei
confronti di un’altra impresa:
- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
oppure
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle
partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure
- c) puo’ designare piu’ della meta’ dei membri dell’organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
- L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per
la concessione. In ogni caso l’elenco e’ aggiornato in relazione alle
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
- Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni
vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 150
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, direttiva 2004/18)
- Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con
le modalita’ dell’articolo 66.
- I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all’allegato IX C e ogni altra informazione
ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
Art. 151
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
(art. 65, direttiva 2004/18)
- Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano
un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e
un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)
ovvero dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette
e negoziate).
- Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11
dell’articolo 70, in quanto compatibili.
Capo III
Promotore finanziario, societa’ di progetto
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
- Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si
applicano le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
- Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le
previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti
di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che
l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 28, ovvero inferiore.
- Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi, con le modalita’ fissate dal
regolamento.
Art. 153
Promotore
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)
- I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”,
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilita’, inseriti nella programmazione triennale di cui
all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all’articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale
e ambientale, uno studio di fattibilita’, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato
da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
nonche’ l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83, comma 1,
e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita’ di asseverazione. Le proposte devono inoltre
indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui
all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all’accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, non
puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come
desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e
privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 128,
proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche
o di pubblica utilita’ e studi di fattibilita’. Tale presentazione
non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
- Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i soggetti di cui
agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di
utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle
stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita’ o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
- Entro venti giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi di
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la
presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la
propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche’
pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo
66, comma 7, con le modalita’ ivi previste, e sul proprio profilo di
committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facolta’ di pubblicare lo stesso avviso facendo
ricorso a differenti modalita’, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 2 del codice. L’avviso deve contenere i criteri,
nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 154, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
L’avviso deve, altresi’, indicare espressamente che e’ previsto il
diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti
previsti dall’articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso
intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu’
vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.
- Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
- a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
- b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Art. 154
Valutazione della proposta
(art. 37-ter, legge n. 109/1994)
- Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita’
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e
ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della funzionalita’,
della fruibilita’ dell’opera, dell’accessibilita’ al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata
della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del
piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano
l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate
le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici
deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta
del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un piu’ lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo
155 il promotore potra’ adeguare la propria proposta a quella
giudicata dall’amministrazione piu’ conveniente. In questo caso, il
promotore risultera’ aggiudicatario della concessione.
Art. 155
Indizione della gara
(art. 37-quater, legge n. 109/1994)
- Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 154 di ogni
anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di
cui all’articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:
- a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 83, comma 1,
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonche’ i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore; si applica l’articolo 53, comma 2, lettera
c);
- b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui
alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
- La proposta del promotore posta a base di gara e’ vincolante per
lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e’
garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, comma 1, e da
un’ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’articolo 153, comma
1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione
aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
- I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all’articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari
all’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo.
- Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo
termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’articolo 153, comma 1,
quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal
soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
- Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad
oggetto sia l’esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto
in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso
e’ tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle
spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui
all’articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato
dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3.
Art. 156.
Societa’ di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
- Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha
la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di
progetto in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare
minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente
costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 155. La
societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la
costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.
- I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati
in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
societa’ ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei
servizi a soggetti terzi.
- Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la societa’ di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in
tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di
versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa’ restano solidalmente
responsabili con la societa’ di progetto nei confronti
dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data
di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalita’ per l’eventuale cessione delle
quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel
capitale sociale della societa’ di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 157.
Emissione di obbligazioni da parte delle societa’ di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
- Le societa’ costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita’
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412 del
codice civile, purche’ garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
- I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
dell’elevato grado di rischio del debito, secondo modalita’ stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 158.
Risoluzione
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
- Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
- a) il valore delle opere realizzate piu’ gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del
piano economico-finanziario.
- Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e
sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
- L’efficacia della revoca della concessione e’ sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
Art. 159.
Subentro
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
- In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte
del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una societa’
che subentri nella concessione al posto del concessionario e che
verra’ accettata dal concedente a condizione che:
- a) la societa’ designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
- b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine
piu’ ampio che potra’ essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono fissati i criteri e le modalita’ di attuazione delle previsioni
di cui al comma 1.
Art. 160
Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
- I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici
servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
- Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto
scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonche’ gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
- L’opponibilita’ ai terzi del privilegio sui beni e’ subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2,
del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio e’ dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l’impresa finanziata.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice
civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 160-bis
(( Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita’ ))
((1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilita’ i committenti tenuti
all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del
contratto di locazione finanziaria.
- Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’ i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
- L’offerente di cui al comma 2 puo’ essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro
puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
- L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
alla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita’
previste.))
Art. 160-ter
(( (Contratto di disponibilita’). ))
((1. L’affidatario del contratto di disponibilita’ e’ retribuito
con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario
secondo le previsioni del contratto:
- a) un canone di disponibilita’, da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita’ dell’opera; il canone e’
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilita’ della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
- b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di
costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprieta’
dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
- c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in
relazione ai canoni gia’ versati e all’eventuale contributo in corso
d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in
caso di trasferimento della proprieta’ dell’opera all’amministrazione
aggiudicatrice.
- L’affidatario assume il rischio della costruzione e della
gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione
dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui
all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo del
contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale,
predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve
assicurare l’opera costruita e le modalita’ per determinare la
riduzione del canone di disponibilita’, nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle
caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono
corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75; il soggetto
aggiudicatario e’ tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da
parte dell’affidatario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalita’ di cui all’articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte
presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i criteri,
secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto
di disponibilita’.
- Al contratto di disponibilita’ si applicano le disposizioni
previste dal presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione
degli operatori economici.
- Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario;
l’affidatario ha la facolta’ di introdurre le eventuali varianti
finalizzate ad una maggiore economicita’ di costruzione o gestione,
nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita’ vigenti e sopravvenuti; il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso
d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa
comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,
alle terze autorita’ competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita’ competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e’ a carico
dell’affidatario.
- L’attivita’ di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni
cogenti e puo’ proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi
soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilita’. Il contratto
individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita’ superato il quale il contratto
e’ risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione
aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo
della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita’ previste dal contratto di disponibilita’.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l’approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste
agli articoli 165 e seguenti)).
Capo IV
Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
- Il presente capo regola la progettazione, l’approvazione dei
progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale, nonche’ l’approvazione secondo quanto
previsto dall’articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell’ambito del programma predetto sono, altresi’, individuate, con
intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, le opere per le quali l’interesse regionale e’
concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalita’ indicate
nelle stesse intese, alle attivita’ di progettazione, affidamento dei
lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle
eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le
competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
- L’approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti
di cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo Stato e le regioni
nell’ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province
autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
- Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.
- Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari
applicano, per le proprie attivita’ contrattuali e organizzative,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1,
le norme del presente capo.
- Le regioni, le province, i comuni, le citta’ metropolitane, gli
enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari
applicano, per le proprie attivita’ rientranti in materie oggetto di
legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino
alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi
nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001,
- 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta’
metropolitane, delle province e delle regioni in materia di
progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
- Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal
presente capo, ai contratti alle opere di cui all’articolo 162, comma
1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata,
le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa’ di progetto);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
Art. 162
Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
- Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al
presente capo:
- a) programma e’ il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale,
di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b) Ministero e’ il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
- c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;
- d) opere per le quali l’interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
nel programma di cui all’articolo 161 comma 1, non aventi carattere
interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle
intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una
particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle
procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale
le opere da realizzare sul territorio di piu’ regioni o Stati, ovvero
collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
- e) fondi, indica le risorse finanziarie – integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati
disponibili – che la legge finanziaria annualmente destina alle
attivita’ di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma;
- f) CIPE e’ il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, integrato con i presidenti delle regioni e province
autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e
insediamenti produttivi;
- g) affidamento a contraente generale e’ il contratto di cui
all’articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione
e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente
alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente
generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per
l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed e’ qualificato per
specifici connotati di capacita’ organizzativa e
tecnico-realizzativa, per l’assunzione dell’onere relativo
all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla
realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari
privati, per la liberta’ di forme nella realizzazione dell’opera, per
la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del
rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per
l’assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;
- h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e’ il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad
un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa
limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa’ di
progetto.
Art. 163
Attivita’ del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
- Il Ministero promuove le attivita’ tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome interessate con
oneri a proprio carico, le attivita’ di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni
possono provvedere alle attivita’ di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante l’anticipazione
dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria
attivita’ al principio di leale collaborazione con le regioni e le
province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei
casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate.
- Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
- a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle
regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da
approvare con le modalita’ previste dalla legge 21 dicembre 2001, n.
443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
- b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da
parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali
opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
- c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del
presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta
l’istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo
stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e’ acquisito sul progetto preliminare;
- d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita’ di supporto al CIPE per la vigilanza delle
attivita’ di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture;
- e) ove necessario, collabora alle attivita’ dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita’ istruttorie con
azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture
ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
- f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita’
progettuali; propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico
dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla
realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza
del Ministero delle attivita’ produttive, le attivita’ di cui al
presente comma sono svolte d’intesa con il Ministero delle attivita’
produttive.
- Per le attivita’ di cui al presente capo il Ministero, ove non
vi siano specifiche professionalita’ interne, puo’:
- a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche’, sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione
di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e’ istituita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica
di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a
carico dei fondi con le modalita’ stabilite con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 6;
- b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di
alta specializzazione e professionalita’, previa selezione, con
contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta;
- c) avvalersi, quali advisor, di societa’ specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
- Per le attivita’ di cui al presente capo il Ministero, inoltre,
puo’:
- a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le
regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a
proprio carico;
- b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell’articolo 47, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti
o di societa’ da essa controllata per le attivita’ di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
- c) richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze la
collaborazione dell’Unita’ tecnica finanza di progetto, allo scopo
riorganizzata con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, anche in deroga all’articolo 7, della legge 17 maggio 1999,
- 144, e all’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche’ i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell’espletamento delle suddette attivita’, e nel caso
di particolare complessita’ delle stesse, il commissario
straordinario puo’ essere affiancato da un sub-commissario, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le
opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e’ formulata
d’intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o
sindaco della citta’ metropolitana interessata.
- Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono
posti a carico dei fondi e sono contenuti nell’ambito della quota
delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti nonche’, per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita’ e i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
- I commissari straordinari riferiscono al Presidente del
Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e
operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto
del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione
e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma
del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si
avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche’ delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della
collaborazione dei soggetti terzi.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina
del commissario straordinario individua il compenso e i costi
pertinenti alle attivita’ da svolgere dallo stesso, nonche’ le
modalita’ di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell’ambito delle risorse di cui al comma 6.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’
istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di
lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne
facciano richiesta, l’assistenza e il supporto coordinato da parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate.
Art. 164
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
- Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui
all’allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. Le predette norme
sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i
loro concessionari.
- L’affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle
attivita’ di progettazione e degli altri servizi pertinenti le
infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di
applicazione delle normative comunitarie in materia, e’ regolato
dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli
incarichi e i concorsi di progettazione per le attivita’ ivi
previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita’ dei
bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle
regioni interessate, secondo le modalita’ e le procedure di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita’ e
imparzialita’ imposti dall’osservanza del Trattato.
- Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche’ le
societa’ collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo
partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne’
essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori
e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti
generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della
variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione
dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il
predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo
alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
- Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da
linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri,
non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara,
nonche’ della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto
aggiudicatore puo’ affidare al contraente generale, con previsione
del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei
lavori. Nell’affidamento mediante appalto integrato, la nomina del
responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
- Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in
relazione alle attivita’ di progettazione e approvazione delle
infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le
relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
- Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
- Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla
revisione delle tariffe professionali per le attivita’ di
progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al
comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le
attivita’ di progettazione delle infrastrutture, redatte in
conformita’ al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui
all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per
cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B
del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote
previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo
vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che
l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 165
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
- I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il
termine di sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto
preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario
l’espletamento di procedure di gara, il termine e’ elevato a nove
mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia’ disponibili, sono assegnate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle
attivita’ progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a
rimborso di somme gia’ anticipate dalle regioni ai sensi
dell’articolo 163, comma 1.
- Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la
redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne
da’ immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione
dell’avviso di cui all’articolo 175, comma 1.
- Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto
previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto
territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento
dell’intero costo dell’opera e deve includere le infrastrutture e
opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale
predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell’ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l’opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e’
corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico
secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale
applicabile. Ai fini dell’approvazione del progetto preliminare non
e’ richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita’
espropriative, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione
diversa da quella effettuata per l’eventuale procedura di VIA, ai
sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di
VIA, il progetto preliminare e’ comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da’ avviso sul
sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
- I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero delle attivita’ produttive e al
Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e’
altresi’ rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del
progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti
in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della
sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il
Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o piu’ delle valutazioni o pareri di cui sopra, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta
giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
- Il progetto preliminare non e’ sottoposto a conferenza di
servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del
presente articolo, e’ approvato dal CIPE. Il CIPE decide a
maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio
si realizza l’opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui
al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non
si siano tempestivamente espressi.
- In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome
interessate si procede come segue:
- a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e’ sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui
attivita’ istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e’ rimesso a
cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del
dissenso e l’eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle
funzionalita’ dell’opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all’atto del dissenso. Il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ rimesso dal Ministro al
CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro
i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del
progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,
di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive o altro
Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare
per le questioni regionali;
- b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso
di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si
provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio
tecnico costituito d’intesa tra il Ministero e la regione o provincia
autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalita’ dell’opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all’atto del dissenso. Ove permanga il
dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti propone al CIPE, d’intesa con la regione o provincia
autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma, ovvero l’avvio della procedura prevista
in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di
carattere interregionale o internazionale.
- L’approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti
norme, l’accertamento della compatibilita’ ambientale dell’opera e
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato –
regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui
e’ localizzata l’opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle
relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in
assenza dell’attestazione di compatibilita’ tecnica da parte del
soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne’ altri titoli
abilitativi nell’ambito del corridoio individuato con l’approvazione
del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l’approvazione del progetto
preliminare e’ resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e’ comunicata
agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai
fini ambientali, si applica l’articolo 183, comma 6.
- Per tutte le infrastrutture, l’autorizzazione di cui
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, puo’ essere estesa al compimento di ricerche
archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti
inquinati e puo’ essere rilasciata dalla autorita’ espropriante
ovvero dal concessionario delegato alle attivita’ espropriative, ai
soggetti o alle societa’ incaricate della predetta attivita’ anche
prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all’avvio delle opere.
- Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia
necessaria l’escavazione di cunicoli esplorativi, l’autorizzazione
alle attivita’ relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e
l’individuazione dei siti di deposito, e’ rilasciata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell’articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta
giorni dalla richiesta l’autorizzazione e’ rimessa al CIPE, che si
pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita’ di cui ai
commi 5 e 6. I risultati dell’attivita’ esplorativa, significativi a
livello ambientale, sono altresi’ comunicati al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura
di valutazione di impatto ambientale.
- Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la
procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi
previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo
40, comma 2, dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI.
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilita’ dell’opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
- Il progetto definitivo delle infrastrutture e’ integrato da una
relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilita’ ambientale e alla localizzazione dell’opera. E’
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e
sociale.
- L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita’
e’ comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle
attivita’ espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; la comunicazione e’ effettuata con le
stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dall’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attivita’ espropriative
possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra’
valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- Il progetto definitivo e’ rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’ ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i
gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o
di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di
spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e
richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza
di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del
progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il
termine di novanta giorni di cui al presente comma.
- La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita’
istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta
giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero valuta la compatibilita’ delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e
formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita’.
- L’approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi
strategici, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita’
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalita’ di cui all’articolo
165, comma 6. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo
degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta’ di
chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente
generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
- Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono
completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano
interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche
nell’ipotesi di piu’ sospensioni, il termine complessivo di
sospensione non puo’ superare i novanta giorni, trascorsi i quali le
procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
- Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e
modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta
successiva integrazione. Ove cio’ non sia possibile per l’assenza
degli elementi progettuali prescritti dall’allegato tecnico recato
dall’allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono
l’istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di
rinvio del progetto a nuova istruttoria e l’indicazione delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell’articolo 185
in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione
speciale VIA.
- Il progetto preliminare delle infrastrutture e’ istruito e
approvato a norma dell’articolo 165 ai fini della intesa sulla
localizzazione dell’opera e, ove previsto, della valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e’ rilasciato sul progetto definitivo dell’opera
ai sensi dell’articolo 166.
- Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 183, comma 4;
resta fermo l’articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al
Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione
delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le
previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all’articolo
161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini
urbanistici ed edilizi e’ reso dalle sole regioni o province
autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell’articolo 165.
Il parere istruttorio sul progetto definitivo e’ reso dai singoli
soggetti competenti con le modalita’ dell’articolo 166, e seguenti;
le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro
attribuite.
- Il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di avviare la procedura di
localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale
sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il progetto definitivo e’ istruito e approvato, anche ai predetti
fini, con le modalita’ e nei tempi previsti dall’articolo 166. I
Presidenti delle regioni e province autonome interessate si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l’opera.
Il progetto definitivo e’ integrato dagli elementi previsti per il
progetto preliminare. L’approvazione del progetto comporta
l’apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita’.
- Le varianti alla localizzazione dell’opera originariamente
risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all’articolo 165, comma 5,
e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il
CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla
verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli
95 e 96 e all’allegato XXI. A tal fine la proposta di variante,
comunque formulata, e’ tempestivamente trasmessa, prima
dell’approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attivita’
culturali.
- Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell’opera
in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente commissione VIA o della regione competente in materia di
VIA, e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali in caso di aree tutelate ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l’aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA
sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le
implicazioni progettuali conseguenti anche relative all’intera opera.
La procedura di VIA e’ compiuta in sede di approvazione del progetto
definitivo, salva la facolta’ del soggetto aggiudicatore di chiedere
la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con
successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell’articolo
185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 185, comma
- In alternativa all’invio su supporto cartaceo, il soggetto
aggiudicatore ha facolta’ di provvedere alla trasmissione del
progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori
delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l’invio di una o piu’ copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
- In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
- Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte
eventuale del progetto definitivo ai sensi dell’allegato tecnico, le
regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all’articolo 166.
Art. 168
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
- La conferenza di servizi di cui all’articolo 166 e’ convocata e
presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo
delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La
segreteria della conferenza e’ demandata alla struttura tecnica di
missione di cui all’articolo 163, di seguito denominata: “struttura
tecnica”.
- L’avviso di convocazione e’ inviato, anche per telefax o posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al
procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla
struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche’
una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l’indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le
autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse
interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla
conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste. Ove necessario, nell’ambito della conferenza possono
tenersi piu’ riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all’avanzamento e all’ambito delle singole
attivita’ istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora
gia’ approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di
conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto
depositato entro il predetto termine presso la segreteria della
conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
- La convocazione della conferenza e’ resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul
sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure e le modalita’ di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il progetto definitivo dell’opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’invito alla
conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la fondatezza dell’istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo
all’interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell’avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di
reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione
di supporto alle attivita’ istruttorie.
- Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi
e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le
proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e
dall’incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno
presentato tempestiva proposta. Per l’eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di
prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le
caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati
nel progetto preliminare laddove gia’ approvato.
- Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata
partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non
invitato, allo stesso e’ immediatamente rimesso il progetto
definitivo con facolta’ di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni; la proposta e’ comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita’, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
- Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del
progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni
impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e
preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui
all’articolo 185.
- Il soggetto aggiudicatore e’ tenuto ad apportare le modifiche e
integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
- Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo,
ne’ comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le
varianti rilevanti sotto l’aspetto localizzativo sono approvate con
il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5
dell’articolo 165. Per le opere il cui finanziamento e’ stato
assegnato su presentazione del piano economico finanziario la
richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle
opere lineari contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede
di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le zone di rispetto previste dall’articolo 12, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
- Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente
della regione interessata delle varianti che intende approvare
direttamente, ai sensi del comma 2; se l’opera e’ soggetta a VIA o
ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e le attivita’ culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta’ di
rimettere al CIPE l’approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore gravita’, puo’ ordinare la sospensione dell’esecuzione. La
medesima informativa e’ resa altresi’ al Sindaco del Comune su cui
ricade l’intervento.
- La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e’ compiuta con le
modalita’ di cui all’articolo 166, previo esperimento della procedura
di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui
all’allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle
regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi
dell’articolo 165, comma 6.
- Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino
modificazioni del piano di esproprio, il progetto e’ nuovamente
approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita’
dall’autorita’ espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita’, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell’articolo 166.
- Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal
CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo, con l’adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle
procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita’
dell’articolo 166 e seguenti.
Art. 169-bis.
(( (Approvazione unica progetto preliminare) ))
((1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il CIPE puo’ valutare il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione
unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del
progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza
pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve
indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia
della delibera e del finanziamento, per l’approvazione del progetto
definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare,
che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il progetto
definitivo e’ approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il
Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le modalita’ di cui al presente articolo
e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE
comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti
definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
- Il progetto definitivo e’ corredato, oltre che dalla relazione
del progettista prevista dall’art. 166 comma 1, da una ulteriore
relazione del progettista, confermata dal responsabile del
procedimento, che attesti:
- a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
- b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 6;
- c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di
approvazione del progetto preliminare.
- Il progetto definitivo e’ rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’ ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto
preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la
compatibilita’ delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1.
- L’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al
comma 1, comporta gli effetti dell’articolo 166 comma 5, e la
dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera. Per quanto riguarda
l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita’ si
applica l’articolo 166, comma 2.
- Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e’ pari a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e’
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e 5.))
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
- Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui
all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.
- Il progetto preliminare e’ rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia’ note o
prevedibili. Gli enti gestori hanno l’obbligo di verificare e
segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento
produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate
e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita’
progettuali di propria competenza.
- Il progetto definitivo e’ corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,
indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui
all’articolo 166, comma 3, nonche’ dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
- Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di
cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche’ il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
- In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4,
ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto
gestore ha l’obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento
dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta’ di attivare
le procedure di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni,
del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle
interferenze.
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
- Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico
servizio in qualsiasi modo interferenti con l’infrastruttura da
realizzare hanno l’obbligo di cooperare alla realizzazione della
stessa con le modalita’ previste dall’articolo 170, come precisato
dal presente articolo. Le attivita’ di cui ai commi successivi devono
essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal
presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo. La violazione dell’obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l’ente gestore responsabilita’ patrimoniale per i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o
definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere
sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
- In fase di redazione del progetto preliminare delle
infrastrutture, la cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:
- a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
- b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche’ degli spostamenti di opere interferite;
- c) l’avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l’ente gestore;
- d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attivita’ di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
- In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo
delle infrastrutture, la cooperazione dell’ente gestore ha per
oggetto:
- a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l’ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest’ultimo;
- b) la verifica della completezza e congruita’ del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con l’indicazione di eventuali ulteriori interferenze non
precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
- c) la comunicazione dell’importo definitivo degli oneri per le
attivita’ di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
- In fase di realizzazione dell’opera la cooperazione dell’ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
- Le attivita’ di collaborazione dell’ente gestore sono compiute a
spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle
prestazioni e sulle spese non esonera l’ente gestore dal compimento
delle attivita’ di collaborazione in fase progettuale, salvo il
diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente
affrontati. In fase esecutiva, l’ente gestore deve compiere le
attivita’ di competenza anche in mancanza di specifico accordo
convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che
quest’ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita’. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
- Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita’ di cui all’articolo 166 e seguenti.
Art. 172.
La societa’ pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
- Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal
CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione
dell’infrastruttura e dei beni connessi, l’attivita’ coordinata di
piu’ soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una societa’ pubblica di progetto,
senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti
aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla
societa’ pubblica di progetto sono attribuite le competenze
necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche’ alla espropriazione delle aree interessate, e alla
utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento
indotte dall’infrastruttura. La societa’ pubblica di progetto e’
autorita’ espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. La societa’ pubblica di progetto realizza l’intervento
in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche
al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
- Alla societa’ pubblica di progetto possono partecipare le camere
di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
- La societa’ pubblica di progetto e’ istituita al solo scopo di
realizzare ed eventualmente gestire l’infrastruttura e partecipare al
finanziamento ed e’ organismo di diritto pubblico ai sensi del
presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
- Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma,
al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al
soggetto aggiudicatore ovvero alla societa’ pubblica di progetto di
beni immobili di proprieta’ o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
- Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l’intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa’
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
- a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura;
- b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato,
una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
- I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la
cessione di immobili di loro proprieta’ o impegnandosi a contribuire
alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Art. 173.
Modalita’ di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
- In deroga alle previsioni di cui all’articolo 53, la
realizzazione delle infrastrutture e’ oggetto di:
- a) concessione di costruzione e gestione;
- b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
- Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell’opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e
la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara,
sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come
previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente
all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
- Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello
stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio
contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli
articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui
al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari
e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e
appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato
disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
- I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall’articolo 149,
comma 3. L’elenco limitativo di tali imprese e’ unito alle
candidature per la concessione. Tale elenco e’ aggiornato in funzione
delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra
le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione
delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra
concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9
dell’articolo 176. Ove il contraente generale sia un’impresa
collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a
terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi
del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra’ avvenire
con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli
articoli da 146 a 151.
- E’ fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di
procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 147, previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di
tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
- Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli
articoli 56, 57 e 132.
Art. 175
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
- Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonche’ nelle
Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di
sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai
sensi dell’articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il
termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori
possono presentare le proposte nonche’ l’ufficio competente a
riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili.
- Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte
pervenute oltre la scadenza del termine. E’ comunque facolta’ del
promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato
pubblicato l’avviso nei termini di cui all’articolo 153.
- Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico
interesse ai sensi dell’articolo 154, promuove, ove necessaria, la
procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165. A tale fine,
il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d’impatto
ambientale e quant’altro necessario alle predette procedure.
- Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare, nei tempi e modi di cui all’articolo 165. Ove ritenga di
non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai
fini dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell’opera con diversa procedura; in ogni caso, sono
rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
- La gara di cui all’articolo 155 e’ bandita entro un mese dalla
delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE
ed e’ regolata dall’articolo 176.
Art. 176
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
- Con il contratto di cui all’articolo 173, comma 1, lettera b),
il soggetto aggiudicatore, in deroga all’articolo 53, affida ad un
soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche’ di adeguata capacita’ organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi
mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
- Il contraente generale provvede:
- a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita’ tecnico
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire
all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
- b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo’ essere
accordata al contraente generale;
- c) alla progettazione esecutiva;
- d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro
direzione;
- e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da
realizzare;
- f) ove richiesto, all’individuazione delle modalita’ gestionali
dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
- g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di
tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della
criminalita’, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli
organi competenti in materia.
- Il soggetto aggiudicatore provvede:
- a) alle attivita’ necessarie all’approvazione del progetto
definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto
a base di gara;
- b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
- c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
- d) al collaudo delle stesse;
- e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche’ di prevenzione e
repressione della criminalita’, finalizzati alla verifica preventiva
del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo
monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei
soggetti che le realizzano.
- Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera,
secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra
soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per
quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal
presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile
regolanti l’appalto.
- Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non
si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle
norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
- a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto
redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre
restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal
soggetto aggiudicatore;
- b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente
generale puo’ proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto
aggiudicatore puo’ rifiutare la approvazione delle varianti o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto
posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della
funzionalita’, durabilita’, manutenibilita’ e sicurezza delle opere,
ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore
o ritardo del termine di ultimazione.
- Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita’ di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da
piu’ soggetti, a mezzo della societa’ di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di
diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia
esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si
applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla
parte III.
- Il contraente generale puo’ eseguire i lavori affidati
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del
regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi
affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste
per gli appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 118 si applica ai
predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al
contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le
imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire
mediante affidamento a terzi.
- L’affidamento al contraente generale, nonche’ gli affidamenti e
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita’ previste per i lavori pubblici.
- Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di applicare una
detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all’affidatario, nonche’ di applicare le eventuali diverse sanzioni
previste in contratto.
- Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente
generale, ove composto da piu’ soggetti, costituisce una societa’ di
progetto in forma di societa’, anche consortile, per azioni o a
responsabilita’ limitata. La societa’ e’ regolata dall’articolo 156 e
dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa’
possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa’ cosi’
costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro
costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano
solidalmente responsabili con la societa’ di progetto nei confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire al soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione
delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell’opera. Il capitale minimo della societa’ di progetto e’
indicato nel bando di gara.
- Il contratto stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione
delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti del
contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente
generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso
nella societa’ di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo’ tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo’
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale
nell’ipotesi di cui all’articolo 117.
- Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di
risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i
bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo’
superare il venti per cento dell’importo dell’affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.
Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o
la societa’ di progetto possono emettere obbligazioni, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti
dell’articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati
di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di
collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto
aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.
Le modalita’ di operativita’ della garanzia di cui al terzo periodo
del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai
sensi del presente comma sono inserite nell’elenco allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di
cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
- I crediti delle societa’ di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell’articolo 156, nei confronti
del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo 117;
la cessione puo’ avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed
esigibili.
- La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione
e’ effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
- Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore
cessionario; al cessionario non e’ applicabile nessuna eccezione di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la
compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
- Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di
mancato o ritardato completamento dell’opera.
- Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia
globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi
ai sensi del comma 15:
- a) la garanzia di buon adempimento non e’ soggetta alle riduzioni
progressive di cui all’articolo 113; ove la garanzia si sia gia’
ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e’ ripristinata e la previsione di riduzione espunta
dalla garanzia;
- b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 159;
- c) il contraente generale ha comunque facolta’ di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e
b).
- Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
globale di esecuzione di cui all’articolo 129, comma 3, che deve
comprendere la possibilita’ per il garante, in caso di fallimento o
inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto
altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
- I capitolati prevedono, tra l’altro:
- a) le modalita’ e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione
del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche
ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui
all’articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
- b) le modalita’ e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attivita’ progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
- Al fine di garantire l’attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalita’ di prevenzione e repressione della
criminalita’ e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo complessivo
dell’intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e’ tenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e’ inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e’ unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l’articolazione delle suddette misure, nonche’ la stima dei costi.
Tale stima e’ riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a
disposizione dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione
Art. 177
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
- L’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a
contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
- Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il
progetto preliminare; per l’affidamento a contraente generale si pone
a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
- I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando
di gara, in relazione all’importanza e alla complessita’ delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti
aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non
discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare non puo’ essere inferiore a cinque, se esistono in tale
numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati
invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
- L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al
prezzo piu’ basso ovvero all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
individuata sulla base di una pluralita’ di criteri fra i quali:
- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- e) per le concessioni, il rendimento, la durata della
concessione, le modalita’ di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, nonche’
l’eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell’articolo 174,
comma 2;
- f) la maggiore entita’ di lavori e servizi che il contraente
generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di
offerta, ai sensi dell’articolo 176, comma 7. Ai fini predetti
rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi
singolarmente entita’ superiore al cinque per cento dell’importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai
sensi dell’articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entita’
superiore al tre per cento del predetto importo, nonche’ gli
affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e
controllo qualita’, che il Contraente generale intende affidare a
terzi;
- g) la maggiore entita’, rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e’ in grado di offrire;
- h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
- Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli
articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte III.
- Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II
che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
- Per l’affidamento di servizi si applica l’articolo 164.
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
- Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita’ e
nei termini previsti dall’articolo 141.
- Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita’, il
soggetto aggiudicatore puo’ autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalita’ e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. L’affidatario del supporto al collaudo
non puo’ avere rapporti di collegamento con chi ha progettato,
diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l’infrastruttura.
Art. 179.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
- Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente
interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione
delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione
di impatto ambientale, ove necessaria, nonche’ al conseguimento di
ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture
private strategiche si provvede con le modalita’ di cui agli articoli
165 e 166; contestualmente all’approvazione del progetto definitivo,
ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore
dell’insediamento produttivo o dell’infrastruttura privata strategica
puo’ richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi
necessari all’esercizio dell’insediamento stesso.
- Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei progetti e la
dichiarazione di pubblica utilita’ delle infrastrutture strategiche
per l’approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui
all’articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi
seguenti.
- Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o
contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle
attivita’ produttive, entro il termine di sei mesi dall’approvazione
del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il
progetto e’ trasmesso altresi’ alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e
all’esercizio delle opere, nonche’ ai gestori di opere interferenti.
Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera e’
soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai
fini dello svolgimento delle relative procedure ed e’ corredato dallo
studio di impatto ambientale che e’ reso pubblico secondo le
procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato
cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le
necessarie misure di salvaguardia. L’avvio del procedimento, anche ai
fini della dichiarazione di pubblica utilita’, e’ comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente
generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
- 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per
la VIA dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
- Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta
giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha
finalita’ istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi
alla realizzazione del progetto. Nell’ambito della Conferenza di
servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta’ di presentare motivate proposte di
adeguamento, richieste di prescrizioni all’atto della approvazione
del progetto, o richieste di varianti che non modificano le
caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche
prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i
quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di
servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute
dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere
interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o
prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l’opera e’ soggetta a VIA, si applicano per
l’approvazione del progetto le procedure di cui all’articolo 183.
- L’approvazione del CIPE e’ adottata a maggioranza dei componenti
con l’intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate. L’approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita’,
indifferibilita’ e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l’esercizio delle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita’ previste nel progetto approvato.
In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede
con le modalita’ di cui all’articolo 165, comma 6.
- Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative
alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture strategiche
per l’approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il
Ministero e il Ministero delle attivita’ produttive.
- Alle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento
energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III.
- Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e
le infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico si
applica l’articolo 170.
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
- I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo
all’esecuzione, alla contabilita’ e al collaudo.
- Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri
sono posti a carico dei fondi con le modalita’ e nei limiti stabiliti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 181.
Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
- Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle
leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni, relative
alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
- Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento
previste dal presente capo si applicano all’attraversamento stabile
dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga
alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa’
Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della
legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di
diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
Sezione II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182.
Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
- La presente sezione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la
valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata
ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti
produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio,
del 3 marzo 1997.
- Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e’
obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma
delle vigenti disposizioni ed e’ concluso, secondo le previsioni
della presente sezione; il permesso di costruire non puo’ essere
rilasciato se non e’ concluso il procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
- Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita’ per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti
che garantiscono il diritto alla informazione sull’intervento e sulla
eventuale deroga.
- Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a
screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il
provvedimento di compatibilita’ ambientale e’ emesso dal CIPE, previa
valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti
dall’articolo 165.
- L’autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti
produttivi, e’ regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, quanto a presupposti e procedimento.
Art. 183
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
- L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all’art.
182, comma 1, e’ eseguita al fine di individuare, descrivere e
valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli
effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l’uomo, la fauna e la flora; il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il
paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l’interazione
tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e
dall’allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
- Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e’ redatto
secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell’allegato
tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare
rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e
valutare principali effetti che il progetto puo’ avere sull’ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta
sotto il profilo dell’impatto ambientale; dati, analisi e
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione
utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull’ambiente, nonche’ consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le
eventuali difficolta’ riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di
un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che
diano informazioni sull’impatto ambientale determinato dalla
realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel
progetto presentato.
- Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale,
relativo ad una delle opere di cui all’articolo 182, comma 1, e’
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tiene
conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle
eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai
privati interessati, nei modi e termini di cui all’articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e, per
le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorita’
proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla
compatibilita’ ambientale dell’opera, comunicandola alle regioni
interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
nonche’, per le opere di cui all’articolo 179, anche al Ministro
delle attivita’ produttive. Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista
dall’articolo 184.
- Il provvedimento di compatibilita’ ambientale e’ adottato dal
CIPE, contestualmente all’approvazione del progetto preliminare. In
caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio o del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
l’adozione del provvedimento di compatibilita’ ambientale e’
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla
verifica di ottemperanza ai sensi dell’articolo 185, comma 4.
Art. 184
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
- La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti
diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali
alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna,
sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti
fattori, nonche’ sui beni materiali e sul patrimonio culturale,
sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti.
- Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e’ istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto
membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie
progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti
della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell’impatto
ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i
quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
interesse regionale, la commissione e’ integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale
fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione
della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e le
modalita’ per l’organizzazione e il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai
componenti della commissione, nell’ambito delle risorse di cui al
comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto,
la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni
dell’impatto ambientale nella composizione ordinaria.
- La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate
dai soggetti aggiudicatori a norma dell’articolo 27 della legge 30
aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 185
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
- La commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui
all’articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del
progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere
sul progetto assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale.
- Ove la commissione verifichi l’incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 e’
differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
- Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall’apertura
della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia
provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni
successivi, il parere si ritiene negativo.
- La commissione:
- a) comunica ai Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del
progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali
difformita’ tra questo e il progetto preliminare;
- b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita’
ambientale e sull’esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita’ ambientale.
- Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da
quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga,
previa valutazione della commissione stessa, che la sensibile
differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti
una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto
sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta
dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova
pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di
osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
L’aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo’ riguardare la
sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di
mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
provvedimento di compatibilita’ ambientale, il citato Ministro,
previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell’inottemperanza
in sede di Conferenza di servizi, al fine dell’eventuale rinnovo
dell’istruttoria.
- Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero
modifiche del progetto che comportino significative variazioni
dell’impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al
soggetto gestore di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al
CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche’ l’adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
- Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell’inizio dei
lavori e’ comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio la relativa data ed e’ trasmesso allo stesso Ministero il
progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell’allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi
compresa l’attestazione di cui all’articolo 20, comma 4. Al predetto
Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti
progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attivita’ di
verifica di cui all’articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del
relativo allegato tecnico recato dall’allegato XXI. La commissione,
su richiesta dei soggetti esecutori dell’opera, puo’ fornire le
proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del
provvedimento di compatibilita’ ambientale.
- I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su
progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita’ ambientale.
Sezione III
Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186
Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- E’ istituito il sistema di qualificazione dei contraenti
generali. La qualificazione puo’ essere richiesta da imprese singole
in forma di societa’ commerciali o cooperative, da consorzi di
cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
previsti dall’articolo 34.
- I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo
lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata
con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, salva la facolta’ di associarsi ad
altro contraente generale ai sensi dell’articolo 191, comma 9.
- Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
- a) I: sino a 350 milioni di euro;
- b) II: sino a 700 milioni di euro;
- c) III: oltre 700 milioni di euro.
- L’importo della classifica III, ai fini del rispetto dei
requisiti di qualificazione, e’ convenzionalmente stabilito pari a
900 milioni di euro.
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti
generali:
- a) il possesso di un sistema di qualita’ aziendale UNI EN ISO
9001;
- b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 188;
- c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all’articolo 189.
Art. 188.
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.
- La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e’
richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata
ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.
Art. 189
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
- I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione
sono:
- a) adeguata capacita’ economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa;
- c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
- La adeguata capacita’ economica e finanziaria e’ dimostrata:
- a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell’ultimo
triennio, tra patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato,
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all’articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media
consolidata in lavori relativa all’attivita’ diretta e indiretta di
cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci
per cento, il patrimonio netto consolidato puo’ essere integrato da
dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e
lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale societa’
controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d’affari;
ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e’
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e’ l’eccedenza
rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il
rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente
ridotta alle stesse proporzioni la cifra d’affari;
- b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel
triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attivita’
diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per
la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con
le modalita’ fissate dal regolamento. Nella cifra d’affari in lavori
consolidata possono essere ricomprese le attivita’ di progettazione e
fornitura di impianti e manufatti compiute nell’ambito della
realizzazione di un’opera affidata alla impresa.
- La adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa e’ dimostrata
dall’esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al
quaranta per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori
valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e
ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione,
ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i
lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della
richiesta, si presume un andamento lineare. L’importo dei lavori e’
costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta,
incrementato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti
e per i lavori eseguiti all’estero si applicano le disposizioni
dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita’ all’articolo 3, comma 7 quelli aventi ad
oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del
committente, con piena liberta’ di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facolta’ di affidare a terzi anche la
totalita’ dei lavori stessi, nonche’ di eseguire gli stessi,
direttamente o attraverso societa’ controllate. Possono essere
altresi’ valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre
leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l’importo,
il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati
effettuati a regola d’arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l’importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi
compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate
o interamente possedute, e recano l’indicazione dei responsabili di
progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita’ al
modello di cui all’allegato XXII.
- L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:
- a) dalla presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero
non inferiore a quindici unita’ per la Classifica I, venticinque
unita’ per la Classifica II e quaranta unita’ per la Classifica III;
- b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica
di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata
professionalita’ tecnica e di esperienza acquisita in qualita’ di
responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a
trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro
per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica
III, in numero non inferiore a tre unita’ per la Classifica I, sei
unita’ per la Classifica II e nove unita’ per la Classifica III; gli
stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra
impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicita’ di
incarico. L’impresa assicura il mantenimento del numero minimo di
unita’ necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o
responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga
idoneita’; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la
riduzione della Classifica.
- Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre
2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita’ tecnica e
organizzativa di cui al comma 3 puo’ essere sostituito dal possesso
di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato
in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I,
in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali
per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di
cui almeno cinque di opere generali.
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei
requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale e’
richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non piu’ di cinque consorziati per la classifica I e non piu’ di
quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati
assumono responsabilita’ solidale per la realizzazione dei lavori
affidati al consorzio in regime di contraente generale.
- I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono
qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le
modalita’ previste dal regolamento.
- Per i consorzi stabili:
- a) i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 188,
devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
- b) il requisito di cui all’articolo 187, lettera a), sistema di
qualita’ aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere
posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per
la qualificazione;
- c) il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, lettera b),
cifra d’affari in lavori, e’ convenzionalmente incrementato del venti
per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per
cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e
quinto anno. Per i consorzi gia’ costituiti, il termine per l’aumento
convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 9 del 2005;
- d) il requisito di cui all’articolo 189, comma 3, lavoro di
punta, puo’ essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori
eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito puo’ essere
conseguito alternativamente, con il piu’ consistente lavoro
realizzato da uno dei consorziati, con i due piu’ consistenti lavori
realizzati da non piu’ di due consorziati, con i tre piu’ consistenti
lavori realizzati compiuti da non piu’ di tre consorziati;
- e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni
di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la
classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di
qualificazione. Tale importo sara’ ridotto del trenta per cento,
qualora il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, lettera a),
sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento,
ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia
superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l’importo e’ ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia
superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora
il requisito sia superiore al quaranta per cento;
- f) il consorzio stabile ha facolta’ di costituire una societa’ di
progetto, alla quale si applica, tra l’altro, il regime di
responsabilita’ previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di
tale facolta’ il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio
fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a
quello di cui alla lettera e).
- I consorzi di cooperative possono conferire le attivita’ di
contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a
propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per
qualunque classifica. In tale caso:
- a) la prevista assegnazione delle attivita’ deve essere
comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure
aperte, in sede di offerta;
- b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
- c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti
valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi
dell’articolo 191;
- d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta
solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei
confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del
contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore di piu’ di una
cooperativa, si procede alla costituzione di una societa’ di progetto
ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non
partecipi alla societa’ di progetto, rimane comunque responsabile in
solido con le cooperative assegnatarie e con la societa’ di progetto,
ovvero con la sola societa’ di progetto ove siano state prestate le
garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Art. 191.
Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- I soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di richiedere, per le
singole gare:
- a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali
di cui all’articolo 188; nei confronti dell’aggiudicatario la
verifica di sussistenza dei requisiti generali e’ sempre espletata;
- b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e
idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilita’ di risorse
finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da
realizzare;
- c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita’ tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da
redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e
delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori
analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra’ essere documentata
dalle imprese affidatarie designate ovvero dall’offerente,
dimostrando di avere eseguito, con le modalita’ dell’articolo 189,
comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate
ai sensi del regolamento:
- a) organismi edilizi (OG1);
- b) opere per la mobilita’ su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
- c) opere relative al ciclo integrato dell’acqua (OG5 e OG6);
- d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
- e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
- f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
- A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i
soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le
specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere
possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu’ complesse. A tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
- Ai fini dell’articolo 176, comma 7, del presente codice, la
quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono
essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i
lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
- I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi
dell’articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di
qualificazione nel rispetto dell’articolo 232.
- Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i
contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati,
inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal
soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
- Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai
sensi dell’articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di
concorrere alla gara in piu’ di raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o
Consorzio, anche stabile.
- Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) e
per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu’
vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il
conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese
sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e
possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell’uno
virgola cinque per cento dell’importo a base di gara, nel caso di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta
per cento, in caso di offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
- I contraenti generali dotati della adeguata e competente
classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare,
attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in
associazione o consorzio con altre imprese purche’ queste ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate
concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 192
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e’ rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
- La durata dell’efficacia della attestazione e’ pari a tre anni.
Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza
dell’attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta
la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione
e’ rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla
ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo
nel rilascio, imputabile all’Amministrazione, l’attestazione scaduta
resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la
sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
- La attestazione di cui al comma 1 e’ necessaria per la
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti di contraente
generale a decorrere dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme
di cui al regolamento dell’articolo 5. Le ulteriori modalita’
tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio
della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’
istituita una commissione per l’esame dei ricorsi amministrativi
contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione
sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte
soccombente, in conformita’ alle previsioni di apposito regolamento
emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora
dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli
ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’
istituita una commissione consultiva alla quale partecipano
rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e
sindacali piu’ rappresentative nel settore, dei maggiori committenti
di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore,
nonche’ dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il
monitoraggio dell’applicazione del presente capo. La commissione ha
accesso alle informazioni di cui all’articolo 193. La partecipazione
alla commissione e’ a titolo gratuito e non e’ corrisposto alcun
compenso o rimborso per le spese dei componenti.
Art. 193.
Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
- Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del
contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente
generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto
aggiudicatore e da questo all’Osservatorio costituito presso
l’Autorita’, nonche’ alle sezioni regionali dell’Osservatorio, sul
cui territorio insistono le opere. L’Osservatorio e le sue
articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri
Enti e organismi interessati.
Sezione IV
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito
con l. n. 80/2005)
- Per le finalita’ di accelerazione della spesa in conto capitale
di cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall’articolo 4, comma 130, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese
disponibili per effetto delle modifiche dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
- Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita’
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle citta’ e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita’ competitive.
- L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2
e’ effettuata, valorizzando la capacita’ propositiva dei comuni,
sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale,
come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11
novembre 2004.
- Per la realizzazione di infrastrutture con modalita’ di finanza
di progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
delle disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori
previsti nell’ambito delle concessioni autostradali gia’ assentite,
anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui
completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del
Paese.
- Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti
aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche
soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative
dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo
parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu’ opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443.
- Per le opere di cui al comma 5 si puo’ procedere alla nomina di
un commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalita’, competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari
straordinari eventualmente gia’ nominati.
- I commissari straordinari seguono l’andamento delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo
163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del
presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere
o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
- E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
- Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e
dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei
terminali di riclassificazione in possesso di concessione rilasciata
ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attivita’ produttive, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita’ di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli
adempimenti di competenza.
- Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono,
nel limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti
alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa
comunitaria.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
Titolo IV
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I
Contratti nel
settore della difesa
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
- Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle
norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa’ di progetto);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
- Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7,
comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994;
art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e’ adottato apposito regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina delle attivita’ del Genio
militare, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture
connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell’articolo 17. Si applica il comma 5 dell’articolo 5. Il
regolamento disciplina altresi’ gli interventi da eseguire in Italia
e all’estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o
bilaterali.
- Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati
capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di
dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche’ un
capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1.
Tali capitolati, menzionati nel bando o nell’invito, costituiscono
parte integrante del contratto.
- Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 comma 1, lettera a),
e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del
Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore
alle soglie seguenti:
– 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati
nell’allegato V;
– 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati
nell’allegato V.
- In deroga all’articolo 10, l’amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento puo’ nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il
responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni
singola fase, sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero
della difesa.
- I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della
difesa sono redatti con le modalita’ di cui all’articolo 128, comma
- Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle
parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18,
per la pubblicita’ di cui al citato articolo 128, comma 11.
- Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati
alla firma dei progetti.
- Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi
e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua
entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i
lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di
cui all’articolo 125, comma 5.
- Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia, che sara’ disciplinata dal
regolamento di cui al comma 1.
Capo II
Contratti relativi ai beni culturali
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni
culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
- Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
- Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.
- La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa’ di progetto), si applica all’affidamento di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche’ alle concessioni
di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 5.
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
- Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate
di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine
di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di
detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
- Le disposizioni del presente capo relative alle attivita’ di cui
al comma 1, si applicano, altresi’, all’esecuzione di scavi
archeologici, anche subacquei.
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
- Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di
interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini
storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche’ le
forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano
rilevanza prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto e della
qualita’ dell’intervento, la stazione appaltante, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la
disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se
il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento
dell’immobile risulti superiore.
- I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.
- Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e’
obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di
qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento
all’oggetto complessivo della gara.
- Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
Art. 199-bis.
(( (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). ))
((1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento,
trasparenza, proporzionalita’, di cui all’articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli
interventi relativi ai beni culturali integrano il programma
triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi
studi di fattibilita’, anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresi’ inseriti gli interventi per
i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando
pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e’ dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all’articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del valore di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nell’avviso
e’ altresi’ specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello
sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e’ stabilito il termine, non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le
offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di
euro e nei casi di particolare complessita’, mediante una commissione
giudicatrice. L’amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo’ indire una successiva fase finalizzata
all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il
termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,
o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
- Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della
procedura, la stazione appaltante puo’, nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell’allegato del programma triennale dei
lavori dell’anno successivo.
- Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita’
stabiliti dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
- 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche’ i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell’articolo 38 del
presente codice, nonche’, per i soggetti incaricati di tutta o di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita’
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di
capacita’ economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all’articolo 201
del presente codice.))
Art. 200.
Limiti all’affidamento congiunto e all’affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
- I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento, non rendano necessario l’affidamento
congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine
all’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti
nel presente capo.
- Fermo il rispetto dell’articolo 29, e’ consentito affidare
separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori
indicati all’articolo 198, concernenti beni i quali, ancorche’
inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario,
siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla
tecnica e all’epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie
specifiche da utilizzare per gli interventi.
- La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a
presentare l’offerta, deve richiedere espressamente il possesso di
tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da
parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2,
necessari per l’esecuzione dell’intervento.
- Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi
dell’articolo 57, la stazione appaltante e’ tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
- Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal
medesimo regolamento.
- In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui
all’articolo 198, il regolamento disciplina:
- a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni
di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all’articolo 198;
- b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificita’ dei settori nei quali si suddividono
gli interventi dei predetti lavori;
- c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita’ utilizzate;
- d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l’accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli definiti
dal regolamento di cui all’articolo 5, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane.
- Per l’esecuzione dei lavori indicati all’articolo 198, e’ sempre
necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a
prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo.
Art. 202.
Attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
- La stazione appaltante, per interventi di particolare
complessita’ o specificita’, per i lavori indicati all’articolo 198,
puo’ prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di
una o piu’ schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare;
la scheda tecnica e’ obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici.
- La scheda tecnica di cui al comma 1 e’ redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza
sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.
- Per le attivita’ inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi
sui beni di cui all’articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria
idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attivita’ del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa.
- Le attivita’ di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata
professionalita’ in relazione all’intervento da attuare.
- Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l’ufficio di direzione del direttore dei lavori deve
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo,
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze
coerenti con l’intervento.
- Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni
quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate,
provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per
l’espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri dipendenti.
- Per i lavori indicati all’articolo 198, il responsabile del
procedimento valuta, alla luce delle complessita’ e difficolta’
progettuali e realizzative dell’intervento, l’entita’ dei rischi
connessi alla progettazione e all’esecuzione e, tenuto conto anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo’ determinare in
quota parte l’ammontare della copertura assicurativa dei progettisti
e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di
garanzie per le attivita’ di esecuzione e progettazione di lavori,
forniture e servizi.
Art. 203.
Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
- L’affidamento dei lavori indicati all’articolo 198, comma 1 e 2,
e’ disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
- L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione
del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in
relazione alle caratteristiche dell’intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e’ effettuata dall’appaltatore ed e’
approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano
di manutenzione.
- Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni
di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede
l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo’
comprendere oltre all’attivita’ di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento
laddove cio’ venga richiesto da particolari complessita’, avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
- Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei
livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a
base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi
da 1, 2 e 3.
Art. 204
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
- L’affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui
all’articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,
e dall’articolo 122, comma 7, e’ ammesso per lavori di importo
complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita’ di trattamento,
proporzionalita’, e trasparenza, previa gara informale cui sono
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati. La lettera di invito e’ trasmessa
all’Osservatorio che ne da’ pubblicita’ sul proprio sito informatico
di cui all’articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori invitati e’
trasmesso all’Osservatorio.
- I contratti di appalto dei lavori indicati all’articolo 198,
possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche
dell’intervento oggetto dell’appalto.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei
punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o
superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
- Per i lavori di cui all’articolo 198, l’affidamento in economia
e’ consentito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 125, per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumita’ e alla tutela del bene e
possono essere eseguiti:
- a) in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila
euro;
- b) per cottimo fiduciario fino all’importo di trecentomila euro.
- La procedura ristretta semplificata e’ ammessa per i lavori di
importo inferiore a 1.500.000 euro.
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
- Per i lavori indicati all’articolo 198, le varianti in corso
d’opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti
dall’articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il
progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri
della disciplina del restauro.
- Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l’opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo
complessivo contrattuale.
- Per le medesime finalita’ indicate al comma 2, il responsabile
del procedimento, puo’, altresi’ disporre varianti in aumento
rispetto all’importo originario del contratto entro il limite del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita’ finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
- Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu’
dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera resesi
necessarie, posta la natura e la specificita’ dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonche’ per
adeguare l’impostazione progettuale qualora cio’ sia reso necessario
per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento.
- In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il
responsabile unico del procedimento puo’ chiedere apposita relazione
al collaudatore in corso d’opera.
Parte III
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I
Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206
Norme applicabili
(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,
49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)
- Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano,
oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I,
IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I: 29,
intendendosi sostituite alle soglie di cui all’articolo 28 le soglie
di cui all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1,
2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di
qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori
che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la
precisazione che la menzione della determina a contrarre e’
facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la
procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione
delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione
all’articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una
domanda dell’ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all’articolo,
224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni,
purche’ il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74;
76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le
varianti anche nel capitolato d’oneri, indicando, in caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare nonche’ le modalita’ per la loro presentazione; 77; 79;
81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all’articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui
all’articolo 83, comma 2, o l’ordine di importanza di cui
all’articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi
di cui all’articolo 83, comma 4, sono precisati all’occorrenza
nell’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a confermare
l’interesse di cui all’articolo 226, comma 5, nell’invito a
presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d’oneri; 84; 85,
con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere ricorrere all’asta elettronica, oltre che nel bando, con un
altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell’articolo
224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno
facolta’ di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara
o nell’invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
- Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo’ essere
indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico
indicativo o con un avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, il riferimento al “bando di gara” contenuto negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai
contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo
di tutti e tre tali avvisi.
- Nel rispetto del principio di proporzionalita’, gli enti
aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II,
alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo,
indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l’avviso con cui si indice la gara,
nell’invito a presentare un’offerta.
Art. 207
Enti aggiudicatori
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n.
158/1995)
- La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti,
a soggetti:
- a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
che svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213
del presente codice;
- b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche annoverano tra le loro attivita’ una o piu’ attivita’ tra
quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu’ di
diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente
di uno Stato membro.
- Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per
legge, regolamento o in virtu’ di una concessione o altro
provvedimento amministrativo avente l’effetto di riservare a uno o
piu’ soggetti l’esercizio di una attivita’ di cui agli articoli da
208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita’ di altri
soggetti di esercitare tale attivita’.
Art. 208.
Gas, energia termica ed elettricita’
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
- Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, le norme della
presente parte si applicano alle seguenti attivita’:
- a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
oppure
- b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
- L’alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono
un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente
interessato e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di una
attivita’ non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli
articoli da 209 a 213;
- b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio,
compreso l’anno in corso.
- Per quanto riguarda l’elettricita’, la presente parte si applica
alle seguenti attivita’:
- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita’;
- b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricita’.
- L’alimentazione con elettricita’ di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) la produzione di elettricita’ da parte dell’ente interessato
avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di
un’attivita’ non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o
dagli articoli da 209 a 213;
- b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale di
energia dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio,
compreso l’anno in corso.
Art. 209.
Acqua
(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
- Per quanto riguarda l’acqua, le norme della presente parte si
applicano alle seguenti attivita’:
- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
- La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o
ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano
un’attivita’ di cui al comma 1, e che, alternativamente:
- a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione,
drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento
d’acqua potabile rappresenti piu’ del 20% del volume totale d’acqua
reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di
drenaggio;
- b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
- L’alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato
avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di una
attivita’ non prevista dagli articoli da 208 a 213;
- b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale d’acqua
potabile dell’ente, considerando la media dell’ultimo triennio,
compreso l’anno in corso.
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
- Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23, le norme
della presente parte si applicano alle attivita’ relative alla messa
a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un
servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
- Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il
servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita’ pubbliche, come ad esempio quelle relative alle
tratte da servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, direttiva n. 2004/17)
- Le norme della presente parte e le disposizioni in essa
richiamate si applicano alle attivita’ relative alla fornitura di
servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri
servizi diversi da quelli postali.
- Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE
e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
- a) “invio postale”: un invio indirizzato nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo
peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi,
giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza
valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
- b) “servizi postali”: servizi consistenti nella raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono:
– “servizi postali riservati”: servizi postali riservati o che
possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
– “altri servizi postali”: servizi postali che possono non
essere riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
- c) “altri servizi diversi dai servizi postali”: servizi forniti
nei seguenti ambiti:
– servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi
precedenti l’invio e servizi successivi all’invio e i “mailroom
management services”;
– servizi speciali connessi e effettuati interamente per via
elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di
documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e
trasmissione della posta elettronica registrata;
– servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera
- a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
– servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui
all’allegato II A del presente codice e all’articolo 19 lettera d)
del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i
trasferimenti da conti correnti postali;
– servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che
associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni
non connesse ai servizi postali).
- Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2,
lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce
anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i
presupposti di cui all’articolo 219 non siano soddisfatti per quanto
riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
- Le norme della presente parte si applicano alle attivita’
relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della
prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri
combustibili solidi.
Art. 213.
Porti e aeroporti
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
- Le norme della presente parte si applicano alle attivita’
relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della messa
a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214.
Appalti che riguardano piu’ settori
(art. 9, direttiva 2004/17)
- Ad un appalto destinato all’esercizio di piu’ attivita’ si
applicano le norme relative all’attivita’ principale cui e’
destinato.
- La scelta tra l’aggiudicazione di un unico appalto e
l’aggiudicazione di piu’ appalti distinti non puo’ essere effettuata
al fine di escludere un appalto dall’ambito di applicazione della
presente parte III o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione
della parte II.
- Se una delle attivita’ cui e’ destinato un appalto e’
disciplinata dalla parte III e l’altra dalla parte II, e se e’
oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ l’appalto sia
principalmente destinato, esso e’ aggiudicato secondo le disposizioni
della parte II, ferma la facolta’, per gli enti aggiudicatori, di
chiedere, in aggiunta all’attestazione SOA, ulteriori specifici
requisiti di qualificazione relativamente alle attivita’ disciplinate
dalla parte III.
- Se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’
disciplinata dalla parte III e un’altra attivita’ non e’ disciplinata
ne’ dalla parte III ne’ dalla parte II, e se e’ oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita’ l’appalto e’ principalmente
destinato, esso e’ aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II
Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo
Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento
CE 2083/2005)
- Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non
sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18,
19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all’articolo 219
e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
- a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di
servizi;
- b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, direttiva 2004/17)
- Salva l’applicazione dell’articolo 30 in tema di concessione di
servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori
e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o
piu’ attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213, quando la
concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attivita’.
Art. 217.
Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attivita’
di cui ai settori del Capo I o per l’esercizio di una di dette
attivita’ in un Paese terzo
(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
- La presente parte non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro
attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di tali
attivita’ in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica
all’interno della Comunita’.
- Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, qualsiasi attivita’ che considerano esclusa in virtu’ del
comma 1.
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un’impresa comune avente personalita’
giuridica o ad un’impresa collegata
(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
- Ai fini del presente articolo “impresa collegata” e’ qualsiasi
impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a
tale decreto, qualsiasi impresa su cui l’ente aggiudicatore possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai
sensi dell’articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa
esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come
quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra
impresa in virtu’ di rapporti di proprieta’, di partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne.
- Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente
codice non si applica agli appalti stipulati:
- a) da un ente aggiudicatore con un’impresa collegata,
o
- b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi
personalita’ giuridica, composti esclusivamente da piu’ enti
aggiudicatori, per svolgere un’attivita’ ai sensi degli articoli da
208 a 213 del presente codice con un’impresa collegata a uno di tali
enti aggiudicatori.
- Il comma 2 si applica:
- a) agli appalti di servizi purche’ almeno l’80% del fatturato
medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle
imprese cui e’ collegata;
- b) agli appalti di forniture purche’ almeno l’80% del fatturato
medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali
forniture alle imprese cui e’ collegata;
- c) agli appalti di lavori, purche’ almeno l’80% del fatturato
medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei lavori provenga dall’esecuzione di tali lavori alle imprese
cui e’ collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio
dell’attivita’ dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre
anni non e’ disponibile, basta che l’impresa dimostri, in base a
proiezioni dell’attivita’, che probabilmente realizzera’ il fatturato
di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se piu’ imprese
collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili
servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate
tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla
fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese
collegate.
- La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti
aggiudicati:
- a) da un’associazione o consorzio o da un’impresa comune aventi
personalita’ giuridica, composti esclusivamente da piu’ enti
aggiudicatori, per svolgere attivita’ di cui agli articoli da 208 a
213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
- b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad
un’impresa comune aventi personalita’ giuridica, di cui l’ente faccia
parte, purche’ l’associazione o consorzio o impresa comune siano
stati costituiti per svolgere le attivita’ di cui trattasi per un
periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che
gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno
lo stesso periodo.
- Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua
richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
- a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti,
consorzi o imprese comuni interessati;
- b) la natura e il valore degli appalti considerati;
- c) gli elementi che la Commissione puo’ giudicare necessari per
provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o
l’associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata attivita’ e’ direttamente
esposta alla concorrenza
(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli appalti destinati a permettere la prestazione di
un’attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al
presente codice se, nello Stato membro in cui e’ esercitata
l’attivita’, l’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili.
- Ai fini del comma 1, per determinare se un’attivita’ e’
direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi
alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le
caratteristiche dei beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o
servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale,
di piu’ fornitori dei beni o servizi in questione.
- Ai fini del comma 1, un mercato e’ considerato liberamente
accessibile quando sono attuate e applicate le norme della
legislazione comunitaria di cui all’allegato VII del presente codice.
- Se non e’ possibile presumere il libero accesso a un mercato in
base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in
questione e’ libero di fatto e di diritto.
- Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si
ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attivita’, il
Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro
competente per settore ne da’ notifica alla Commissione e le comunica
tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita’ con
le condizioni di cui al comma 1, nonche’ le eventuali determinazioni
assunte al riguardo dalle Autorita’ indipendenti competenti nella
attivita’ di cui trattasi.
- Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell’attivita’
di cui trattasi non sono piu’ soggetti al presente codice se la
Commissione:
– ha adottato una decisione che stabilisca l’applicabilita’ del
comma 1 in conformita’ del comma 6 ed entro il termine previsto,
oppure;
– non ha adottato una decisione sull’applicabilita’ entro tale
termine.
- Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e’ presunto in base
al comma 3, e qualora un’amministrazione nazionale indipendente
competente nell’attivita’ di cui trattasi abbia stabilito
l’applicabilita’ del comma 1, gli appalti destinati a permettere la
prestazione dell’attivita’ di cui trattasi non sono piu’ soggetti al
presente codice se la Commissione non ha stabilito l’inapplicabilita’
del comma 1 con una decisione adottata in conformita’ del comma 6 e
entro il termine previsto da detto comma.
- Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di
stabilire l’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata attivita’.
In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro
interessato.
- Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione,
tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in
particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa
o accordo che riguardi la conformita’ con le condizioni di cui al
comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una
amministrazione nazionale indipendente competente nell’attivita’ di
cui trattasi.
- Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31
marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione
sull’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata attivita’, il
comma 1 e’ ritenuto applicabile.
- Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato
a seguito di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della
Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono
indicate le attivita’ che sono escluse dall’applicazione del codice
in virtu’ delle deroghe di cui al presente articolo.
Capo III
Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si
indice la gara
(art. 40, direttiva 2004/17;
Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o
i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero
mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una
gara ai sensi dell’articolo 224, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 221.
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, direttiva 2004/17;
Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
- Ferma restando la facolta’ di ricorrere alle procedure negoziate
previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa
indizione di una gara nei seguenti casi:
- a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara,
non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto;
- b) quando un appalto e’ destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione
dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti
successivi che perseguano questi scopi;
- c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i
termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le
procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere
rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema
urgenza non devono essere imputabili all’ente aggiudicatore;
- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale
di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare materiale con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche
sproporzionate;
- f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto
inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano
divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione
dell’appalto, purche’ questo sia aggiudicato all’imprenditore o al
prestatore di servizi che esegue l’appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo
separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento;
- g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano
nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti
aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, purche’ i nuovi
lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un
appalto in seguito all’indizione di una gara; la possibilita’ di
ricorrere a questa procedura e’ indicata gia’ al momento
dell’indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli
articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono
conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi;
- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una
borsa di materie prime;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro,
purche’ l’accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell’articolo
222 del presente codice;
- j) per gli acquisti d’opportunita’, quando e’ possibile,
approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e’ sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attivita’
commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di
un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa
o di un’amministrazione straordinaria;
- l) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice
e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore
o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i
vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
Art. 222
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n.
158/1995)
- Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro
come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
- Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata
non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell’articolo 40, comma
1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno
aggiudicato detto accordo quadro in conformita’ alla presente parte.
- Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro
in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Sezione II
Avvisi e inviti
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione
(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17;
Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo,
conforme all’allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti
stessi nel loro “profilo di committente”, di cui all’allegato X,
punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
- a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti
pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci
della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
modalita’ dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita’ con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
- b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del
disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000
euro;
- c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia
indicata nell’articolo 215, tenuto conto del disposto dell’articolo
- Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu’
rapidamente possibile dopo l’inizio dell’anno finanziario.
- L’avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e’ inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu’
rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza
il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
- Gli enti aggiudicatori che pubblicano l’avviso periodico
indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione,
per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione
di cui all’allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e’
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un
profilo di committente.
- La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria
solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta’ di ridurre
i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 227,
comma 4.
- Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1
e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita’ alla
procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
- L’avviso periodico indicativo e’ altresi’ pubblicato sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste.
- Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure
negoziate senza previa indizione di gara.
- Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori
possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi
periodici indicativi senza ripetere l’informazione gia’ inclusa in un
avviso periodico indicativo, purche’ indichino chiaramente che si
tratta di avvisi supplementari.
- Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di
qualificazione a norma dell’articolo 232, tale sistema va reso
pubblico con un avviso di cui all’allegato XIV, indicando le
finalita’ del sistema di qualificazione e le modalita’ per conoscere
le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una
durata superiore a tre anni, l’avviso viene pubblicato annualmente.
Quando il sistema ha una durata inferiore e’ sufficiente un avviso
iniziale. L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione va
trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul
profilo di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66,
comma 7, con le modalita’ ivi previste.
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n.
158/1995)
- Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti
aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti
avvisi:
- a) avviso periodico indicativo di cui all’allegato XV A;
- b) avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione di cui
all’allegato XIV;
- c) bando di gara di cui all’allegato XIII, parte A, B o C.
- Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l’indizione di
gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del
comma 1, lettera c), mentre l’indizione di gare per appalti basati su
questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di
cui all’allegato XIII, parte D.
- Se l’indizione della gara avviene mediante un avviso periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalita’:
- a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
- b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di
gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse per iscritto;
- c) e’ stato pubblicato ai sensi dell’allegato X non oltre 12 mesi
prima della data di invio dell’invito di cui all’art. 226, comma 5.
L’ente aggiudicatore rispetta altresi’ i termini previsti
dall’articolo 227.
Art. 225.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, direttiva 2004/17;
Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o
concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all’appalto
aggiudicato conformemente all’allegato XVI, entro due mesi
dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo
quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
- Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro
in conformita’ all’articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono
esentati dall’obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati
della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale
accordo.
- Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti
aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due
mesi a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi due mesi dopo la
fine di ogni trimestre.
- Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e destinate
alla pubblicazione sono pubblicate in conformita’ con l’allegato X. A
tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull’identita’ degli
operatori economici o sui prezzi.
- Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di
ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell’articolo 221,
comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire,
secondo l’allegato XVI, sulla natura e quantita’ dei servizi forniti,
alla menzione “servizi di ricerca e di sviluppo”.
- Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e
sviluppo che non puo’ essere aggiudicato senza indire una gara ai
sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni da fornire ai sensi dell’allegato XVI, sulla natura e
quantita’ dei servizi forniti, per motivi di riservatezza
commerciale. In tal caso, essi provvedono affinche’ le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto
dettagliate di quelle contenute nell’avviso con cui si indice una
gara pubblicato ai sensi dell’articolo 224, comma 1.
- Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti
aggiudicatori provvedono affinche’ tali informazioni siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria
degli elenchi o liste di cui all’articolo 232, comma 7.
- Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell’allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso se
acconsentono alla sua pubblicazione.
- Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e non
destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma
semplificata e ai sensi dell’allegato X per motivi statistici.
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, direttiva 2004/17;
Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
- Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e
del dialogo competitivo, gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare
le rispettive offerte o a negoziare. L’invito ai candidati contiene,
alternativamente: a) copia del capitolato d’oneri e dei documenti
complementari;
- b) l’indicazione che il capitolato d’oneri e i documenti
complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a
disposizione per via elettronica conformemente all’articolo 227,
comma 6.
- Qualora il capitolato d’oneri o i documenti complementari siano
disponibili presso un ente diverso dall’ente aggiudicatore
responsabile della procedura di aggiudicazione, l’invito precisa
l’indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri e
detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di
tale richiesta, nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della
somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi
competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli
operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
- Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri o sui
documenti complementari, purche’ richieste in tempo utile, sono
comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno
sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
- L’invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
- a) l’indicazione del termine per chiedere la documentazione
complementare nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della
somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
- b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al
quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
- c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
- d) l’indicazione dei documenti che devono essere eventualmente
allegati;
- e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non figurano
nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara;
- f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione
dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali
criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara,
nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o
nel capitolato d’oneri.
- Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico
indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a
confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare
la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
- Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’invito comprende almeno tutte
le seguenti informazioni:
- a) natura e quantita’, comprese tutte le opzioni riguardanti
appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se
possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi
di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
- b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
- c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la
consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per
essere invitati a formulare un’offerta nonche’ la lingua o le lingue
autorizzate per la loro presentazione;
- e) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le
informazioni necessarie per ottenere il capitolato d’oneri e gli
altri documenti;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- g) importo e modalita’ di versamento delle somme eventualmente
dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;
- h) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione
finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra queste
forme;
- i) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro
ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove
queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel
capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte o a partecipare
a una trattativa.
Sezione III
Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
(art. 45, direttiva 2004/17,
Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
- Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto
in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario
per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.
- Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle
offerte e’ di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara.
- Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una
gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell’articolo 224, comma
1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma
dell’articolo 226, comma 5, e’ di almeno trentasette giorni dalla
data di trasmissione dell’avviso o dell’invito, e non puo’ comunque
essere inferiore a ventidue giorni se l’avviso o bando e’ pubblicato
con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici
giorni, se l’avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
- b) il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato
di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati,
purche’ tutti i candidati dispongano di un termine identico per
redigere e presentare le loro offerte;
- c) se e’ impossibile pervenire a un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che e’
di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni
dalla data dell’invito successivo a presentare un’offerta.
- Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico
indicativo di cui all’articolo 223, comma 1, in conformita’
all’allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte
nella procedura aperta e’ di almeno trentasei giorni e comunque non
inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio
dell’avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che
l’avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni
richieste nell’allegato XV A, parte I, tutte le informazioni
richieste nell’allegato XV A, parte II, sempreche’ dette informazioni
siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che
l’avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di
trasmissione del bando di gara di cui all’articolo 224, comma 1,
lettera c).
- Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione
precisati nell’allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per
la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere
ridotti di sette giorni.
- Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il
comma 3, lettera b), e’ possibile un’ulteriore riduzione di cinque
giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure
aperte, ristrette e negoziate quando l’ente aggiudicatore offre,
dalla data di pubblicazione dell’avviso con cui si indice la gara, ai
sensi dell’allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via
elettronica al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento
complementare. Nell’avviso deve essere indicato il profilo di
committente presso il quale la documentazione e’ accessibile.
- Nel caso delle procedure aperte, l’effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo’ in alcun caso dar luogo
ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici
giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando
di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica,
l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6
non puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle
offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla
data di invio del bando di gara.
- L’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6
non puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della
domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma
dell’articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito
degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 226, comma 5,
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o
dell’invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne
nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3,
lettera b), l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4,
5 e 6 non puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito a
presentare un’offerta.
- Qualora, per qualunque motivo i capitolati d’oneri, i documenti
o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile,
non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e
226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di
documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione
delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un
termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b),
in modo che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
- L’allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini
previsti dal presente articolo.
Sezione IV
Informazioni
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17;
Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema
di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla
qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla
qualificazione richiede piu’ di sei mesi dalla sua presentazione,
l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro
la quale la sua domanda sara’ accolta o respinta.
- I richiedenti la cui qualificazione e’ respinta vengono
informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in
ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le
motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all’articolo 232, comma 3.
- Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l’esclusione da tale
sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui
criteri di qualificazione di cui all’articolo 232, nel rispetto dei
principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure
espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano
le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le
motivazioni delle determinazioni inerenti:
- a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e
l’aggiudicazione degli appalti;
- b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma
dell’articolo 221;
- c) la mancata applicazione, in virtu’ delle deroghe previste
dagli articoli da 207 a 219, nonche’ dagli articoli da 17 a 19 e
dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli
20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220,
221, da 223 a 234.
- Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni
dalla data di aggiudicazione dell’appalto, affinche’, durante tale
periodo, l’ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su
richiesta di quest’ultima, nonche’ a chiunque ne abbia diritto.
Sezione V
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230.
Disposizioni generali
(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori applicano l’articolo 38 per
l’accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o
degli offerenti.
- Per l’accertamento dei requisiti di capacita’ tecnico
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri
sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, applicano gli
articoli da 39 a 48.
- Per l’accertamento dei requisiti di capacita’ tecnico
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente,
istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo
232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i
requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economico finanziaria
ai sensi dell’articolo 233.
- Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si
applicano gli articoli 43 e 44, nonche’ gli articoli 49 e 50.
- Il regolamento di cui all’articolo 5 detta le disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori
requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economico finanziaria
per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine
della attestazione e certificazione SOA.
- I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori
ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti
relativi alle attivita’ di cui alla presente parte.
Art. 231.
Principio di imparzialita’ e non aggravamento nei procedimenti di
selezione e qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
- Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o
negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare le
condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
- a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a
taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) esigere prove gia’ presenti nella documentazione valida
disponibile.
Art. 232.
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
- Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori
di servizi; se finalizzato all’aggiudicazione dei lavori, tale
sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal
regolamento di cui all’art. 5.
- Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione provvedono affinche’ gli operatori economici possano
chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
- Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi
di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
- Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche
tecniche, si applica l’articolo 68.
- I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di
esclusione di cui all’articolo 38.
- Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti
di capacita’ economica e finanziaria o tecnica e professionale di
altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito
garantendo il rispetto dell’articolo 50.
- I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4
sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici
interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono
comunicati agli operatori economici interessati.
- Un ente aggiudicatore puo’ utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone
idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
- L’ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo’
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la
qualificazione viene richiesta.
- In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
- a) l’articolo 223, comma 10, quanto all’avviso sull’esistenza di
un sistema di qualificazione;
- b) l’articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione;
- c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonche’ dei certificati, dei
collaudi e delle documentazioni.
- L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di
qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le
dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non puo’ chiedere certificati o documenti che
riproducono documenti validi gia’ nella disponibilita’ dell’ente
aggiudicatore.
- I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se
redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita’ diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
- Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,
o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i
candidati qualificati con tale sistema.
- Nell’ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i
partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto
oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
- a) qualificano gli operatori economici in conformita’ al presente
articolo;
- b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
- c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati,
con criteri oggettivi.
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
- I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto
dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni
caso l’articolo 38.
- Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una
procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole
e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori
economici interessati.
- Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una
procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo
regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi
disponibili agli operatori economici interessati.
- Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri
possono fondarsi sulla necessita’ oggettiva, per l’ente
aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che
corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
- Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di
capacita’ economico finanziaria o tecnico professionale di altri
soggetti, si applica l’articolo 49 nei limiti di compatibilita’.
- In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli
da 35 a 37.
- Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di
aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
- a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al
presente articolo;
- b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di
cui al presente articolo;
- c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati in conformita’ ai criteri selettivi del presente
articolo.
Sezione VI
Criteri di selezione delle offerte
Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, direttiva n. 2004/17)
- Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui
la Comunita’ non ha concluso, in un contesto multilaterale o
bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed
effettivo delle imprese della Comunita’ agli appalti di tali Paesi
terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli
obblighi della Comunita’ o degli Stati membri nei confronti dei Paesi
terzi.
- Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto
di forniture puo’ essere respinta se la parte dei prodotti originari
di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che
compongono l’offerta. Ai fini del presente articolo, i software
impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono
considerati prodotti.
- Salvo il disposto del comma 4, se due o piu’ offerte si
equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo piu’
basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa viene preferita
l’offerta che non puo’ essere respinta a norma del comma 2; il valore
delle offerte e’ considerato equivalente, ai fini del presente
articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
- Un’offerta non e’ preferita ad un’altra in virtu’ del comma 3,
se l’ente aggiudicatore, accettandola, e’ tenuto ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale gia’ esistente, con conseguente incompatibilita’ o
difficolta’ tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
- Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i
paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio e’ stato esteso il
beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i Paesi
terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il
comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto
d.P.C.M.
Capo IV
Concorsi di progettazione
Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
- Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione
organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di
appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o
superiore a 422.000 euro.
- Le regole relative all’organizzazione di un concorso di
progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a
partecipare al concorso.
- Ai fini del comma 1, la soglia e’ il valore stimato al netto
dell’i.v.a. dell’appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti.
- Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione
in cui l’importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000
euro.
- Ai fini del comma 3, la soglia e’ il valore complessivo dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’i.v.a.
dell’appalto di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera l), qualora
l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di
concorso.
- Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e
217 per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro
interessato un’attivita’ in merito alla quale l’applicabilita’
dell’articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della
Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236.
Norme in materia di pubblicita’ e di trasparenza
(art. 63, direttiva 2004/17)
- Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di
concorso redatto conformemente all’allegato XVII.
- Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne
comunicano i risultati con un avviso redatto conformemente
all’allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati dalla
Commissione. La predetta comunicazione e’ trasmessa alla Commissione
entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla
stessa fissati.
- Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel
trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani
ricevuti, all’identita’ degli operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.
- Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati
ai sensi dell’articolo 66.
Art. 237.
Norma di rinvio
(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
- Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del
capo III della presente parte nonche’ quelle degli articoli 101, 104,
105, comma 2, e da 106 a 110.
((Capo IV-bis))
((Opere in esercizio))
Art. 237-bis.
(( (Opere in esercizio) ))
((1. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in
tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa
collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre
un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo
automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore
dell’ente aggiudicatore, senza necessita’ di alcun benestare, ferma
restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni
previste dal comma 2, e’ svincolata all’emissione del certificato di
collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per
l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso
entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita’
dell’appaltatore. Resta altresi’ fermo il mancato svincolo
dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in
esercizio.))((41))
((2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore,
entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita’
delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo
periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto
termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entita’
delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o
difformita’ rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per
cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo
corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo
svincolo automatico delle garanzie.))
————-
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
- 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l’art. 33-quater, comma
2) che “Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera
b), per i contratti gia’ affidati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla
medesima data, e’ spirato il termine di cui all’articolo 237-bis,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto
dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta
data e ha durata di centottanta giorni”.
Titolo II
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente
articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per
l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell’ambito delle
attivita’ previste dagli articoli da 208 a 213.
- L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le
soglie ivi indicate e’ facoltativo, e va pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi previste.
- L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all’articolo 225, e’ pubblicato sul profilo di committente e sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi
previste.
- Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita’ e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
- I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della meta’ e la
pubblicita’ degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata,
per i lavori, nel rispetto dell’articolo 122, comma 5, e per i
servizi e le forniture nel rispetto dell’articolo 124, comma 5.
- I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi
e fino agli importi previsti dall’articolo 125.
- Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali
ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito
definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della
concorrenza.
Parte IV
CONTENZIOSO
Art. 239.
Transazione
- Anche al di fuori dei casi in cui e’ previsto il procedimento di
accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative
a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile.
- Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti
aggiudicatori, se l’importo di cio’ che detti soggetti concedono o
rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, e’
necessario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o, in
mancanza, del funzionario piu’ elevato in grado, competente per il
contenzioso.
- Il dirigente competente, sentito il responsabile del
procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero puo’ formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.
- La transazione ha forma scritta a pena di nullita’.
Art. 240.
Accordo bonario
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis,
legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica
- 554/1999)
- Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai
concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in
misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento
dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente
articolo.
- Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al
momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia’ esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1.
- Il direttore dei lavori da’ immediata comunicazione al
responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu’ breve tempo possibile la propria relazione
riservata.
- Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilita’ e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento del limite di valore.
- Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a
dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione, affinche’ formuli, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione
dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di
accordo bonario.
- Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta
motivata della commissione e’ formulata entro novanta giorni da detto
ricevimento.
- La promozione della costituzione della commissione ha luogo
mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore
dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del
procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il
proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del
componente di propria competenza.
- La commissione e’ formata da tre componenti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non
ricorra una causa di astensione ai sensi dell’articolo 51 codice di
procedura civile o una incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 241,
comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del
procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il
terzo, di comune accordo, dai componenti gia’ nominati,
contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico,
entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento
designa il componente di propria competenza nell’ambito
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di
altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.
- In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni
dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza
della parte piu’ diligente, il presidente del tribunale del luogo
dove e’ stato stipulato il contratto.
- Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I
compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono
determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella
misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla
tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398,
oltre al rimborso delle spese documentate.
- Le parti hanno facolta’ di conferire alla commissione il potere
di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle
stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi
non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di
conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle
decisioni, la facolta’ di acquisire eventuali pareri necessari o
opportuni.
- Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal
ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile
del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i
soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal
proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri
occorrenti o ritenuti necessari.
- Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda
alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di
accordo bonario e’ formulata dal responsabile del procedimento,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del
componente della commissione. Si applica il comma 12.
- Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci
milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del
responsabile del procedimento e’ facoltativa e il responsabile del
procedimento puo’ essere componente della commissione medesima. La
costituzione della commissione e’ altresi’ promossa dal responsabile
del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle
riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e
al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
- Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci
milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della
commissione, la proposta di accordo bonario e’ formulata dal
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il
comma 12.
- In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta
di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, puo’ farsi
luogo ad arbitrato.
- Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura
del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
- L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma
17 hanno natura di transazione.
- Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla sottoscrizione dell’accordo.
- Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono
vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo bonario.
- Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza
che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di
regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le
riserve puo’ notificare al responsabile del procedimento istanza per
l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente
articolo.
- Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a
forniture nei settori ordinari, nonche’ ai contratti di lavori,
servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di
contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei
documenti contabili, l’importo economico controverso sia non
inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato.
Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore
dell’esecuzione del contratto.
Art. 240-bis.
(( (Definizione delle riserve)
(art. 32, comma 4, d. m. n. 145/2000). ))
((1. Le domande che fanno valere pretese gia’ oggetto di riserva
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse.))
Art. 241
Arbitrato
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32,
legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto
ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002;
art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv.
nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
- Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo
240, possono essere deferite ad arbitri.
- Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
- Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri.
- Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di
resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto cui l’arbitrato si riferisce.
- Il Presidente del collegio arbitrale e’ scelto dalle parti, o su
loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si
riferisce.
- In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che
abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture
cui si riferiscono le controversie, ne’ coloro che in qualsiasi modo
abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie
stesse.
- Presso l’Autorita’ e’ istituita la camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
disciplinata dall’articolo 242.
- Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono
ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
- Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici.
- Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e’ effettuato,
entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del
segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti,
oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della
esecutivita’ del lodo, la disciplina contenuta nel codice di
procedura civile.
- All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa
controversia. Detto importo e’ direttamente versato all’Autorita’.
- Il collegio arbitrale determina il valore della controversia
con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000,
- 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L’ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonche’ del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo
esecutivo.
- Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari
e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri
dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
- 115 per gli ausiliari del magistrato.
- Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso
dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
- In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad
iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la camera arbitrale,
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo
nell’albo di cui all’articolo 242.
Art. 242.
Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
- La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione
e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige il codice deontologico
degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla
costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi
di cui all’articolo 241, comma 15.
- Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio
arbitrale.
- Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e’ nominato
dall’Autorita’ fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al
fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo
interno l’Autorita’ sceglie il Presidente. L’incarico ha durata
quinquennale ed e’ retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all’Autorita’ stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti
alle incompatibilita’ e ai divieti previsti dal comma 9.
- Per l’espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si
avvale di una struttura di segreteria con personale fornito
dall’Autorita’.
- La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li
trasmette all’Autorita’ e all’Osservatorio. Per l’espletamento della
propria attivita’ la Camera arbitrale puo’ richiedere notizie,
chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di
contratti pubblici; con regolamento dell’Autorita’ sono disciplinate
le relative modalita’ di acquisizione.
- Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della camera
arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati
dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i
rispettivi ordinamenti, nonche’ avvocati dello Stato e magistrati a
riposo;
- b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
- c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, abilitati all’esercizio della professione da almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi;
- d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e
tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni
laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- La camera arbitrale cura altresi’ la tenuta dell’elenco dei
periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti in possesso dei
requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonche’
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
- I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche’
al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di
onorabilita’ fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono
rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei
periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata
documentazione.
- L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei
consulenti ha durata triennale, e puo’ essere nuovamente conseguita
decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di
appartenenza all’albo gli arbitri non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi
decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.
- Per le ipotesi di cui all’art. 241, comma 15, la camera
arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei collegi
arbitrali; sono ammessi all’elenco i funzionari dell’Autorita’,
nonche’ i funzionari delle magistrature contabili e amministrative,
nonche’ delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei
lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di
laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi
un’anzianita’ di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli
eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico
dei soggetti interessati all’iscrizione, prevedendo a tal fine
tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti
costi.
Art. 243
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente
e’ nominato dalla camera arbitrale
(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005;
art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
decreto ministeriale n. 398/2000; art.1, co. 71, legge n. 266/2005)
- Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e’
nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui
all’art. 241, si applicano le seguenti regole.
- La domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della
nomina del terzo arbitro.
- Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche
presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali
dell’Osservatorio; se non vi e’ alcuna indicazione della sede del
collegio arbitrale, ovvero se non vi e’ accordo fra le parti, questa
deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
- Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i
motivi previsti dall’art. 51 del codice di procedura civile, anche
per i motivi di cui all’articolo 242, comma 9.
- Il corrispettivo dovuto dalle parti e’ determinato dalla camera
arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa
allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
- Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera
arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita’ del deposito
da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
- Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario,
scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo 242, comma 10.
- Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e’
versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
- La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e
delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
- Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle
controversie sono direttamente versati all’Autorita’.
Art. 243-bis
(( (Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale
(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1,
paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). ))
((1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che
intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni
appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre
un ricorso giurisdizionale.
- L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante comunicazione
scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante,
che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di
illegittimita’ e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in
giudizio, salva in ogni caso la facolta’ di proporre in giudizio
motivi diversi o ulteriori. L’interessato puo’ avvalersi
dell’assistenza di un difensore. La comunicazione puo’ essere
presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un
ricorso giurisdizionale. L’informazione e’ diretta al responsabile
del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo’
essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica
della commissione di gara ed e’ inserita nel verbale della seduta e
comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura
della commissione di gara.
- L’informativa di cui al presente articolo non impedisce
l’ulteriore corso del procedimento di gara, ne’ il decorso del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato
dall’articolo 11, comma 10, ne’ il decorso del termine per la
proposizione del ricorso giurisdizionale.
- La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni
in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se
intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di
autotutela.
- L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia
della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai
fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche’ ai sensi
dell’articolo 1227 del codice civile.
- Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere,
anche ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, non e’ impugnabile
autonomamente e puo’ essere contestato congiuntamente all’atto cui si
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da
proporsi nel termine di quindici giorni.))
Art. 244.
Giurisdizione
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co.
7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co.
19, legge n. 537/1993)
- Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle
risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi,
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale.
- Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori
emessi dall’Autorita’.
- Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito
dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo
e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115, nonche’
quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei
prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 3 e 4.
Art. 245.
Strumenti di tutela
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2,
direttiva 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, decreto
legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n.
35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
- Gli atti delle procedure di affidamento, nonche’ degli incarichi
e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e
forniture previsti dal presente codice, nonche’ i provvedimenti
dell’Autorita’, sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice
amministrativo si applica il rito di cui all’articolo 23-bis, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- Si applicano i rimedi cautelari di cui all’articolo 21 e
all’articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli
strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
- In caso di eccezionale gravita’ e urgenza, tale da non
consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di
misure cautelari provvisorie di cui all’art. 21, comma 9, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso puo’
proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie
che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la
proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui
ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
- L’istanza, previamente notificata ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al
Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il
merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede
sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra
formalita’. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono
rilevabili d’ufficio.
- Il provvedimento negativo non e’ impugnabile, ma la domanda
cautelare puo’ essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito
ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971,
- 1034.
- L’efficacia del provvedimento di accoglimento puo’ essere
subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni
alle parti e ai terzi. Esso e’ notificato dal richiedente alle altre
parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore
a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque
effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione,
dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano
confermate o concesse ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non
e’ appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, e’ sempre
revocabile o modificabile senza formalita’ dal Presidente, d’ufficio
o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche’ dal Collegio dopo
l’inizio del giudizio di merito.
- Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia
in ordine alle spese si applica l’articolo 21 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
- Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in
grado di appello, per i quali le istanze cautelari restano
disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
- 1034.
Art. 245-bis.
(( (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009;
articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies,
3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). ))
((1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara
l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita’ della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e’ limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva:
- a) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta
dal presente codice;
- b) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi
consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicita’
del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal
presente codice;
- c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, qualora tale
violazione abbia privato il ricorrente della possibilita’ di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto
e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del
ricorrente di ottenere l’affidamento;
- d) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare la
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter,
qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del
ricorrente di ottenere l’affidamento.
- Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni
di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze
imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi
effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra
l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo,
tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono
essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi
economici possono essere presi in considerazione come esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo
all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel
contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta
l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli interessi economici legati direttamente al contratto, che
comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita’ di indire una nuova procedura
di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
- A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
- Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si
applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater.
- La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e
b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto
in essere la seguente procedura:
- a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente
codice;
- b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell’articolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di concludere il
contratto;
- c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).))
Art. 245-ter.
(( (Inefficacia del contratto negli altri casi
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega;
articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies,
3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE).))
((1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater,
comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva
stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la
decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle
parti, dell’effettiva possibilita’ per il ricorrente di conseguire
l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di
esecuzione del contratto e della possibilita’ di subentrare nel
contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti
l’obbligo di rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata
proposta.))
Art. 245-quater.
(( (Sanzioni alternative
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009;
articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies,
3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). ))
((1. Nei casi di cui all’articolo 245-bis, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da
applicare alternativamente o cumulativamente:
- a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione
appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore
del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e’ versata
all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo
2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle
autorita’ giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle
aventi natura tributaria» – entro sessanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per
il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della
sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le
sanzioni e’ comunicata, a cura della segreteria, al Ministero
dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
- b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
- Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del
contratto, alla gravita’ della condotta della stazione appaltante e
all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso
l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce
sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
- Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e’ stato
stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato
il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle
possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.))
Art. 245-quinquies.
(( (Tutela in forma specifica e per equivalente). ))
((1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e
il contratto e’ comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter.
Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su
domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo
all’aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da
questi subito e provato.
- La condotta processuale della parte che, senza giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e’
resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal giudice
ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.))
Art. 246.
Norme processuali ulteriori per le controversie relative a
infrastrutture e insediamenti produttivi
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e
2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge
- 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
- Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e
relative attivita’ di espropriazione, occupazione e asservimento, di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui
all’articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per
quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente
articolo.
- Non occorre domanda di fissazione dell’udienza di merito, che ha
luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
- In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto
delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonche’ del preminente interesse
nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini
dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita’ del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse
va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla
celere prosecuzione delle procedure.
- La sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la
caducazione del contratto gia’ stipulato, e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
- Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all’art. 140.
Art. 246-bis.
(( Responsabilita’ per lite temeraria ))
((1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto
dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d’ufficio la
parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura
non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la
decisione e’ fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal
presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto
legislativo n. 104 del 2010.))
Parte V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE – ABROGAZIONI
Art. 247
Normativa antimafia
- Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione
della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni
antimafia.
Art. 248.
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori – Modifiche degli
allegati
(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)
- I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione
periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18
trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai
citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove
soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della
Commissione.
- Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla
Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7.
- Ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle
modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte
dalla Commissione e’ data attuazione con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle
modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario,
rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli
allegati alle predette direttive.
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione europea da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le politiche comunitarie
(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1,
59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della
pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente
codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati
dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche’ dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell’articolo 219, comma 11.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea
entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo l’articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti
pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria
di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti
nell’anno precedente.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione
europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico,
redatto secondo l’articolo 251, che riguardi i contratti di lavori,
servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica,
elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno
precedente.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta’ di
ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori
economici italiani nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di
servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L’informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici
interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza
del termine per l’informativa.
- Con le stesse modalita’ di cui al comma 5, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficolta’, di fatto o di diritto,
incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di
ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei
settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all’inosservanza
delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate
nell’allegato XX.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 248, comma
2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui,
rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria
(art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art.
21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995;
art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
- Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei
settori ordinari e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni
anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’allegato IV e dalle amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, nonche’ dalle altre
stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente
agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’anno precedente.
- Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV
precisano:
- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla
direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione
contenute nel presente codice;
- b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in
virtu’ di deroghe all’Accordo.
- In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono
articolati in base:
- a) alle procedure di affidamento utilizzate;
- b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato
I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato II individuati per
categorie della nomenclatura CPV;
- c) alla nazionalita’ dell’operatore economico cui il contratto e’
stato affidato.
- Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i
dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo
le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e
il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese
terzo di appartenenza degli affidatari.
- Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato
IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico
redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti
precisano:
- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in
conformita’ al comma 3;
- b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’ di
deroghe all’Accordo.
- Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese
nell’allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica
richiesta secondo l’Accordo.
- Le informazioni del prospetto statistico sono determinate
secondo la procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, della direttiva
2004/18.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori speciali
(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n.
158/1995)
- Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei
settori speciali e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni
anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il
30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno
precedente.
- Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la
procedura di cui all’art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17,
indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e
categorie di attivita’ cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli
enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a
213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie
di cui all’art. 215, nonche’ dei contratti di lavori di importo pari
o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o
forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
- Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui
all’art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di
attivita’ di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L,
contengono altresi’ le informazioni necessarie alla verifica della
corretta applicazione dell’Accordo, limitatamente ai contratti di
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai
contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a
100.000 euro.
- Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti
aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato II A, i
servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato II A le
cui voci nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri di
riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato
II B.
- Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti
dagli enti aggiudicatori all’Osservatorio, vengono espressamente
indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le
norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 251-bis.
(( (Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell’Unione europea
(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4
direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE). ))
((1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica
prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e
dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
- Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione
europea, alternativamente:
- a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
- b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato
posto rimedio;
- c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto
relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa dalla
stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del
competente organo a cui e’ stato proposto il ricorso.
- Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera
b), puo’ anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata
costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non appena ne
viene a conoscenza.
- In caso di notifica che una procedura di affidamento del
contratto relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa
conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche europee notifica alla
Commissione europea la cessazione della sospensione o l’avvio di
un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla
procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla
violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una
conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato posto
rimedio.
- Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione
appaltante e puo’ chiedere notizie sullo stato del procedimento di
ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La richiesta e’
formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e’
resa per iscritto, con la massima tempestivita’ e comunque non oltre
sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi
celeri.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso,
richieste dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato
consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo’ chiedere le
occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di
eventuali protocolli d’intesa, nonche’, all’Autorita’ di vigilanza
sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle
stazioni appaltanti.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di
tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri
organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.))
Art. 252
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la
normativa vigente relativa alla CONSIP.
- All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 95, comma 2,
pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il
2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si
provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il
2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a
20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali.
- Le forme di pubblicita’ per i contratti sotto soglia, previste
dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
definisce le necessarie modalita’ tecniche, organizzative e
applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e
la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo
temporale. Detto decreto e’ emanato di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere
individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
- In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, previste dall’articolo 127, nell’esercizio del
potere di organizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:
- a) l’assolvimento dell’attivita’ consultiva richiesta
dall’Autorita’;
- b) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
- c) la possibilita’ di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
- Le casse edili che non applicano la reciprocita’ con altre casse
edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarita’ contributiva.
- Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative
e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono
approvati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
- Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi
1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
della giustizia.
- Tutte le attivita’ e le strutture da realizzarsi, ai sensi del
presente codice, in modalita’ informatica rispettano il decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni.
Art. 253
Norme transitorie
- Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i
cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla sua entrata in vigore, nonche’, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
- Il regolamento di cui all’articolo 5 e’ adottato entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in
vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.
- Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le
altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente
codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo
5, nei limiti di compatibilita’ con il presente codice. Per i lavori
pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se
richiamato nel bando.
- In relazione all’art. 8:
- a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed
economico, ai dipendenti dell’Autorita’ e’ attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
- Il termine di scadenza dei membri dell’Autorita’ gia’ nominati
al momento dell’entrata in vigore del presente codice e’ prorogato di
un anno.
- In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del
regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti
responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione,
dei contratti pubblici.
- Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante “acquisizione di beni
e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa
privata, per gli organismi di informazione e sicurezza”. Il
regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporra’ l’abrogazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003
e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122, comma 8,
non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da
realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in
vigore del codice, abbiano gia’ assunto nei confronti del Comune
l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
- Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in
vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se
il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
- In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si
rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito
del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato
decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture,
nonche’ di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico
presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul
sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20.
- Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e’ istituita e
disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle
attuali modalita’ di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita’.
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori
economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo
esclusivo di comunicazione.
- In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in
vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante “affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”,
nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.
- In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in
vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita’ con il presente codice.
- In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla
gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa’ costituite dopo la
data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per
un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa’, qualora costituite
nella forma di societa’ di persone o di societa’ cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa’ con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa’ di capitali; per le societa’
costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore
della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facolta’ e’
esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
- I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso
un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.
- Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma
2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro
della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del
regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si
applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per
le quali sia gia’ intervenuta, alla data di entrata in vigore della
legge 25 giugno 2005, n. 109, l’approvazione del progetto
preliminare.
- Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si
applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti
in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si
applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso
di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di
esecuzione.
- In relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in
vigore del regolamento, la verifica puo’ essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui
alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza.
- In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1°
marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con
l’Autorita’, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita’ e le
procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle
fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La
verifica e’ conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del
predetto decreto.
- In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
- a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di
compatibilita’ con le disposizioni del presente codice;
- b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei
limiti di compatibilita’ con le disposizioni del presente codice.
Restano altresi’ in vigore, fino al loro aggiornamento, i
provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in
esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 2001.
- In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullita’ riguarda i
contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza
i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o
concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell’articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
citato decreto.
- In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo
decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi rilevati dal
Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di
offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
- In relazione all’articolo 146 e all’articolo 149 per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia’ assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima
del 40% dei lavori.
- Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di
prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano
l’indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
modalita’ alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall’art. 155, comma 1,
lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della
pubblicazione del bando, l’indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del
citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel
corso della successiva procedura negoziata prevista dall’articolo
155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con
l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del
promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura
negoziata.
- In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III,
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi):
- a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999:
a.1) articolo 9 – Pubblicita’ degli atti della conferenza di
servizi;
a.2) titolo III, capo II – La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV – Affidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V –
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP;
- b) per le concessioni gia’ affidate, ovvero rinnovate e prorogate
ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002,
i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del quaranta per cento dei lavori;
- c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa a
infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni
relative a infrastrutture gia’ affidate alla data del 10 settembre
2002;
- d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia’
stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia’ affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore piu’ opportuno ai fini della celere realizzazione
dell’opera, puo’ procedersi all’attestazione di compatibilita’
ambientale e alla localizzazione dell’opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia
stato gia’ redatto il progetto esecutivo o sia stata gia’ affidata la
realizzazione dello stesso, per l’affidamento a contraente generale
il soggetto aggiudicatore puo’ porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l’obbligo di
verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio,
fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176;
- e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto
delle infrastrutture sia gia’ oggetto, in tutto o in parte, di
procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto
ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i
soggetti aggiudicatori possono richiedere l’interruzione della
medesima procedura optando per l’avvio unitario delle procedure
disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle
procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere
utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche
di conferenza di servizi gia’ compiute ovvero in corso. Si osservano,
in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185;
- f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo 190
del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione
dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita’ dell’intervento tale da richiedere un’unica logica
realizzativa e gestionale, nonche’ estrema complessita’
tecnico-organizzativa. L’individuazione dei predetti progetti e’
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma
restando l’applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al
presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione
esecutiva ed esecuzione, in uno o piu’ lotti ovvero con appalto di
sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E’
comunque consentito l’affidamento in concessione;
- g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza,
i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu’ di disposizioni
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono
stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10
settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi
atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
- h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e
alle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico
di cui all’articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e’
data facolta’ al richiedente di optare per l’applicazione della
normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l’efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi
procedimenti;
- i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171,
172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui
all’allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice,
si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia
stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per
i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell’organo
competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo
17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi
prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del
2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di adeguare il progetto
alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo
corrispettivo;
- l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al
limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e’
avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo
176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189
del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo
176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e’ facolta’ del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime
ai lavori gia’ banditi ovvero, per quelli gia’ aggiudicati, convenire
con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi
contratti;
- m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che
trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilita’ e
collaudo;
- n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del
regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini
dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione
rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
- o) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino
all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
- p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194,
sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i
provvedimenti gia’ formati o assunti, e i procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che
i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu’ opportuno, ai fini della
celere realizzazione dell’opera proseguire e concludere in luogo
dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo
III, capo IV.
- Il regolamento di cui all’articolo 196 e’ adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in
vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini
dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni
regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita’ con
il presente codice.
- Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo
II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more
dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere
dalla data del rilascio. E’ tuttavia fatta salva la verifica della
stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati
da detto regolamento.
- In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in
vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di
cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e
3 dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare,
quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di
appalto, l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base
alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
- In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente
attivata in relazione alle attivita’ di cui al citato articolo 212,
sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i
quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia’ intervenuta
alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la
proposta di accordo bonario e’ formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore
della citata legge.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di
cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di
determinazione del valore della lite e le tariffe fissate,
rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato
di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto
disposto dall’articolo 252, comma 7.
- In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli
articoli 241, 242, 243:
- a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063,
contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia’ stipulati,
deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita’ previste dal codice e i relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi
arbitrali in difformita’ alla normativa abrogata a seguito
dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di entrata in vigore
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia’ costituiti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005,
- 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche’
risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute
nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del
citato decreto-legge n. 35 del 2005;
- c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b),
i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia’ nominati i due arbitri
delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata
in vigore del presente codice;
- d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati
obbligatori. E salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7
febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h)
dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si
applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 254.
Norma finanziaria
- Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
- Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
Art. 256
Disposizioni abrogate
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865,
- 2248, allegato F;
l’articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l’articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3 gennaio
1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e’ fatto salvo l’articolo 8
della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata
legge n. 109 del 1994;
l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2
giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1997, n. 517;
l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n.
22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89,
comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7,
115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi
1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo 10, commi
1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384;
l’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l’art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l’articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n.
168, limitatamente alle parole “i criteri per l’aggiudicazione delle
gare secondo l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e”;
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche
e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante “Finanza di
progetto – Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi
indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non
contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore”;
l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n.
- In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta
abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare,
anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,
- 166.
- Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi
da quelli di cui all’articolo 245.
- Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme abrogate,
con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche
in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354;
355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio
2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005, recante “affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di
mensa”.
- Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal
presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti
regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con
decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257
Entrata in vigore
- Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente codice:
- a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei
confronti dell’Autorita’ e dell’Osservatorio, che riguardano servizi
e forniture;
- b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi
e le forniture.
- L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione
dell’elenco annuale per l’anno 2007; per gli elenchi relativi
all’anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l’articolo
23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita’
produttive
Pisanu, Ministro dell’interno
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 3, comma 7
=====================================================================
NACE [1]
=====================================================================
| |
Sezione F | Costruzione |Codice CPV
| |
=====================================================================
Divisione|Gruppo|Classe| Descrizione | Note |
=====================================================================
| | | |Questa divisione |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |Nuove |
| | | |costruzioni, |
| | | |restauri e |
| | | |riparazioni |
45 | | |Costruzioni |correnti |45.000.000
———————————————————————
| | |Preparazione del| |
|45.1 | |cantiere edile | |45.100.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la demolizione |
| | | |di edifici e di |
| | | |altre strutture |
| | | | |
| | | |- lo sgombero dei|
| | | |cantieri edili |
| | | | |
| | | |- il movimento |
| | | |terra: scavo, |
| | | |riporto, |
| | | |spianamento e |
| | | |ruspatura dei |
| | | |cantieri edili, |
| | | |scavo di trincee,|
| | | |rimozione di |
| | | |roccia, |
| | | |abbattimento con |
| | | |esplosivo, ecc. |
| | | | |
| | | |- la preparazione|
| | | |del sito per |
| | | |l’estrazione di |
| | | |minerali: |
| | | | |
| | | |rimozione dei |
| | | |materiali di |
| | | |sterro e altri |
| | | |lavori di |
| | | |sistemazione e di|
| | | |preparazione dei |
| | | |terreni e dei |
| | | |siti minerari |
| | | | |
| | | |Questa classe |
| | | |comprende |
| | | |inoltre: |
| | | | |
| | | |- il drenaggio di|
| | | |cantieri edili |
| | |Demolizioni di | |
| | |edifici, |- il drenaggio di|
| | |sistemazione del|terreni agricoli |
| |45.11 |terreno, sterri |o forestali |45.110.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- trivellazioni e|
| | | |perforazioni di |
| | | |sondaggio per le |
| | | |costruzioni |
| | | |edili, il genio |
| | | |civile e per fini|
| | | |analoghi tra i |
| | | |quali le indagini|
| | | |geofisiche, |
| | | |geologiche e |
| | | |similari |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |trivellazione |
| | | |di pozzi per |
| | | |l’estrazione di |
| | | |petrolio o di |
| | | |gas, cfr. 11.20 |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |trivellazione di |
| | | |pozzi d’acqua. |
| | | |cfr. 45.25 |
| | | | |
| | | |- lo scavo di |
| | | |pozzi, cfr. 45.25|
| | | | |
| | | |- le prospezioni |
| | | |di giacimenti di |
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, le |
| | | |prospezioni |
| | | |geofisiche, |
| | | |geologiche e |
| | |Trivellazioni e |sismiche, cfr. |
| |45.12 |Perforazioni |74.20 |45.120.000
———————————————————————
| | |Costruzione | |
| | |completa o | |
| | |parziale di | |
| | |edifici; genio | |
|45.2 | |civile | |45.200.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |lavori |
| | | |di costruzione o |
| | | |edili di |
| | | |qualsiasi tipo |
| | | | |
| | | |la costruzione di|
| | | |opere di |
| | | |ingegneria |
| | | |civile: |
| | | | |
| | | |ponti |
| | | |(inclusi quelli |
| | | |per autostrade |
| | | |sopraelevate), |
| | | |viadotti, |
| | | |gallerie e |
| | | |sottopassaggi |
| | | | |
| | | |condotte, linee |
| | | |di comunicazione |
| | | |ed elettriche per|
| | | |grandi distanze |
| | | | |
| | | |condotte, linee |
| | | |di comunicazione |
| | | |ed elettriche |
| | | |urbane; lavori |
| | | |urbani ausiliari |
| | | | |
| | | |il montaggio e |
| | | |l’installazione |
| | | |in loco di opere |
| | | |prefabbricate. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |le attivita’ dei |
| | | |servizi connessi |
| | | |all’estrazione di|
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, cfr. 11.20 |
| | | | |
| | | |il montaggio di |
| | | |opere |
| | | |prefabbricate |
| | | |complete con |
| | | |elementi, non di |
| | | |calcestruzzo, |
| | | |fabbricati in |
| | | |proprio, cfr. |
| | | |20,26 e 28 |
| | | | |
| | | |lavori di |
| | | |costruzione, |
| | | |fabbricati |
| | | |esclusi, per |
| | | |stadi, piscine, |
| | | |palestre, campi |
| | | |da tennis, campi |
| | | |da golf ed altre |
| | | |installazioni |
| | | |sportive, cfr. |
| | | |45.23 |
| | | | |
| | | |i lavori di |
| | | |installazione dei|
| | | |servizi in un |
| | | |fabbricato cfr. |
| | | |45.3 i lavori di |
| | | |rifinitura e |
| | | |completamento |
| | | |degli edifici |
| | | |cfr. 45.4 |
| | | | |
| | | |le attivita’ in |
| | | |materia di |
| | | |architettura e di|
| | | |ingegneria cfr. |
| | |Lavori generali |74.20 |
| | |di costruzione | |
| | |di edifici e |la gestione |
| | |lavori di |di progetti di |
| | |ingegneria |costruzione cfr. |
| |45.21 |civile |74.20 |45.210.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |la costruzione di|
| | | |tetti |
| | | | |
| | | |la copertura di |
| | |Posa in opera di|tetti |
| | |coperture e | |
| | |costruzione di |lavori di |
| | |ossature di |impermeabi- |
| |45.22 |tetti di edifici|lizzazione |45.220.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |le costruzione di|
| | | |strade, |
| | | |autostrade, |
| | | |strade urbane e |
| | | |altri passaggi |
| | | |per veicoli e |
| | | |pedoni |
| | | | |
| | | |la costruzione di|
| | | |strade ferrate |
| | | | |
| | | |la costruzione di|
| | | |piste di campi di|
| | | |aviazione |
| | | | |
| | | |lavori |
| | | |di costruzione, |
| | | |fabbricati |
| | | |esclusi, per |
| | | |stadi, piscine, |
| | | |palestre, campi |
| | | |da tennis, campi |
| | | |da golf ed altre |
| | | |installazioni |
| | | |sportive |
| | | | |
| | | |la segnaletica |
| | | |orizzontale per |
| | | |superfici |
| | | |stradali e la |
| | | |delineazione di |
| | | |zone di |
| | | |parcheggio |
| | | | |
| | | |Questa classe |
| | |Costruzione di |non comprende: |
| | |autostrade, | |
| | |strade, campi |i lavori |
| | |di aviazione e |preliminari di |
| | |impianti |movimento terra, |
| |45.23 |sportivi |cfr. 45.11 |45.230.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |costruzione di: |
| | | | |
| | | |idrovie, porti ed|
| | | |opere fluviali, |
| | | |porticcioli per |
| | | |imbarcazioni da |
| | | |diporto, chiuse, |
| | | |ecc. |
| | | | |
| | | |-dighe e |
| | | |sbarramenti |
| | | | |
| | | |-lavori di |
| | | |dragaggio |
| | | | |
| | | |-lavori |
| | |Costruzione di |sottomarini |
| |45.24 |opere idrauliche|sotterranei |45.240.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |lavori |
| | | |di costruzione |
| | | |edili e di genio |
| | | |civile da parte |
| | | |di imprese |
| | | |specializzate in |
| | | |un aspetto comune|
| | | |a vari tipi di |
| | | |costruzione, che |
| | | |richiedono |
| | | |capacita’ o |
| | | |attrezzature |
| | | |particolari |
| | | | |
| | | |lavori di |
| | | |fondazione, |
| | | |inclusa la |
| | | |palificazione |
| | | |perforazione e |
| | | |costruzione di |
| | | |pozzi d’acqua, |
| | | |scavo di pozzi |
| | | | |
| | | |posa in opera di |
| | | |strutture |
| | | |metalliche non |
| | | |fabbricate in |
| | | |proprio |
| | | | |
| | | |piegatura |
| | | |di ossature |
| | | |metalliche |
| | | | |
| | | |posa in opera di |
| | | |mattoni e pietre |
| | | |montaggio e |
| | | |smontaggio di |
| | | |ponteggi e |
| | | |piattaforme di |
| | | |lavoro, di |
| | | |proprieta’ o in |
| | | |uso |
| | | | |
| | | |costruzione |
| | | |di camini e forni|
| | | |industriali |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |il noleggio di |
| | | |ponteggi senza |
| | |Altri lavori |montaggio e |
| | |speciali di |smontaggio cfr. |
| |45.25 |costruzione |72.32 |45.250.000
———————————————————————
| | |Installazione | |
| | |dei servizi in | |
|45.3 | |un fabbricato | |45.300.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |cavi e raccordi |
| | | |elettrici |
| | | | |
| | | |sistemi di |
| | | |telecomunicazione|
| | | | |
| | | |sistemi di |
| | | |riscaldamento |
| | | |elettrico antenne|
| | | |d’uso privato |
| | | | |
| | | |impianti di |
| | | |segnalazione |
| | | |d’incendio |
| | | | |
| | | |sistemi di di |
| | | |allarme antifurto|
| | | | |
| | | |ascensori e scale|
| | | |mobili |
| | | | |
| | |Installazione di|linee di |
| | |impianti |discesa di |
| |45.31 |elettrici |parafulmini, ecc.|45.310.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di |
| | | |materiali |
| | | |isolanti per |
| | | |l’isolamento |
| | | |termico, acustico|
| | | |o antivibrazioni |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |i lavori di |
| | | |impermeabi- |
| | |Lavori |lizzazione, cfr. |
| |45.32 |d’isolamento |45.22 |45.320.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |impianti |
| | | |idraulico- |
| | | |sanitari |
| | | | |
| | | |raccordi |
| | | |per il gas |
| | | | |
| | | |impianti e |
| | | |condotti di |
| | | |riscaldamento, |
| | | |ventilazione, |
| | | |refrigerazione o |
| | | |condizionamento |
| | | |dell’aria |
| | | | |
| | | |sistemi |
| | | |antincendio |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione |
| | |Installazione di|di impianti di |
| | |impianti |riscaldamento |
| | |idraulico – |elettrico cfr. |
| |45.33 |sanitari |45.31 |45.330.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione |
| | | |di sistemi di |
| | | |illuminazione e |
| | | |segnaletica per |
| | | |strade, ferrovie,|
| | | |aeroporti e porti|
| | | | |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di |
| | | |accessori ed |
| | | |attrezzature non |
| | |Altri lavori di |classificati |
| |45.34 |installazione |altrove |45.340.000
———————————————————————
| | |Lavori di | |
| | |rifinitura o | |
| | |completamento | |
|45.4 | |degli edifici | |45.400.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |lavori |
| | | |di intonacatura e|
| | | |stuccatura |
| | | |interna ed |
| | | |esterna di |
| | | |edifici o di |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, |
| | | |inclusa la posa |
| | | |in opera dei |
| | | |relativi |
| | | |materiali di |
| |45.41 |Intonacatura |stuccatura |45.410.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione, |
| | | |da parte di ditte|
| | | |non costruttrici,|
| | | |di porte, |
| | | |finestre, |
| | | |intelaiature di |
| | | |porte e finestre,|
| | | |cucine su misura,|
| | | |scale, arredi per|
| | | |negozi e simili, |
| | | |in legno o in |
| | | |altro materiale |
| | | | |
| | | |completamenti di |
| | | |interni come |
| | | |soffitti, |
| | | |rivestimenti |
| | | |murali in legno, |
| | | |pareti mobili, |
| | | |ecc. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |la |
| | | |posa in opera di |
| | |Posa in opera di|parquet e altri |
| | |infissi in legno|pavimenti in |
| |45.42 |o metallo |legno cfr. 45.43 |45.420.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |la posa in opera,|
| | | |l’applicazione o |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |piastrelle in |
| | | |ceramica, |
| | | |calcestruzzo o |
| | | |pietra da taglio |
| | | |per muri o |
| | | |pavimenti |
| | | | |
| | | |parquet e altri |
| | | |rivestimenti in |
| | | |legno per |
| | | |pavimenti |
| | | | |
| | | |moquette e |
| | | |rivestimenti di |
| | | |linoleum, gomma o|
| | | |plastica per |
| | | |pavimenti |
| | | | |
| | | |rivestimenti alla|
| | | |veneziana, in |
| | | |marmo, granito o |
| | |Rivestimento di |ardesia, per |
| | |pavimenti e di |pavimenti o muri |
| |45.43 |muri |carta da parati |45.430.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |la tinteggiatura |
| | | |interna ed |
| | | |esterna di |
| | | |edifici |
| | | | |
| | | |la verniciatura |
| | | |di strutture di |
| | | |genio civile |
| | | | |
| | | |la posa in opera |
| | | |di vetrate, |
| | | |specchi, ecc. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | |Tinteggiatura e |la posa in opera |
| | |posa in opera di|di finestre cfr. |
| |45.44 |vetrate |45.42 |45.440.000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione |
| | | |di piscine |
| | | |private |
| | | | |
| | | |la pulizia |
| | | |a vapore, |
| | | |la sabbiatura, |
| | | |ecc. delle pareti|
| | | |esterne degli |
| | | |edifici |
| | | | |
| | | |altri lavori di |
| | | |completamento e |
| | | |di finitura degli|
| | | |edifici n.c.a. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |le pulizie |
| | | |effettuate |
| | | |all’interno di |
| | |Altri lavori di |immobili ed altre|
| | |completamento |strutture cfr. |
| |45.45 |degli edifici |74.70 |45.450.000
———————————————————————
| | |Noleggio di | |
| | |macchine e | |
| | |attrezzature per| |
| | |la costruzione o| |
| | |la demolizione, | |
|45.5 | |con manovratore | |45.500.000
———————————————————————
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |il noleggio di |
| | |Noleggio di |macchine e |
| | |macchine e |attrezzature per |
| | |attrezzature per|la costruzione o |
| | |la costruzione o|la demolizione |
| | |la demolizione, |senza manovratore|
| |45.50 |con manovratore |cfr. 71.32 |45.500.000
———————————————————————
1 – Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990
relativo alla nomenclatura statistica delle attivita’ economiche
nella Comunita’ europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della
Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).
=====================================================================
Allegato II A
Elenco dei servizi di cui all’articolo 20 e 21
=====================================================================
| | Numero di | Numero di
| | riferimento | riferimento
Categorie| Denominazione | CPC [1] | CPV
=====================================================================
| | |da 50100000 a 50982000
| | |(eccetto 50310000 a
|Servizi di | |50324200 e 50116510-9,
|manutenzione e |6112, 6122, |50190000-3,50229000-6,
1 |riparazione |633, 886 |50243000-0)
———————————————————————
|Servizi di trasporto | |da 60112000-6 a
|terrestre [2], | |60129300-1
|inclusi i servizi con| |(eccetto 60121000 a
|furgoni blindati, e | |60121600, 60122200-1,
|servizi di corriere |712 (eccetto |60122230-0), e da
|ad esclusione del |71235), 7512, |64120000-3 a
2 |trasporto di posta |87304 |64121200-2
———————————————————————
|Servizi di trasporto | |da 62100000-3 a
|aereo di passeggeri e| |62300000-5
|merci, escluso il |73 |(eccetto 62121000-6,
3 |trasporto di posta |(eccetto 7321)|62221000-7)
———————————————————————
|Trasporto di posta | |
|per via terrestre [2]| |60122200-1, 60122230-0
4 |e aerea |71235, 7321 |62121000-6, 62221000-7
———————————————————————
| | |da 64200000-8 a
| | |64228200-2,
| | |72318000-7, e
|Servizi di | |da 72530000-9 a
5 |telecomunicazione |752 |72532000-3
———————————————————————
|Servizi finanziari: | |
|a) servizi | |da66100000-1 a
|assicurativi | |66430000-3 e
|b) servizi bancari |ex 81, |da 67110000-1 a
6 |e finanziari [3] |812, 814 |6726000-1 [3]
———————————————————————
| | |da 50300000-8 a
| | |50324200-4,
| | |da 72100000-6 a
| | |72591000-4
| | |(eccetto 72318000-7 e
|Servizi informatici | |da 72530000-9 a
7 |ed affini |84 |72532000-3)
———————————————————————
| | |da 73000000-2 a
| | |73300000-5
|Servizi di ricerca e | |(da 73200000-4,
8 |sviluppo [4] |85 |73210000-7,7322000-0)
———————————————————————
|Servizi di | |
|contabilita’, | |
|revisione dei conti e| |
|tenuta dei libri | |da 74121000-3 a
9 |contabili |862 |74121250-0
———————————————————————
|Servizi di ricerca di| |
|mercato e di | |
|sondaggio | |da 74130000-9 a
|dell’opinione | |74133000-0, e
10 |pubblica |864 |74423100-1, 74423110-4
———————————————————————
| | |da 73200000-4 a
| | |73220000-0,
| | |da 74140000-2 a
| | |74150000-5
| | |(eccetto 74142200-8),
| | |e 74420000-9,
| | |74421000-6,
| | |74423000-0,
|Servizi di consulenza| |74423200-2,
|gestionale [5] e | |74423210-5,
11 |affini |865, 866 |74871000-5, 93620000-0
———————————————————————
|Servizi attinenti | |
|all’architettura e | |
|all’ingegneria, anche| |
|integrata; servizi | |
|attinenti | |
|all’urbanistica e | |
|alla paesaggistica; | |
|servizi affini di | |
|consulenza | |da 74200000-1 a
|scientifica e | |74276400-8, e
|tecnica; servizi di | |da 74310000-5 a
|sperimentazione | |74323100-0, e
12 |tecnica e analisi |867 |74874000-6
———————————————————————
| | |da 74400000-3 a
| | |74422000-3
| | |(eccetto 74420000-9 e
13 |Servizi pubblicitari |871 |74421000-6)
———————————————————————
|Servizi di pulizia | |
|degli edifici e di | |da 70300000-4 a
|gestione delle | |70340000-6, e
|proprieta’ |874, da |da 74710000-9 a
14 |immobiliari |82201 a 82206 |74760000-4
———————————————————————
|Servizi di editoria e| |
|di stampa in base a | |da 78000000-7 a
15 |tariffa o a contratto|88442 |78400000-1
———————————————————————
|Eliminazione di | |
|scarichi di fogna e | |da 90100000-8 a
|di rifiuti; | |90320000-6, e
|disinfestazione e | |50190000-3,
16 |servizi analoghi |94 |50229000-6, 50243000-0
———————————————————————
[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire
l’ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.
[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nellacategoria 18.
[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativiall’emissione, all’acquisto, alla rendita e al trasferimento di
titoli o di altri strumenti finanziari, nonche’ dei servizi forniti
da banche centrali
[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quellidi cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici
per loro uso nell’esercizio della propria attivita’, nella misura in
cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette
amministrazioni.
[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
=====================================================================
———–
[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applicala nomenclatura CPC.
Allegato II B
Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21
=====================================================================
| | Numero di | Numero di
Categorie| Denominazioni | riferimento CPC | riferimento CPV
=====================================================================
| | |da 55000000-0 a
| | |55524000-9, e
|Servizi alberghieri| |da 93400000-2 a
17 |e di ristorazione |64 |93411000-2
———————————————————————
|Servizi di | |60111000-9, e
|trasporto per | |da 60121000-2 a
18 |ferrovia |711 |60121600-8
———————————————————————
| | |da 61000000-5 a
|Servizi di | |61530000-9, e
|trasporto per via | |da 63370000-3 a
19 |d’acqua |72 |63372000-7
———————————————————————
| | |62400000-6,
| | |62440000-8,
| | |62441000-5,
| | |62450000-1,
| | |da 63000000-9
| | |a 63600000-5
| | |(eccetto
| | |63370000-3,
|Servizi di supporto| |63371000-0,
|e sussidiari per il| |63372000-7), e
|settore dei | |74322000-2,
20 |trasporti |74 |93610000-7
———————————————————————
| | |da 74110000-3 a
21 |Servizi legali |861 |74114000-1
———————————————————————
| | |da 74500000-4 a
| | |74540000-6
|Servizi di | |(eccetto
|collocamento e | |74511000-4), e
|reperimento di | |da 5000000-8 a
22 |personale [1] |872 |95140000-5
———————————————————————
|Servizi di | |
|investigazione e di| |
|sicurezza, | |
|eccettuati i | |
|servizi con furgoni| |da 74600000-5 a
23 |blindati |873 (tranne 87304) |74620000-1
———————————————————————
|Servizi relativi | |
|all’istruzione, | |da 80100000-5 a
24 |anche professionale|92 |80430000-7
———————————————————————
| | |74511000-4, e
| | |da 85000000-9 a
| | |85323000-9 (eccetto
|Servizi sanitari e | |85321000-5 e
25 |sociali |93 |85322000-2)
———————————————————————
| | |da 74875000-3 a
| | |74875200-5, e
|Servizi ricreativi,| |da 92000000-1 a
|culturali e | |92622000-7 (eccetto
26 |sportivi |96 |92230000-2)
———————————————————————
27 |Altri servizi | |
———————————————————————
[1] Esclusi i contratti di lavoro.
=====================================================================
Allegato III
Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico nei settori ordinari di cui all’articolo 3, comma 27
Organismi
Societa’ «Stretto di Messina»
Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
Ente nazionale per l’assistenza al volo – ENAV
ANAS S.p.A
Categorie
– Enti portuali e aeroportuali,
– Consorzi per le opere idrauliche,
– Universita’ statali, gli istituti universitari statali, i consorzi
per i lavori interessanti le universita’,
– Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
– Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori
astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
– Enti di ricerca e sperimentazione,
– Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza,
– Consorzi di bonifica,
– Enti di sviluppo e di irrigazione,
– Consorzi per le aree industriali,
– Comunita’ montane,
– Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
– Enti pubblici preposti ad attivita’ di spettacolo, sportive,
turistiche e del tempo libero,
– Enti culturali e di promozione artistica.
Allegato IV
Autorita’ governative centrali di cui all’articolo 28
- Enti acquirenti
- Presidenza del Consiglio dei ministri
- Ministero degli affari esteri
- Ministero dell’interno
- Ministero della giustizia
- Ministero della difesa
- Ministero dell’economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro
e Ministero delle finanze)
- Ministero delle attivita’ produttive (ex Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e Ministero del
commercio estero)
- Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni)
- Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero
delle risorse agricole)
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
- Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex Ministero dei
trasporti e Ministero dei lavori pubblici)
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero
del lavoro e della previdenza sociale)
- Ministero della salute
- Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
- Ministero per i beni e le attivita’ culturali
- Altri enti pubblici nazionali:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Allegato V
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 196 (appalti nel settore
della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatici nel settore della difesa
———————————————————————
Capitolo 25:|Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
———————————————————————
Capitolo 26:|Minerali metallurgici, scorie e ceneri
———————————————————————
|Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della
|loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
|eccettuati:
Capitolo 27:|ex 27.10: Carburanti speciali
———————————————————————
|Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od
|organici dei metalli preziosi, degli elementi
|radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli
|isotopi
|eccettuati:
|ex 28.09: Esplosivi
|ex 28.13: Esplosivi
|ex 28.14: Gas lacrimogeni
|ex 28.28: Esplosivi
|ex 28.32: Esplosivi
|ex 28.39: Esplosivi
|ex 28.50: Prodotti tossicologici
|ex 28.51: Prodotti tossicologici
Capitolo 28:|ex 28.54: Esplosivi
———————————————————————
|Prodotti chimici organici
|eccettuati:
|ex 29.03: Esplosivi
|ex 29.04: Esplosivi
|ex 29.07: Esplosivi
|ex 29.08: Esplosivi
|ex 29.11: Esplosivi
|ex 29.12: Esplosivi
|ex 29.13: Prodotti tossicologici
|ex 29.14: Prodotti tossicologici
|ex 29.15: Prodotti tossicologici
|ex 29.21: Prodotti tossicologici
|ex 29.22: Prodotti tossicologici
|ex 29.23: Prodotti tossicologici
|ex 29.26: Esplosivi
|ex 29.27: Prodotti tossicologici
Capitolo 29:|ex 29.29: Esplosivi
———————————————————————
Capitolo 30:|Prodotti farmaceutici
———————————————————————
Capitolo 31:|Concimi
———————————————————————
|Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
|derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
Capitolo 32:|tinture; mastici; inchiostri
———————————————————————
|Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o
Capitolo 33:|per toletta preparati e cosmetici preparati
———————————————————————
|Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per
|liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali,
|cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele
|e prodotti simili, paste per modelli e “cere per
Capitolo 34:|l’odontoiatria”
———————————————————————
Capitolo 35:|Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
———————————————————————
Capitolo 37:|Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
———————————————————————
|Prodotti vari delle industrie chimiche
|eccettuati:
Capitolo 38:|ex 38.19: prodotti tossicologici
———————————————————————
|Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
|cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
|eccettuati:
Capitolo 39:|ex 39.03: esplosivi
———————————————————————
|Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro
|lavori
|eccettuati:
Capitolo 40:|ex 40.11: Pneumatici per automobili
———————————————————————
Capitolo 41:|Pelli e cuoio
———————————————————————
|Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da
|sellaio; oggetti da viaggio; borse da doma e simili con
Capitolo 42:|tenitori; lavori di budella
———————————————————————
Capitolo 43:|Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
———————————————————————
Capitolo 44:|Legno, carbone di legna e lavori di legno
———————————————————————
Capitolo 45:|Sughero e suoi lavori
———————————————————————
Capitolo 46:|Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
———————————————————————
Capitolo 47:|Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
———————————————————————
|Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta
Capitolo 48:|o di cartone:
———————————————————————
Capitolo 49:|Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche:
———————————————————————
|Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 65:|eccettuati
———————————————————————
|Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
Capitolo 66:|frustini e loro parti
———————————————————————
|Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di
Capitolo 67:|calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
———————————————————————
|Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e
Capitolo 68:|materie simili
———————————————————————
Capitolo 69:|Prodotti ceramici
———————————————————————
Capitolo 70:|Vetro e lavori di vetro
———————————————————————
|Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
|(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o
|ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
Capitolo 71:|materie; minuterie di fantasia
———————————————————————
Capitolo 73:|Ghisa, ferro e acciaio
———————————————————————
Capitolo 74:|Rame
———————————————————————
Capitolo 75:|Nichel
———————————————————————
Capitolo 76:|Alluminio
———————————————————————
Capitolo 77:|Magnesio, berillio (glucinio)
———————————————————————
Capitolo 78:|Piombo
———————————————————————
Capitolo 79:|Zinco
———————————————————————
Capitolo 80:|Stagno
———————————————————————
Capitolo 81:|Altri metalli comuni
———————————————————————
|Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da
|tavola, di metalli comuni
|eccettuati:
|ex 82.05: Utensili
Capitolo 82:|ex 82.07: Pezzi per utensili
———————————————————————
Capitolo 83:|Lavori diversi di metalli comuni
———————————————————————
|Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
|eccettuati:
|ex 84.06: Motori
|ex 84.08: Altri propulsori
|ex 84.45: Macchine
|ex 84.53: Macchine automatiche per l’elaborazione
|dell’informazione
|ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
Capitolo 84:|ex 84.59: Reattori nucleari
———————————————————————
|Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad
|usi elettrotecnici
|eccettuati:
|ex 85.13: Telecomunicazioni
Capitolo 85:|ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
———————————————————————
|Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di
|segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
|eccettuati:
|ex 86.02: Locomotive blindate
|ex 86.03: Altre locomotive blindate
|ex 86.05: Vetture blindate
|ex 86.06: Carri officine
Capitolo 86:|ex 86.07: Carri
———————————————————————
|Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
|veicoli terrestri
|eccettuati:
|ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
|ex 87.01: Trattori
|ex 87.02: Veicoli militari
|ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in
|panne
|ex 87.09: Motocicli
Capitolo 87:|ex 87.14: Rimorchi
———————————————————————
|Navigazione marittima e fluviale
|eccettuati:
|ex 89.01A: Navi da guerra
Capitolo 89:|ex 89.03: Congegni galleggianti
———————————————————————
|Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per
|cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;
|strumenti e apparecchi medico-chirurgici
|eccettuati:
|ex 90.05: Binocoli
|ex 90.13: Strumenti vari, laser
|ex 90.14: Telemetri
|ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
|ex 90.11: Microscopi
|ex 90.17: Strumenti per la medicina
|ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
|ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
|ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per
Capitolo 90:|l’Austria e per la Svezia)
———————————————————————
Capitolo 91:|Orologeria
———————————————————————
|Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di
|riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di
|riproduzione delle immagini e del suono in televisione;
Capitolo 92:|parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
———————————————————————
|Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e
|simili
|eccettuati:
Capitolo 94:|ex 94.01A: Sedili per aerodine
———————————————————————
|Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato
Capitolo 95:|(compresi i lavori)
———————————————————————
|Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini
Capitolo 96:|da cipria e stacci
———————————————————————
Capitolo 98:|Lavori diversi
———————————————————————
Allegato VI A
Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di
gas o energia termica
– SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.
– Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico
delie leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni
e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578
e dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
– Enti per la distribuzione dell’energia termica al pubblico,
richiamati dall’art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308
– Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
– Enti locali, o loro consorzi, per l’erogazione di energia termica
al pubblico.
Allegato VI B
Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o
della distribuzione di elettricita’
– Societa’ del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le
attivita’ di produzione, trasmissione e distribuzione di
elettricita’, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modifiche ed integrazioni.
– Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Allegato VI C
Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o
della distribuzione di acqua potabile
– Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue
varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull’assunzione dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n.
902 nonche’ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con
particolare riferimento da 112 a 116.
– Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre
1919, n. 2060.
– Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre
1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.
– Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio
1963, n. 9.
Allegato VI D
Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
– Ferrovie dello Stato SpA.
– Trenitalia SpA.
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi ferroviari in base
a concessione rilasciata ai sensi dell’art. 10 del regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a
trazione meccanica e gli automobili.
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi ferroviari in base
a concessione rilasciata a norma dell’art. 4 della legge 14 giugno
1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici
servizi di trasporto in concessione.
– Enti, societa’ e imprese o autorita’ locali che forniscono servizi
ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell’art. 14
della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed
il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime
di concessione.
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi di trasporto al
pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 –
modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e
dall’articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Allegato VI E
Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei
servizi tramviari, filoviari e di autobus
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi di trasporto
pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus
o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale,
regionale e locale.
Essi sono, ad esempio:
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi di trasporto al
pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28
settembre 1939, n. 1822 – Disciplina degli autoservizi di linea
(autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all’industria privata) – art. 1, modificata dall’art. 45
del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi di trasporto al
pubblico ai sensi dell’art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del testo unico della legge
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e
delle province.
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi di trasporto al
pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 –
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 – modificato dal decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall’art. 45 della legge 1°
agosto 2002, n. 166.
– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi di trasporto al
pubblico ai sensi dell’art. 113 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000
- 267 – modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n.
– Enti, societa’ e imprese che operano in base a concessione
rilasciata a norma dell’art. 242 o 256 del regio decreto 9 maggio
1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge
per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione
meccanica e gli automobili.
– Enti, societa’ e imprese e autorita’ locali che operano in base a
concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 4 della legge 14 giugno
1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici
servizi di trasporto in concessione.
– Enti, societa’ e imprese che operano in base a concessione
rilasciata ai sensi dell’art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 –
Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di
altre linee di trasporto in regime di concessione.
Allegato VI F
Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Poste Italiane SpA.
Allegato VI G
Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di
petrolio o di gas
– Enti titolari di un’autorizzazione, di un permesso, di una licenza
o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di
gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei
seguenti atti:
– legge 10 febbraio 1953, n. 136;
– legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967,
- 613;
– legge 9 gennaio 1991, n. 9;
– decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
– legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Allegato VI H
Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estradizione di
carbone e di altri combustibili solidi
– Carbosulcis SpA.
Allegato VI I
Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o
interni o altri terminali
– Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a
norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n.
– Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma
dell’art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo
1942, n. 327.
Allegato VI L
Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
– AAAVTAG.
– Enti di gestione per leggi speciali.
– Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione
rilasciata a norma dell’art. 694 del c.n., R.D. 30 marzo 1942, n.
– R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.
Allegato VII
Elenco della legislazione comunitaria di cui all’articolo 219 nei
settori speciali
- TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA
Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l 22
giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato del gas naturale
- PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA’
Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica
- PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
–
- ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
–
- ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI
SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS
–
- ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualita’ del servizio
- RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio
delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi
- PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI
SOLIDI
–
- ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O
INTERNI O ALTRI TERMINALI
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- ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
Allegato VIII
Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) a) “specifiche tecniche”, nel caso di appalti pubblici di lavori,
l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei
capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di
un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di
caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che
rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione
aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche
rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione
che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilita’
per i disabili) e la valutazione della conformita’, la proprieta’
d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti
il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i simboli,il
collaudo ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e
l’etichettatura, le istruzioni per l’uso nonche’ i processi e i
metodi di produzione. Esse comprendono altresi’ le norme riguardanti
la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di
collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere nonche’ i metodi
e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica
che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, puo’
prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in
relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la
compongono;
- b) “specifiche tecniche”, nel caso di appalti pubblici di forniture o
di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i
livelli di qualita’, i livelli della prestazione ambientale, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa
l’accessibilita’ per i disabili) la valutazione della conformita’, la
proprieta’ d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue
dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il
collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e
l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di
produzione, nonche’ le procedure di valutazione della conformita’;
2) “norme “, le specifiche tecniche, approvata da un organismo di
normalizzazione, la cui osservanza non e’ in linea di massima
obbligatoria, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua e che
rientrano in una delle seguenti categorie:
– norma internazionale: una norma adottata da un organismo
internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
– norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di
normalizzazione e disponibile al pubblico,
– norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di
normalizzazione e disponibile al pubblico;
3) “omologazione tecnica europea”, la valutazione tecnica favorevole
attestante dell’idoneita’ all’impiego di un prodotto, fondata sulla
rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione
delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate
condizioni d’applicazione e di impiego. L’omologazione tecnica
europea e’ rilasciata dall’organismo designato a tale scopo dallo
Stato membro;
4) “specifica tecnica comune”, una specifica tecnica stabilita
conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5) “riferimento tecnico”, qualsiasi prodotto elaborato dagli
organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali,
secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze di mercato.
Allegato IX A
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti
pubblici
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO
DI COMMITTENTE
- Paese dell’amministrazione aggiudicatrice
- Nome dell’amministrazione aggiudicatrice
- Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
- Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
- Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico
dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio
presso il quale possono essere richieste informazioni complementari,
nonche’ – per gli appalti di servizi e di lavori – dei servizi, ad
esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali
possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale
vigente nel luogo in cui l’appalto deve essere eseguito in materia di
fiscalita’, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e
condizioni di lavoro.
- Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico
riservato a categorie protette o la cui esenzione e’ riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
- Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entita’ dei lavori,
luogo di esecuzione; nel caso in cui l’opera sia ripartita in piu’
lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all’opera;
se disponibile, stima dell’importo minimo e massimo dei lavori
previsti; numero(i) di riferimento da nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantita’ o valore
dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura,
numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto
delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui
all’allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
- Date provvisoriamente previste per l’avvio delle procedure
d’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti, nel caso degli appalti
pubblici di servizi per categoria.
- Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
- Se del caso, altre informazioni.
- Data di spedizione dell’avviso oppure di spedizione dell’avviso di
pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
- Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione
dell’Accordo.
BANDO DI GARA
Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure
negoziate.
- Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo
elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico
riservato a categorie protette o la cui esenzione e’ riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
- a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
- b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata
(in caso di procedure ristrette e negoziate).
- c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
- d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di
acquisizione.
- e) Eventualmente, ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure
aperte, ristrette o negoziate, come previsto all’articolo 56.
- Forma dell’appalto.
- Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna
dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
- a) Appalti pubblici di lavori:
– natura ed entita’ dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell’opera. Specificare, in particolare, le opzioni per
lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio
dell’esercizio di tali opzioni, cosi come il numero di eventuali
rinnovi del contratto. Se l’opera o l’appalto sono suddivisi in
lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di
riferimento alla nomenclatura,
– indicazioni relative alla finalita’ dell’opera o dell’appalto
quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti,
– nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista
dell’accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l’intera
durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto possibile, il valore e
la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- b) Appalti pubblici di forniture:
– Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli
scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l’acquisto, il
leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto, oppure per una
combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura.
Quantita’ dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per
ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio
dell’esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del
contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
– Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di
un determinato periodo, fornire altresi’, se noto, il calendario dei
successivi appalti pubblici di forniture previsti.
– Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista
dell’accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture
per l’intera durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto
possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- c) Appalti pubblici di servizi:
– categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento
della nomenclatura. Quantita’ dei servizi da prestare. Specificare
eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario
provvisorio dell’esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali
rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di
un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del
calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi
previsti.
Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista
dell’accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni
per l’intera durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto
possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
– indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione.
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative in questione,
– menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
- Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, indicazione della possibilita’
per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per piu’
e/o per l’insieme dei lotti.
- Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il
completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o
durata dell’appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto
possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori, per la consegna
delle forniture o per la prestazione dei servizi.
- Ammissione o divieto di varianti.
- Eventuali condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione
dell’appalto.
- Nel caso delle procedure aperte:
- a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonche’ indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il
capitolato d’oneri e i documenti complementari;
- b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale
domanda;
- c) eventualmente, importo e modalita’ di pagamento della somma da
versare per ottenere detti documenti.
- a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte
indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema dinamico
di acquisizione (procedure aperte);
- b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione
(procedure ristrette e negoziate);
- c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
- d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- Nel caso delle procedure aperte:
- a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte;
- b) data, ora e luogo di tale apertura.
- Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
- Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
- Se del caso, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
- Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli
operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni
necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano
l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la
situazione personale dell’operatore economico, nonche’ informazioni e
formalita’ necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o
livelli minimi specifici di capacita’ eventualmente richiesti.
- Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo
previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata
dell’accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che
giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni.
- Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con
pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a
una procedura che si svolge in piu’ fasi successive, al fine di
ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare.
- Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure
negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale
della facolta’ di ridurre il numero di candidati che saranno invitati
a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare:
numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e
criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di
candidati.
- Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta (procedure aperte).
- Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici gia’
selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice (procedure
negoziate).
- Criteri di cui all’articolo 83 che verranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto: «prezzo piu’ basso» o «offerta
economicamente piu’ vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione
all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e la loro ponderazione
vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero,
nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
- Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine
per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero
di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
- Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione
conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate
nell’allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.
- Data di spedizione del bando di gara.
- Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione
dell’Accordo.
AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE
- Paese dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Nome e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema
dinamico di acquisizione.
- Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato
d’oneri e i documento complementari relativi al sistema dinamico di
acquisizione.
- Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di
riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantita’ o entita’
dell’appalto da aggiudicare.
- Termine per la presentazione delle offerte indicative.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
- Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura
negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara,
motivazione del ricorso a tale procedura.
- Appalti pubblici di lavori: natura ed entita’ delle prestazioni,
caratteristiche generali dell’opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e quantita’ dei prodotti
forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della
nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua
descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantita’ di
servizi oggetto della commessa.
- Data di aggiudicazione dell’appalto.
- Criteri di aggiudicazione dell’appalto.
- Numero di offerte ricevute.
- Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.
- Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
- Valore dell’offerta (o delle offerte) cui e’ stato aggiudicato
l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione
ai fini di tale aggiudicazione.
- Se del caso, valore e parte del contratto che puo’ essere
subappaltato a terzi.
- Data di pubblicazione del bando di gara in conformita’ alle
specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X.
- Data d’invio del presente avviso.
- Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini
per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero
di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Allegato IX B
Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni
di lavori pubblici
- Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico
dell’amministrazione aggiudicatrice.
- a) Luogo di esecuzione
- b) Oggetto della concessione; natura ed entita’ delle prestazioni.
- a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
- b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
- c) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere
redatte, fermo restando l’obbligo di redazione in lingua italiana e
il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di
Bolzano.
- Nominativo del responsabile del procedimento.
- Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono
possedere.
- Le modalita’ con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la
disponibilita’ delle risorse finanziarie necessarie a coprire il
costo dell’investimento.
- Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a
terzi.
8 L’eventuale prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice
intende corrispondere.
9 L’eventuale prezzo minimo che il concessionario e’ tenuto a
corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti.
- L’eventuale canone da corrispondere all’amministrazione
aggiudicatrice;
- Il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per
l’avvio della gestione.
- La durata massima della concessione.
- Il livello minimo della qualita’ di gestione del servizio,
nonche’ delle relative modalita’; il livello iniziale massimo e la
struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia del
loro adeguamento nel tempo.
- La facolta’ o l’obbligo per il concessionario di costituire la
societa’ di progetto. Indicazione dell’ammontare minimo del capitale
sociale della societa’).
- Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione
dell’appalto: prezzo piu’ basso o offerta economicamente piu’
vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione
d’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e indicazione della loro
ponderazione o, se non possibile, dell’ordine decrescente di
importanza.
- Data di spedizione del bando.
- Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso?. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di
ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,
nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere tali informazioni.
Allegato IX C
Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario
di lavori pubblici che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice
- a) Luogo di esecuzione.
- b) Natura ed entita’ delle prestazioni e caratteristiche generali
dell’opera.
- Termine di esecuzione eventualmente imposto.
- Nome e indirizzo dell’organismo presso il quale si possono
richiedere i capitolati d’oneri e i documenti complementari.
- a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione
e/o delle offerte.
- b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
- Requisiti di carattere economico e tecnico che l’imprenditore deve
possedere.
- Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto.
- Data di spedizione del bando.
Allegato IX D
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i
concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II
del codice
BANDO DI CONCORSO
- Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico
dell’amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale
possono essere richiesti i documenti complementari.
- Descrizione del progetto.
- Natura del concorso: aperto o ristretto.
- Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione
dei progetti.
- Nel caso di concorsi ristretti:
- a) numero previsto di partecipanti;
- b) se del caso, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
- c) criteri di selezione dei partecipanti;
- d) termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione.
- Se del caso, indicare se la partecipazione e’ riservata a una
particolare professione.
- Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei
progetti.
- Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice
selezionati.
- Indicare se la decisione della commissione giudicatrice e’
vincolante o meno per l’amministrazione aggiudicatrice.
- Se del caso, numero e valore dei premi.
- Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
- Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non
saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
- Data di spedizione del bando.
AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO
- Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico
dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Descrizione del progetto.
- Numero complessivo dei partecipanti.
- Numero di partecipanti stranieri.
- Vincitore o vincitori del concorso.
- Se del caso, premi assegnati.
- Riferimento del bando di concorso.
- Data di spedizione dell’avviso.
Allegato X
Caratteristiche relative alla pubblicazione
- Pubblicazione di bandi e avvisi
- a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150,
206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee nella forma
prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con
la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva
2004/17/Ce1 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce2 . Anche gli
avvisi di preinformazione previsti all’articolo 63 e gli avvisi
indicativi periodici di cui all’articolo 223, pubblicati sul profilo
di committente rispettano questa forma, come l’avviso che annuncia
tale pubblicazione.
- b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150,
206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunita’ europee, dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi
di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi
dell’articolo 63 e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il
loro “profilo di committente” come specificato al punto 2, lettera
b).
- c) L’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee
conferma all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore
la pubblicazione di cui all’articolo 66.
- Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
- a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono
incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato d’oneri e i
documenti complementari su Internet.
- b) Il profilo di committente puo’ contenere avvisi di
preinformazione, di cui all’articolo 63 e avvisi periodici di cui
all’articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in
corso, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse
programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate,
nonche’ ogni altra informazione generale utile come persone da
contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed
elettronici (e-mail).
- Forma e modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via
elettronica
La forma e le modalita’ di trasmissione di bandi e avvisi per via
elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet:
“http://simap.eu.int”.
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1 G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004 Direttiva 2004/17/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2 G.U.C.E. L. 134/114 del 30.4.2004 Direttiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Allegato XI A
APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati
corrispondenti per ogni Stato membro sono:
– per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”,
– per la Danimarca, “Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”
– per la Germania, “Handelsregister” e “Handewerksrolle”,
– per la Grecia, “Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων”” – MEFTT del
Ministero dell’ambiente, dell’assetto del territorio e dei lavori
pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),
– per la Spagna, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del
Ministerio de Hacienda”,
– per la Francia, “Registre du commerce et des societes” e
“Repertoire des metiers”,
– per l’Irlanda, l’imprenditore puo’ essere invitato a produrre un
certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly
Societies” o, in mancanza, una attestazione che precisi che
l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la
professione in questione nel paese in cui e’ stabilito, in un luogo
specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
– per l’Italia, “Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato”,
– per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Role de la chambre des
metiers”,
– per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,
– per l’Austria, “Firmenbuch”, “Generberegister” e
“Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers”
– per il Portogallo, “Instituto dos Mercados de Obras Publicas e
Particulares e do Imobiliario”,
– per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/”Handelregistret”,
– per la Svezia, “aktiebolags-, handels – eller foreningsregistren”.
– per il Regno Unito, l’imprenditore puo’ essere invitato a produrre
un certificato del “Registrar of Companies” o, in mancanza, una
attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui
e’ stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata.
Allegato XI B
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati
corrispondenti:
– per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”,
– per la Danimarca, “Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”,
– per la Germania, “Handelsregister” e “Handwerksrolle”,
– per la Grecia, il “Βιοτεχνικο η Εμπορικο η Βιομηχανικο
Επιμελητηριο”,
– per la Spagna, “Registro Mercantil” oppure, nel caso delle persone
fisiche non iscritte, un’attestazione che specifichi che
l’interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la
professione in questione,
– per la Francia, “Registre du commerce et des societes” e
“Repertoire des metiers”,
– per l’Irlanda, l’imprenditore puo’ essere invitato a produrre un
certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly
Societies” o, in mancanza, una attestazione che precisi che
l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la
professione in questione nel paese in cui e’ stabilito, in un luogo
specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
– per l’Italia, “Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato”, e “Registro delle Commissioni provinciali
per l’artigianato”,
– per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Role de la chambre des
metiers”,
– per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,
– per l’Austria, “Firmenbuch”, “Gewerberegister”,
“Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,
– per il Portogallo, “Registo Nacional das Pessoas Colectivas”,
– per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/”Handelregistret”,
– per la Svezia, “aktiebolags-, handels – eller foreningsregistren”,
– per il Regno Unito, l’imprenditore puo’ essere invitato a produrre
un certificato del “Registrar of Companies” che individui che
l’attivita’ del fornitore e’ “incorporated” o “registered” o, in
mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha
dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione
nel paese in cui e’ stabilito, in un luogo specifico e sotto una
denominazione commerciale determinata.
Allegato XI C
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
I registri professionali e le dichiarazioni e certificati
corrispondenti sono:
– per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”, e “Ordres
professionnels – Beroepsorden”,
– per la Danimarca, “Erhvervs – og Selskabstyrelsen”,
– per la Germania, “Handelsregister” “Handwerksrolle”,
“Vereinsregister”, “Partnerschaftsregister” e “Mitgliedsverzeichnisse
der Berufskammern der Lander”,
– per la Grecia, il prestatore di servizi puo’ essere invitato a
produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio,
riguardante l’esercizio dell’attivita’ professionale in questione;
nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la
prestazione dei servizi di ricerca di cui all’allegato I A, registro
professionale “Μητρωο Μελετητων” nonche’ “Μητρωο Γραφειων Μελετων”,
-per la Spagna, “Registro Oficial de Empresas Clasificadas del
Ministerio de Hacienda”,
– per la Francia, “Registre du commerce et des societes” e
“Repertoire des metiers”,
– per l’Irlanda, l’imprenditore puo’ essere invitato a produrre un
certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly
Societies” o, in mancanza, un’attestazione che precisi che
l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la
professione in questione nel paese in cui e’ stabilito, in un luogo
specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
– per l’Italia, “Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato”, e “Registro delle Commissioni provinciali
per l’artigianato”, o il “Consiglio nazionale degli ordini
professionali”,
– per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Role de la chambre des
metiers”,
– per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,
– per l’Austria, “Firmenbuch”, “Gewerberegister”,
“Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,
– per il Portogallo, “Registro Nacional das Pessoas Colectivas”,
– per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/”Handelregistret”,
– per la Svezia, “aktiebolags-, handels – eller foreningsregistren”,
– per il Regno Unito, l’imprenditore puo’ essere invitato a produrre
un certificato del “Registrar of Companies” o, in mancanza,
un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui
e’ stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata.
Allegato XII
Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di
qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi
I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande
di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e
progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici
appropriati, almeno che:
- a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di
partecipazione, delle domande di qualificazione e all’invio di piani
e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in
applicazione della direttiva 1999/93/CE;
- b) l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle
domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei
piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere
accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della
scadenza dei termini specificati;
- d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa
ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente
rilevabile;
- e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date
di apertura dei dati ricevuti;
- f) solo l’azione simultanea delle persone autorizzate possa
permettere l’accesso alla totalita’ o a una parte dei dati trasmessi
nelle diverse fasi della procedura di qualificazione,della procedura
di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;
- g) l’azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso
ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
- h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti
restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza.
Allegato XIII
Informazioni che devono comparire nei bandi di gara nei settori
speciali di cui alla parte III del codice
- PROCEDURE APERTE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
- Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
- Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare
eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
Categoria del servizio ai sensi dell’allegato II A o II B e sua
descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di
acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una
combinazione tra queste possibilita’.
- Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
- Per le forniture e i lavori:
- a) Natura e quantita’ dei prodotti da fornire (numero/numeri di
rimando alla nomenclatura). Indicare tra l’altro eventuali opzioni
relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine
previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali
rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare
anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi
di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle
prestazioni, e le caratteristiche generali dell’opera (numero/numeri
di riferimento alla nomenclatura).
- b) Indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di
esse.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in
piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di
presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti.
- c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera
o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di
progetti.
- Per i servizi:
- a) Natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
- b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione.
- c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
- d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e
le qualifiche professionali del personale responsabile della
prestazione del servizio.
- e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per
una parte dei servizi in questione.
- Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata
o meno.
- Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di
servizi e, se possibile, data di inizio.
- a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato
d’oneri e i documenti complementari.
- b) Eventualmente, importo e modalita’ di pagamento della somma
necessaria per ottenere tali documenti.
- a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte
indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema di
acquisizione dinamico.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte.
- b) Data, ora e luogo di tale apertura.
- Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
- Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
- Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
- Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore
economico aggiudicatario dovra’ soddisfare.
- Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla
propria offerta.
- Eventualmente, condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
- Criteri definiti all’articolo 49 che saranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’ basso” o “offerta
economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione ad essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi
sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne
sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.
- Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso
che annuncia la pubblicazione del presente bando nel “profilo di
committente”, cui si riferisce l’appalto.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Data di invio del bando da parte dell’ente aggiudicatore.
- Data di ricevimento del bando da parte dell’ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a cura
di tale Ufficio).
- Altre informazioni pertinenti.
- PROCEDURE RISTRETTE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
- Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
- Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare
eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
Categoria del servizio ai sensi dell’allegato II A o II B e sua
descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di
acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una
combinazione tra queste possibilita’.
- Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
- Per le forniture e i lavori:
- a) Natura e quantita’ dei prodotti da fornire (numero/numeri di
rimando alla nomenclatura). Indicare tra l’altro eventuali opzioni
relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine
previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali
rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se
possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per
i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni,
nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (numero/numeri di
rimando alla nomenclatura).
- b) Indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di
esse.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in
piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di
presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti.
- c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera
o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di
progetti.
- Per i servizi:
- a) Natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
- b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione.
- c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
- d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e
le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio.
- e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte
dei servizi in questione.
- Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata
o meno.
- Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di
servizi e, se possibile, data di inizio.
- Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
- a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
- Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
- Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
- Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore
economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
deve soddisfare.
- Criteri definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’ basso” o “offerta
economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione ad essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi
sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne
sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.
- Eventualmente, condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
- Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione bando nel “profilo di committente”, cui si
riferisce l’appalto.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Data di invio del bando da parte dell’ente aggiudicatore.
- Data di ricevimento del bando da parte dell’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a cura
di tale Ufficio).
- Altre informazioni pertinenti.
- PROCEDURE NEGOZIATE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
- Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti e se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
- Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare
eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
Categoria del servizio ai sensi dell’allegato II A o II B e sua
descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di
acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una
combinazione tra queste possibilita’.
- Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
- Per le forniture e i lavori:
- a) Natura e quantita’ dei prodotti da fornire (numero/numeri di
rimando alla nomenclatura). Indicare tra l’altro eventuali opzioni
relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine
previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di eventuali
rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se
possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per
i prodotti richiesti, o la natura e l’entita’ delle prestazioni,
nonche’ le caratteristiche generali dell’opera (numero/numeri di
rimando alla nomenclatura).
- b) Indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di
presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di
esse.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso in
piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di
presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti.
- c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera
o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di
progetti.
- Per i servizi:
- a) Natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
- b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una
particolare professione.
- c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
- d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e
le qualifiche professionali del personale responsabile della
prestazione del servizio.
- e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte
dei servizi in questione.
- Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata
o meno.
- Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di
servizi e, se possibile, data di inizio.
- Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
- a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
- b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
- c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
- Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
- Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore
economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
deve soddisfare.
- Criteri definiti all’articolo 49 che saranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’ basso” o “offerta
economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione ad essi
attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi
sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne
sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.
- Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gia’
selezionati dall’ente aggiudicatore.
- Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
- Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
- Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso
che annuncia la pubblicazione del presente bando nel “profilo di
committente”, cui si riferisce l’appalto.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Data di spedizione del bando di gara da parte dell’ente
aggiudicatore.
- Data di ricevimento del bando da parte dell’ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a cura
di tale Ufficio).
- Altre informazioni pertinenti.
- BANDO DI GARA SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE [1]
- Paese dell’ente aggiudicatore.
- Denominazione e indirizzo elettronico dell’ente aggiudicatore.
- Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di
acquisizione dinamico.
- Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato
d’oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di
acquisizione.
- Oggetto dell’appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di
riferimento alla nomenclatura “CPV” e quantita’ o entita’
dell’appalto da aggiudicare.
- Termine per la presentazione delle offerte indicative.
—————–
[1] In vista dell’ammissione al sistema, per poter parteciparesuccessivamente all’indizione dell’appalto specifico
Allegato XIV
Informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza di un
sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III
del codice
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.
- Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
- Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti,
servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale
sistema – numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
- Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la
qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di
tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di
verifica e’ voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori
economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei
metodi principali e un riferimento a tali documenti sara’
sufficiente.
- Periodo di validita’ del sistema di qualificazione e formalita’
da espletare per il suo rinnovo.
- Menzione del fatto che l’avviso e’ utilizzato come mezzo di
indizione di gara.
- Indirizzo presso cui e’ possibile ottenere ulteriori
informazioni e la documentazione relativa al sistema di
qualificazione (se l’indirizzo e’ diverso da quello di cui al punto
1).
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno
utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’ basso” o
“offerta economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione ad
essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o
non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta
o a negoziare.
10 Altre eventuali informazioni.
Allegato XV A
A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici
- RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore o del
servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
- a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita’ o valore
delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di
riferimento alla nomenclatura.
- b) Per gli appalti di lavori: natura ed entita’ delle
prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi
all’opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
- c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in
ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato II A,
numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.
- Data di invio dell’avviso o di invio dell’avviso che annuncia la
pubblicazione del presente avviso nel “profilo di committente”.
- Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a cura
di tale Ufficio).
- Altre eventuali informazioni.
- INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L’AVVISO FUNGE DA MEZZO DI
INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI
RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE
- Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far
conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli
appalto/i.
- Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
- Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un
invito a presentare un’offerta o a negoziare.
- Natura e quantita’ dei prodotti da fornire o caratteristiche
generali dell’opera o categoria del servizio ai sensi dell’allegato
II A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o piu’ accordi
quadro. Indicare tra l’altro eventuali opzioni per acquisti
complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni
nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di
appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara.
- Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto
a riscatto o di una combinazione tra tali possibilita’.
- Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se
possibile, data di inizio.
- Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per
iscritto il proprio interesse.
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature
o delle offerte.
- Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
14 a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di
aggiudicazione dello/degli appalto/i.
- b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
- c) Importo e modalita’ di versamento delle somme da pagare per
ottenere la documentazione relativa alla consultazione.
- Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione del/degli, appalto/i.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno
utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’ basso” o
“offerta economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione ad
essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli
stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o
non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a manifestare il
proprio interesse di cui all’articolo 226 o nell’invito a presentare
un’offerta o a negoziare.
Allegato XV B
Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la
pubblicazione nel “profilo di committente” di un avviso periodico
indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara
- Paese dell’ente aggiudicatore
- Nome dell’ente aggiudicatore
- Indirizzo internet del “profilo di committente” (URL)
- Numero/numeri di rimando alla nomenclatura
Allegato XVI
Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti
aggiudicati nei settori speciali, di cui alla parte III del codice
- Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [1].
- Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore.
- Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di
riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di
un accordo-quadro).
- Indicazione succinta del tipo e della quantita’ di prodotti,
lavori o servizi forniti.
- a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di
qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
- b) Riferimento della pubblicazione dell’avviso o bando nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
- c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara,
indicare la pertinente norma dell’articolo 220, o dell’articolo 20.
- Procedura di aggiudicazione dell’appalto (procedura aperta,
ristretta o negoziata).
- Numero di offerte ricevute.
- Data di aggiudicazione dell’appalto.
- Prezzo pagato per gli acquisti di opportunita’ effettuati ai
sensi dell’articolo 220.
- Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
- Indicare, eventualmente, se l’appalto e’ stato o puo’ essere
subappaltato.
- Prezzo pagato o prezzo dell’offerta piu’ elevata e di quella
piu’ bassa di cui si e’ tenuto conto nell’aggiudicazione
dell’appalto.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Informazioni facoltative:
– valore e percentuale dell’appalto che e’ stata o puo’ essere
subappaltata a terzi.
– criterio di aggiudicazione dell’appalto.
- Informazioni non destinate ad essere pubblicate
- Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto e’ stato
suddiviso tra piu’ fornitori).
- Valore di ciascun appalto aggiudicato.
- Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine
comunitaria o non comunitaia e, in quest’ultimo caso, ripartizione
per paese terzo).
- Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente piu’
vantaggiosa, prezzo piu’ basso).
- Indicare se l’appalto e’ stato aggiudicato a un offerente che
presentava una variante ai sensi dell’articolo 76.
- Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto
anormalmente basse, in base all’articol 87.
- Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
- Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui
all’allegato II B, accordo dell’ente aggiudicatore per la
pubblicazione dell’avviso.
————-
[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerateinformazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore
ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse
commerciale sensibile.
Allegato XVII
Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di
progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico,
numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del
servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
- Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla
nomenclatura)
- Tipo di concorso: aperto o ristretto.
- Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione
dei progetti.
- Nel caso di concorsi ristretti:
- a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione
accettati;
- b) eventualmente, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
- c) criteri di selezione dei partecipanti;
- d) termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione.
- Eventualmente, indicare se la partecipazione e’ riservata a una
particolare professione.
- Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
- Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
- Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente
aggiudicatore.
- Eventualmente, numero e valore dei premi.
- Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
- Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto
all’attribuzione di appalti complementari.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione dei ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Data di invio dell’avviso
- Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee
- Altre informazioni pertinenti.
Allegato XVIII
Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei
concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III
del codice
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax degli enti aggiudicatori.
- Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla
nomenclatura)
- Numero totale dei partecipanti.
- Numero dei partecipanti esteri.
- Vincitore/i del concorso.
- Eventualmente, premio o premi.
- Altre informazioni.
- Riferimento all’avviso di concorso.
- Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e
indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in
questione puo’ essere richiesta.
- Data di invio dell’avviso.
- Data di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.
Allegato XIX
Tabella riassuntiva dei termini previsti dall’articolo 227 del codice
nei settori speciali
Procedure aperte
———————————————————————
Termine per il ricevimento delle offerte – senza avviso periodico
indicativo
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
| | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
| Invio |disponibile| capitolato |paragrafo 7|paragrafo 7
|elettronico| per via | d’oneri | primo | secondo
Termine|dell’avviso|elettronica|”elettronico”| capoverso | capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
52 | 45 | 47 | 40 | Nessuno | Nessuno
| | | | |
———————————————————————
Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
A: | | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
termine | Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
in |elettronico| per via | d’oneri | 7 primo |7 secondo
generale |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
36 | 29 | 31 | 24 | Nessuno | Nessuno
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
B: | | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
termine | Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
minimo |elettronico| per via | d’oneri | 7 primo |7 secondo
|dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| | | |Il termine|Il termine
| | | | di 10 | di 17
| | | |giorni e’ |giorni e’
| | | |portato a |portato a
22 | 15 | 17 | 10 |15 giorni |22 giorni
| | | | |
———————————————————————
Procedure ristrette e negoziate
———————————————————————
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
| | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
| Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
Termine |elettronico| per via | d’oneri | 8 primo |8 secondo
generale |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| | non | | |
| |applicabile| | |
37 | 30 | (n.a.) | n.a. | Nessuno | n.a.
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
| | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
| Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
Termine |elettronico| per via | d’oneri | 8 primo |8 secondo
minimo |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
22 | 15 | n.a. | n.a. | Nessuno | n.a.
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
| | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
| Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
Termine |elettronico| per via | d’oneri | 8 primo |8 secondo
minimo |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| | | |Il termine|
| | | | di 8 |
| | | |giorni e’ |
| | | |portato a |
15 | 8 | n.a. | n.a. |15 giorni | n.a.
| | | | |
———————————————————————
Termine per il ricevimento delle offerte
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
A: | | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
termine | Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
in |elettronico| per via | d’oneri | 8 primo |8 secondo
generale |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
24 | n.a. | 19 | n.a. | n.a. | nessuno
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| |Capitolato | Invio | |
B: | | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
termine | Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
minimo |elettronico| per via | d’oneri | 8 primo |8 secondo
|dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| | | | |Il termine
| | | | | di 5
| | | | |giorni e’
| | | | |portato a
10 | n.a. | 5 | n.a. | n.a. |10 giorni
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
C: | |Capitolato | Invio | |
termine | | d’oneri |elettronico e| Effetto | Effetto
fissato | Invio |disponibile| capitolato |paragrafo |paragrafo
di comune|elettronico| per via | d’oneri | 8 primo |8 secondo
accordo |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso
| | | | |
———————————————————————
| | | | |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
| | | | |
———————————————————————
Allegato XX
Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi
dell’articolo 249 del codice nei settori speciali
– Convenzione 87 sulla liberta’ d’associazione e la tutela del
diritto di organizzazione;
– Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato
collettivo;
– Convenzione 29 sul lavoro forzato;
– Convenzione 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
– Convenzione 138 sull’eta’ minima;
– Convenzione 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e
dell’occupazione;
– Convenzione 100 sulla parita’ di retribuzione;
– Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.
ALLEGATO XXI
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 164
Sezione I
Progetto preliminare
ALLEGATO XXI
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 164
Articolo 1
Documenti componenti il progetto preliminare.
Documenti componenti il progetto preliminare.
- Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali delle opere “anche con riferimento ai profili ambientali
e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di riuso e
riciclaggio”, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, nonche’ le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali ed i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare,
ivi compreso il limite di spesa per l’eventuale esecuzione del
monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative
dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere
connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l’opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e’
corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico
secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali
applicabili.
- Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche piu’ significative delle opere e degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed e’
composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle
vigenti normative, relazione di compatibilita’ ambientale;
- d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui
andra’ a inserirsi l’opera, corredati da dati bibliografici e/o
indagini in sito ed in laboratorio – quali, indicativamente ma non
esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e
sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici – atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e
dell’ambiente;
- e) planimetria generale ed elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara
per concessione o contraente generale tale elaborato dovra’
consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di
realizzazione;
- g) calcolo estimativo;
- h) quadro economico di progetto;
- i) capitolato speciale prestazionale;
- l) studio di inserimento urbanistico;
- m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove
richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti
per le singole componenti ambientali impattate.
- Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per
l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere
altresi’ predisposto un piano economico e finanziario di massima,
sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel
relativo bando di gara.
- Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un
affidamento a contraente generale dovra’ altresi’ essere predisposto
quanto previsto al successivo art. 18.
Articolo 2
Relazione illustrativa del progetto preliminare.
- La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e
la entita’ dell’intervento, si articola nei seguenti punti:
- A) descrizione delle finalita’ dell’intervento, delle possibili
opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale
migliore (soluzione prescelta);
- B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e
indicazioni delle modalita’ e della tempistica per la prosecuzione
dell’iter progettuale;
- C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
- A) Finalita’ dell’intervento e scelta delle alternative
progettuali:
– descrizione delle motivazioni giustificative della necessita’
dell’intervento e delle finalita’ che si prefigge di conseguire;
– descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate,
caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti
geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali,
impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale
(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
– illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione
prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico,
nonche’ delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle
eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva
della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni.
Qualora l’intervento preveda l’adeguamento o l’ampliamento di opere
esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di
queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e
l’esame di possibili alternative (anche parziali).
- B) Progetto della soluzione selezionata:
– descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
– esposizione della fattibilita’ dell’intervento, documentata
attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale (ove
presente), ed in particolare:
– l’esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche,
idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;
– l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di
natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi
altra natura interferenti sulle aree interessate;
– esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualita’
dell’ambiente interessato dall’intervento, in assenza (ante-operam)
ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione
(fase di cantiere);
– aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del
progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo
architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo
delle opere lineari;
– accertamento in ordine alla disponibilita’ delle aree ed immobili
e eventualmente da utilizzare, alle relative modalita’ di
acquisizione, ai prevedibili oneri;
– accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi
presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i
prevedibili oneri;
– indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
– cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi
massimi di svolgimento delle varie attivita’ di progettazione,
approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;
indicazioni su accessibilita’, utilizzo e manutenzione delle opere,
degli impianti e dei servizi esistenti.
- C) Aspetti economici e finanziari:
– calcoli estimativi giustificativi della spesa;
– per le opere a rete, l’eventuale articolazione in tratte
funzionali;
– quadro economico;
– sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la
copertura della spesa;
– risultati del piano economico e finanziario (per gare in
concessione).
- La relazione da’ chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla
scelta e sulla riuscita del progetto.
Articolo 3
Relazione tecnica.
- La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici
specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che
devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le
indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di
vista dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente, descrive e
motiva le scelte tecniche del progetto “anche con riferimento ai
profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle
attivita’ di riuso e riciclaggio”.
A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali
argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
– idrologia e idraulica;
– geologia e idrogeologia;
– geotecnica;
– sismica;
– uso del suolo (urbanistica, vincoli);
– interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini
condotte d’intesa con l’amministrazione competente ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del
presente allegato tecnico;
– censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione
delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
– piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle
esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della
vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
– espropri (quantificazione preliminare degli importi);
– architettura e funzionalita’ dell’intervento;
– strutture ed opere d’arte;
– tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
– modalita’ della fasi di cantierizzazione;
– per i progetti soggetti ai valutazione d’impatto ambientale
nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il
monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio
ambientale approvato dai Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio;
– impianti e sicurezza.
Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la
relazione tecnica contiene inoltre:
– dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali,
geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura
da adeguare/ampliare;
– la destinazione finale delle zone dismesse;
– chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire
l’esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione
dell’intervento (se previsto).
Per opere caratterizzate da particolari complessita’, a causa di
condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la
relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento
per le opere civili e/o gli impianti.
Articolo 4
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita’ ambientale.
- Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, e’ predisposto
contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle
informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso anche con
riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le
norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni, nonche’, ove
applicabili, le norme tecniche regionali in materia.
Per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale
nazionale, lo studio d’impatto ambientale dovra’ uniformarsi ai
disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
9 aprile 2004, recante “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi
innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”, adottando le
tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.
- La relazione di compatibilita’ ambientale, sulla base delle
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare,
analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli
effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a
riqualificare e migliorare la qualita’ ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini
tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato
dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle
attivita’ e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e
all’esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Articolo 5
Elaborati grafici del progetto preliminare.
- Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente
quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, devono
includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la
stima dei relativi costi sono costituiti:
- a) per opere e lavori puntuali:
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale
sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni esaminate;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali
ipotesi progettuali esaminate;
area di riferimento ai fini urbanistici;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in
scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
sezione geologica e geotecnica;
carta archeologica;
planimetria delle interferenze;
planimetrie catastali;
planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di
conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
dalla corografia generale di inquadramento dell’opera in scala
1:100.000 – 1:50.000;
dalla corografia contenente l’indicazione dell’andamento
planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all’orografia
dell’area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti,
al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale
sono indicati i tracciati esaminati;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati
separatamente i tracciati esaminati;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati
esaminati;
dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in
scala non inferiore a 1:10.000/1000;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in
particolare:
planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non
inferiore a 1:10.000;
profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione
geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore
a 1:10.000/1000;
planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a
1:25.000;
carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’ubicazione dei
siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di
discarica;
schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione
e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima
della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di cantiere
necessarie per la realizzazione delle opere;
planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di
deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:5.000, del tracciato selezionato;
sistemazione tipo aree di deposito;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala
non dovra’ essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana.
La planimetria dovra’ contenere una rappresentazione del corpo delle
opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in
base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere
dovra’ essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di
sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione,
fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di
determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno
inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del
tracciato e le opere d’arte principali;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:5.000, del tracciato selezionato;
dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti
l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con
reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non
dovra’ essere inferiore a 1:2000/200;
da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala
non inferiore ad 1:200, nonche’ analoghe sezioni per le eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate;
da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una
corretta valutazione preliminare delle quantita’ da utilizzare nella
quantificazione dei costi dell’opera;
da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni
in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che
l’intervento richiede;
da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per
l’esercizio dell’infrastruttura;
da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti
e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere
correnti e minori che l’intervento richiede;
da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in
scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche
presenti nel progetto.
Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovra’ essere
prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire la
quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui d’art. 6.
- Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i
lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le
relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed
esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi
articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di
cui all’art. 128, comma 7.
Articolo 6
Calcolo estimativo e quadro economico.
- Il calcolo estimativo e’ effettuato, per quanto concerne le
opere o i lavori, applicando alle quantita’ caratteristiche degli
stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi
standardizzati determinati dall’Osservatorio dei lavori pubblici
applicati ai computi di dettaglio di cui all’art. 5, comma 1, ultimo
capoverso. In assenza di costi standardizzati, si fara’ riferimento a
parametri desunti da interventi similari realizzati.
- Il quadro economico comprendera’, oltre all’importo per lavori
determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni
effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto
in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici
rispettivamente del concessionario o del contraente generale.
Dovra’ inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico
allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e
compensazione ambientale, nonche’ quelli per il monitoraggio
ambientale.
I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di
analisi.
Articolo 7
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.
- Il capitolato speciale prestazionale contiene:
- a) l’indicazione delle necessita’ funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte
dall’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della
stazione appaltante e degli utilizzatori;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi;
- c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento e’
suddivisibile, necessaria per l’applicazione della metodologia di
determinazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Sezione II
Progetto definitivo
Articolo 8
Documenti componenti il progetto definitivo.
- Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e
descrittivi, nonche’ i calcoli ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche e di costo.
- Esso comprende:
- a) relazione generale;
a1) relazione di cui all’articolo 166 del codice;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli delle strutture e degli impianti;
- f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- g) progetto di monitoraggio ambientale;
- h) piano particellare di esproprio;
- i) elenco dei prezzi unitari;
- l) computo metrico estimativo;
- m) quadro economico;
- n) quadro dell’incidenza percentuale della quantita’ di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
- o) cronoprogramma;
- p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti
con le modalita’ indicate all’art. 18. Il capitolato prevede,
inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonche’ le modalita’
di controllo del rispetto da parte dell’affidatario delle indicazioni
del progetto definitivo;
- q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei
cantieri.
Articolo 9
Relazione generale del progetto definitivo.
- La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalita’ dell’intervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici attesi.
- In particolare la relazione:
- a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento
dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonche’ i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita’ e l’economia di
gestione;
- b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l’idrologia, l’idrogeologa, la sismica, le
interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e
compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale; in
particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di
quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
- c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il
recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per
la realizzazione dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta
autorizzazione;
- d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
- e) riferisce in merito all’idoneita’ delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione
all’esercizio dell’intervento da realizzare;
- f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti
aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della
risoluzione delle interferenze medesime;
- g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di
opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;
- h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno
comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi
necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione
dell’opera, sulla base del cronoprogramma di cui all’art. 17;
- i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si e’ operato
per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale con
particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la
motivazione per l’eventuale esclusione di taluna di esse.
- La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed
alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello
stesso, con particolare riferimento alla compatibilita’ ambientale ed
alla localizzazione dell’opera; contiene le motivazioni che hanno
indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni
contenute nel progetto preliminare stesso.
Articolo 10
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo
– progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
- A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il
progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni
tecniche, sviluppate – anche sulla base di indagini integrative di
quelle eseguite per il progetto preliminare – ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
- a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di
specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e
dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello
geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici, nonche’ il conseguente livello di pericolosita’
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
- b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di
specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione
del manufatto e che a sua volta influenzera’ il comportamento del
manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
- c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i
calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli
studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi
elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse;
- d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti
nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette; ove
il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure del
presente codice, parte II, titolo III, capo IV, la relazione
archeologica deve indicare l’interesse archeologico del sito
accertato sulla base di indagini condotte d’intesa con
l’amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
- e) relazione sismica: comprende l’inquadramento geologico e
morfologico l’individuazione delle categorie sismiche a cui
afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone
stabilite dalla normativa vigente; l’indicazione dei criteri di
progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di
riferimento;
- f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali
criticita’ e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le
soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte;
relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
- g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti
nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive
il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli
elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione
del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del
progetto;
- h) relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei
fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei
volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto,
provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo
di recupero e di smaltimento per lo smaltimento delle terre di
scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
- i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei
cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di
depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita’ di servizio
nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei
cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree;
quantificazione dei traffici di cantiere;
- l) relazione sull’impatto acustico in applicazione della legge 26
ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.
Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale nazionale
o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le
seguenti relazioni:
- m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto
esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per
l’adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione
ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla
norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad
altri sistemi asseverati dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.
- Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori
questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da
adottare in sede di progettazione esecutiva.
- Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e
comunque ove richiesto, dovra’ inoltre essere redatto, il progetto di
monitoraggio ambientale (PMA), che dovra’ attenersi ai criteri
seguenti:
- a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i
contenuti, i criteri, le metodologie, l’organizzazione e le risorse
che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di
monitoraggio ambientale (PMA), definito come l’insieme dei controlli
da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di
determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano
le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o
dall’esercizio delle opere;
- b) il progetto di monitoraggio ambientale dovra’ uniformarsi ai
disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio; in particolare dovranno essere adottati
le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto
stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire
le seguenti fasi progettuali:
analisi del documento di riferimento e pianificazione delle
attivita’ di progettazione;
definizione del quadro informativo esistente;
identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e
bibliografici;
scelta delle componenti ambientali;
scelta delle aree da monitorare;
strutturazione delle informazioni;
programmazione delle attivita’.
Articolo 11
Elaborati grafici del progetto definitivo.
- Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche
dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune
scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete,
da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo.
- Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare, da:
- a) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell’area interessata
all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione
delle indagini geognostiche;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell’intervento, corredata da due o piu’ sezioni atte ad
illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima
e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono
riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a
parcheggio; e’ altresi’ integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume
dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle
quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le
quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c)
ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla
lettera e);
- e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali
nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle
altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell’edificio. In tali sezioni e’ altresi’ indicato
l’andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle
eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
- f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti,
alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l’edificio
e’ adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare
per quanto riguarda le fondazioni;
- h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia
interni che esterni;
- i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l’indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
- Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri
lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
- Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con
idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da
demolire e quelle nuove.
- Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono
costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
Elaborati generali – studi e indagini:
- a) corografia di inquadramento 1:25.000;
- b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
- c) planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non
inferiore a 1:5.000;
- d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
- h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
- l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
- m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- n) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le
indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000
(1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra’
contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o
idraulico, che dovra’ essere rappresentato in ogni sua parte
(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche,
reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare
esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere
d’arte;
- o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, contenenti
l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con
reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non
dovra’ essere inferiore a 1:1000/100;
- p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore
ad 1:50;
- q) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati
comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle
quantita’ e dei costi.
Opere d’arte:
- a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e
trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte le
sue componenti strutturali;
- b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche
dell’opera;
- c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 – 1:50;
- d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.
Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:
- a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000,
integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie – profili
sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le opere, le
particolarita’ progettuali, le misure mitigatrici e compensative con
le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le
prescrizioni del provvedimento di compatibilita’ ambientale;
- b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e
compensazione.
Impianti:
- a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
- b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati
i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati, con l’indicazione del rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;
- c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le
differenti componenti impiantistiche.
Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:
- a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito
temporaneo di recupero e di discarica, in scala non inferiore a
1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
- c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con
relative planimetrie e sezioni.
Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:
- a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a
1:1.000;
- b) planimetrie delle fasi esecutive;
- c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala
adeguata;
- d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale e
rinaturazione delle aree di cantiere.
- Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e
categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono
le opere ed i lavori necessari per evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed
archeologico in relazione d’attivita’ di cantiere ed a tal fine
comprendono:
- a) uno studio della viabilita’ di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che
siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo
per le persone e l’ambiente;
- b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti
del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantita’ di materiali da prelevare, sia
delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria
per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e
restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse
artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
Articolo 12
Calcoli delle strutture e degli impianti.
- I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare
livelli di approfondimento tali da garantire il corretto
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I
calcoli degli impianti devono permettere, altresi’, la definizione
degli eventuali volumi tecnici necessari.
I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli
impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Articolo 13
Piano particellare di esproprio.
- Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle
interferenze con i servizi e’ redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti
necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di
corsi d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
- Sulle mappe catastali sono altresi’ indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell’intervento.
Vanno inoltre indicate le zone (per opere punutali) o fasce (per
opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell’opera.
- Il piano e’ corredato dall’elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell’immobile da espropriare o asservire ed e’
corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali, nonche’ delle
superfici interessate.
- Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennita’ di
espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo apposito sopralluogo.
Articolo 14
Interferenze.
- Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del
censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori,
gia’ fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni
interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro
risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli
enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi
di esecuzione.
Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:
- a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala
non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e
censimento di tutte le interferenze;
- b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle
singole interferenze;
- c) progetto dell’intervento di risoluzione della singola
interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere
redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza
stessa.
Articolo 15
Elenco dei prezzi unitari.
- Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte
integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi
unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi
che determinano almeno il 75 per cento dell’importo globale
dell’opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti
nell’area interessata, attraverso i quali saranno parimenti
determinati i restanti prezzi.
Le analisi suddette devono essere condotte:
- a) applicando alle quantita’ di materiali, mano d’opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita’ unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per
cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali di appalto;
- c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell’appaltatore.
Articolo 16
Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
- Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle
quantita’ delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato
“Elenco Prezzi unitari” di cui d’art. 15.
- In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il
computo metrico estimativo puo’ prevedere le somme da accantonare per
eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto
d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.
- Il risultato del computo metrico estimativo e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo
schema descritto nel seguito.
- Nel quadro economico confluiscono:
- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all’articolo 11, comma 6, del presente
allegato;
- b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee
guida relative;
- c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
- d) l’accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- e) l’importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di
aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
- f) l’importo dedotto da una percentuale determinata sulla base
delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e
direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
- g) l’importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche’
dagli utili della funzione propria di contraente generale o
concessionario dell’opera, in misura percentuale non inferiore al sei
per cento e non superiore all’otto per cento; le predette percentuali
sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia
globale di cui all’articolo 176, comma 18, del codice;
- h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
nei quadri economici degli interventi ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 5 del codice;
- i) tutti gli oneri fino al collaudo.
Articolo 17
Cronoprogramma.
- Il progetto definitivo e’ corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale
(nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l’importo degli
stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
- Il cronoprogrammma e’ composto:
- a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita’
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu’ generale oggetto
del progetto fino alle piu’ elementari attivita’ gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilita’, dei costi e
dei tempi;
- b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all’impresa, in sede di
capitolato speciale d’appalto, dell’obbligo di presentazione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi
costruttive intermedie, con la indicazione dell’importo dei vari
stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze
temporali contrattualmente previste.
- Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Articolo 18
Schema di contratto e Capitolato speciale.
- Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente allegato e dal capitolato generale le clausole dirette a
regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in
rapporti tra l’alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la
direzione lavori e l’esecutore con particolare riferimento a:
- a) termini di esecuzione penali e pareri;
- b) programma di esecuzione delle attivita’;
- c) sospensione o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell’appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche e modalita’ di attuazione del monitoraggio
ambientale anche per le fasi di post-operam;
- i) specifiche modalita’ e termini di collaudo;
- l) modalita’ di soluzione delle controversie.
- Allo schema di contratto e’ allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del
singolo contratto.
- Il capitolato speciale e’ diviso in due parti, la prima delle
quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda la
specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in
dettaglio:
- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) nella seconda parte le modalita’ di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita’
di prove, nonche’, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da
presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di
laboratorio, nonche’ le modalita’ di approvazione da parte dell’alta
vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
- Il capitolato contiene, altresi’, l’obbligo per l’aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualita’ di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione dell’alta vigilanza e
della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le
condizioni, sequenze, modalita’, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi
delle attivita’ di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
- Il piano dovra’ definire:
- a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
- b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita’.
- Per gli interventi il cui corrispettivo e’ previsto a corpo il
capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare
complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote
sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in
corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati
anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in
corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali
cosi’ definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita.
- Per gli interventi il cui corrispettivo e’ previsto a misura, il
capitolato speciale precisa l’importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee,
desumendo dal computo metrico-estimativo.
- Ai fini della disciplina delle varianti la verifica
dell’incidenza delle eventuali variazioni e’ desunta dagli importi
netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalita’ di cui ai commi 6 e 7.
- Il capitolato speciale descrive modalita’, contenuti e tempi di
esecuzione del progetto esecutivo.
- Il capitolato speciale prescrive l’obbligo per il contraente
generale di presentare un cronoprogramma in sede d’offerta (di cui
all’art. 17) e, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione, nonche’ l’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E’ data
facolta’ di prevedere, in sede di capitolato speciale d’appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
- Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal cronoprogramma di cui all’art. 17.
Sezione III
Progetto esecutivo
Articolo 19
Documenti componenti il progetto esecutivo.
- Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte
le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento
da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonche’ i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto e’ redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonche’ delle prescrizioni di cui alla conferenza di
servizi di cui all’articolo 166 del codice. Il progetto esecutivo e’
composto dai seguenti documenti:
- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento;
- g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
- h) progetto di monitoraggio ambientale;
- i) computo metrico estimativo.
Articolo 20
Relazione generale del progetto esecutivo.
- La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il
progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le
modalita’ di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
- La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri
seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal
progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilita’ di imprevisti.
- La relazione illustra altresi’ la struttura dell’organizzazione
prevista per l’attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la
definizione delle figure responsabili, nonche’ l’organizzazione, le
modalita’ ed il programma stabilito per l’adozione del sistema di
gestione ambientale dei cantieri e l’eventuale certificazione ISO
14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.
- La relazione contiene l’attestazione della rispondenza al
progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla
compatibilita’ ambientale ed alla localizzazione dell’opera; contiene
le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle
indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.
Articolo 21
Relazioni specialistiche – Progetto di monitoraggio ambientale e
manuale di gestione ambientale.
- Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni
specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino
puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate
e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
- Le relazioni contengono l’illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in
sede di progettazione esecutiva.
- Il progetto esecutivo comprende inoltre:
- a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto
esecutivo, che dovra’ fornire i rapporti contenenti gli esiti delle
indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del
progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali
integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i
formati e le modalita’ sono quelli stabiliti nelle linee guida per il
monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
- b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere
redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal
Sistema EMAS (Regolamento (CE)n. 761/2001) o da altri sistemi
asseverati dai Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Articolo 22
Elaborati grafici del progetto esecutivo.
- Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti
piu’ idonei, sono costituiti:
- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle
opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini
eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita’ esecutive di
dettaglio;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie
per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la
esigenze di cui all’articolo 11, comma 6, del presente allegato;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
- Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al
doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da
consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.
Articolo 23
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
- I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
- I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la
definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto
generale e particolare, in modo da escludere la necessita’ di
variazioni in corso di esecuzione.
- I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte
le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la funzionalita’ dell’impianto stesso,
nonche’ consentire di determinarne il prezzo.
- La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e’
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili
al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
- I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle
modalita’ di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita’.
- Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche’ i
tracciati delle armature per la precompressione;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentire l’esecuzione;
- b) la relazione di calcolo contenente:
1) l’indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita’ e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalita’ di esecuzione qualora necessarie;
3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
- Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle
terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
- Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta
e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche
necessarie;
- b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni
impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative
dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Articolo 24
Piano di manutenzione dell’opera.
- Il piano di manutenzione e’ il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l’attivita’ di manutenzione dell’intervento comprese le opere
connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel
tempo la funzionalita’, le caratteristiche di qualita’, l’efficienza
ed il valore economico.
- Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all’importanza e alla specificita’ dell’intervento, ed e’
costituito dai seguenti documenti operativi:
- a) il manuale d’uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.
- Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti piu’
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere
all’utente di conoscere le modalita’ di fruizione del bene, nonche’
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu’ possibile i
danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
- Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:
- a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalita’ di uso corretto.
- Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti piu’ importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere
riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull’ambiente, comprese le
opere di mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita’ tecnologiche, alle caratteristiche dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per
la corretta manutenzione nonche’ per il ricorso ai centri di
assistenza e di servizio.
- Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
- a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento
manutentivo;
- d) il livello delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
- Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e
di interventi da eseguire, a cadenza temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro
sottoprogrammi:
- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogranma dei controlli, che definisce il programma
delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo
di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione,
al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene;
- d) il sottoprogramma relativo all’attivita’ di monitoraggio
ambientale post-opera, per l’esecuzione di quanto indicato nel
progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.
- Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura
del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell’intervento, al controllo ed alla verifica di validita’, con gli
eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l’esecuzione dei lavori.
Articolo 25
Piani di sicurezza e di coordinamento.
- I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione
delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
- I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle
attivita’ lavorative con la specificazione di quelle critiche, la
stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente
la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu’ soggetti prestatori
d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani
sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da
tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle
prescrizioni in esso contenute.
Articolo 26
Computo metrico-estimativo definitivo.
- Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l’aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto
definitivo, per le sole parti d’opera computate a misura che avessero
subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di
eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate
a corpo soggette a variazioni a termini di contratto.
Sezione IV
Validazione dei progetti
Articolo 27
Finalita’ della verifica.
- La verifica di cui all’articolo 112 del codice, di seguito
denominata anche validazione, e’ finalizzata ad accertare la
sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di
appaltabilita’, nonche’ la conformita’ dello stesso alla normativa
vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore
provvede altresi’, ove necessario con il supporto di consulenti
esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita’
del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal
progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze
funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
- La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:
- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti;
- c) i presupposti per la qualita’ dell’opera nel tempo;
- d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso;
- e) la possibilita’ di ultimazione dell’opera entro i termini
previsti.
Articolo 28
Verifica attraverso strutture tecniche dell’amministrazione.
- La stazione appaltante provvede all’attivita’ di verifica della
progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui puo’ avvalersi ai sensi dell’articolo 143,
comma 11, del codice.
- Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l’attivita’
di verifica dei progetti sono:
- a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unita’
tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di
Tipo B;
- b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
l’unita’ tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un
sistema di gestione per la qualita’ ove il progetto sia stato redatto
da progettisti interni.
- Per sistema di gestione per la qualita’, ai fini di cui al comma
1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN
ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente allegato le strutture tecniche dell’amministrazione sono
esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.
- Ferme restando le competenze del Ministero per le attivita’
produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio
tecnico centrale, e’ organo di accreditamento delle unita’ tecniche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme
europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi
di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico
predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di
accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalita’ di
cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico
possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle
disposizioni di cui al comma 4 l’accreditamento dell’organismo di
ispezione di Tipo B e l’accertamento del sistema di gestione per la
qualita’ coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti
all’European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di
certificazione, accreditati da enti partecipanti all’European
Cooperation for Accreditation (EA).
Articolo 29
Verifica attraverso strutture tecniche esterne all’amministrazione.
- Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo
precedente, comma 1, nonche’ nei casi di carenza di adeguate
professionalita’ in organico, accertata ai sensi dell’articolo 10,
comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso
responsabile del procedimento, con le modalita’ previste dal codice,
affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai
seguenti soggetti:
- a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20
milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti
all’European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di
ispezione di Tipo A;
- b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro:
ai soggetti di cui alla lettera a);
ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f),
g), h), del codice che dovranno disporre di un sistema interno di
controllo di qualita’, dimostrato attraverso il possesso della
certificazione di conformita’ alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata
da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti
all’European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione
dovra’ essere emessa in conformita’ ad apposite linee guida
predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello
europeo in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano
tecnico procedurale tra le attivita’ ispettive ed altre attivita’ con
queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver
costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all’attivita’ di verifica dei progetti e in cui sia accertata
mediante la certificazione l’applicazione di procedure che ne
garantiscano indipendenza ed imparzialita’; i predetti soggetti
dovranno altresi’ dimostrare, in relazione alla progettazione del
singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di
incompatibilita’ di cui al comma 5 dell’articolo 31 e di non avere in
corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresi’
impegnarsi per iscritto al momento dell’affidamento dell’incarico, a
non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i
due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.
- Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare
di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara per l’affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica,
individuati dalla stazione appaltante come previsto all’art. 31.
Articolo 30
Disposizioni generali.
- Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle
attivita’ di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto
dalla Tabella B6 voce “validazione progetto” del D.M. 4 aprile 2001
del Ministro della giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001) e suoi aggiornamenti.
- L’attivita’ di verifica della progettazione, con esclusione
dell’attivita’ di verifica relativa ai livelli di progettazione
verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni
all’Amministrazione, e’ affidata unitariamente.
- Il responsabile del procedimento individua, negli atti di gara,
le modalita’ ed i criteri, anche a campione, di verifica degli
elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto
affidatario i documenti di riferimento per la verifica.
- Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di
verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di
programmazione.
- L’affidamento dell’incarico esterno di verifica e validazione e’
incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della
progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione
lavori e del collaudo.
- Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del
soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica, con le procedure di
cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita’ di progettazioni
analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli
incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
- Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica e’ munito di
adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto
all’articolo 37.
Articolo 31
Requisiti per la partecipazione alle gare per l’affidamento delle
attivita’ di verifica.
- Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi
per la partecipazione alle procedure di affidamento della attivita’
di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
- a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli
ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non
inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto dei servizi di
verifica;
- b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di
importo almeno pari a quello oggetto dell’appalto da affidare e di
natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si
intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti
raggruppamenti di tipologia di interventi:
– organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
– opere per la mobilita’ su gomma e ferro;
– opere relative al ciclo intergrato dell’acqua;
– opere fluviali e marittime;
– opere impiantistiche;
– opere di impatto ambientale, di bonifica e di
ecocompatibilita’.
- Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente
Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo’ essere
anche riferito ad attivita’ di progettazione, direzione lavori e
collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 puo’ essere
soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi
analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori
per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da
affidare.
- Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua
in sede di offerta le figure professionali alle quali sara’ affidato
l’incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono
essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020.
- Alle procedure di affidamento delle attivita’ di verifica
possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti,
accreditati da enti partecipanti all’European Cooperation for
Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020, di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h),
del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 29, comma
1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come
organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i
soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione
temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti
minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari
al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei
requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei
requisiti stessi.
- Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve
partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente ne’
alla gara per l’affidamento della progettazione ne’ alla redazione
della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato
dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del
procedimento comporta l’esclusione per 5 anni dalle attivita’ di
verifica e, a tale fine, e’ comunicato a organismi di accreditamento.
Articolo 32
Procedure di gara.
- L’affidamento della attivita’ di validazione avviene ai sensi
dell’articolo 164, comma 2, del codice, con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:
- a) prezzo;
- b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;
- c) caratteristiche e modalita’ del servizio e delle prestazioni.
- Per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica
puo’ essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice
dell’appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero
un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo
106 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.
- Dell’avvenuto affidamento e’ data pubblicita’.
Articolo 33
Principi generali delle verifiche ai fini della validazione.
- La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto
delle disposizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
– progetto preliminare costituito dai documenti di progetto
descritti nella Sezione I – Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
– progetto definitivo costituito dai documenti progettuali
descritti alla Sezione II – Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
del presente atto.
- Gli aspetti del controllo sono:
- a) completezza della documentazione progettuale;
- b) contenuto degli elaborati;
- c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- d) controllo incrociato tra gli elaborati;
- e) affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento.
- a) Completezza della documentazione progettuale
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della
sussistenza dell’obbligo normativo di sottoporre a particolari
verifiche il progetto e verifica dell’esistenza di quanto prescritto
dalle normative vigenti;
- b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche
in relazione alla documentazione di riferimento al fine di
raggiungere un’univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle
opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni
contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita’ e quantita’ dei materiali);
- e) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
Univoca definizione dell’opera negli elaborati grafici, nelle
relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita’ riportate nei
computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati
progettuali e computi metrici estimativi;
congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra
descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;
- d) Controllo incrociato fra elaborati.
– Verifica dell’assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la
medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline
distinte;
– verifica dell’assenza di eventuali incongruenze all’interno della
singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o
diversi tra di loro;
- e) Affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento.
– Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle
ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della
progettazione;
– rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle
soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e
alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle
specifiche fornite dal committente;
– attuabilita’ delle soluzioni proposte per quanto riguarda la
cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle
funzionalita’ dell’opera, comparando il progetto con altri simili
gia’ realizzati e sperimentati;
– verifica dell’attendibilita’ delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti
di calcolo e ai livelli di sicurezza per l’analisi del comportamento
delle opere provvisionali e definitive;
– verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle
indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle
illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle
opere;
– rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
– verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi
preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche’ di eventuali
altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da
norme italiane e/o internazionali;
– rispondenza dell’intervento a quanto previsto dal decreto
legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto legislativo 19
novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese
le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;
– rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con
l’avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei
tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel
capitolato speciale d’appalto.
- A conclusione delle attivita’ di verifica viene redatto un
rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione
e dagli ispettori. Il rapporto attesta l’esito finale della verifica.
Articolo 34
Estensione del controllo e momenti della verifica.
- Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al
livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento
della attivita’ di validazione; i capitolati da redigersi dal
soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalita’ di
validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione
alla natura e complessita’ dell’opera.
- In presenza di elevata ripetitivita’ di elementi progettuali e/o
di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia’
oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi,
metodi di controllo “a campione” e/o di “comparazione”. Il metodo a
campione prevede comunque l’analisi della concezione di tutti gli
elementi ritenuti fondamentali, con l’esclusione di quelli che non
rispondono a criteri di criticita’; in ogni caso delle scelte sopra
citate dovra’ essere fornita opportuna giustificazione nella
pianificazione dell’attivita’ di controllo.
- Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attivita’ di
controllo successiva puo’ essere svolta sulle parti costituenti
modifica o integrazione della documentazione progettuale gia’
esaminata.
- Le verifiche devono essere effettuate sul livello di
progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e
complessita’ dell’opera e delle modalita’ di affidamento
dell’appalto, il responsabile del procedimento puo’ disporre
l’effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli
di progettazione, pianificando l’attivita’ di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di
approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
- Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati
della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento
anche nell’attivita’ di verifica delle perizie di variante in corso
d’opera.
- Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica deve essere
documentato attraverso la redazione di appositi verbali.
Articolo 35
Le modalita’ di validazione.
- La validazione del progetto posto a base di gara e’ espressa
mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del
procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai
fini della validazione da parte dell’organismo di controllo e quelli
dell’esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione
delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del
direttore dei lavori laddove nominato.
- In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto
agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione
o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto
previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
- Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi
dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
Articolo 36
Le responsabilita’.
- Nei limiti delle attivita’ di verifica di cui all’articolo 33,
il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto
validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita’
o la sua utilizzazione.
- Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica che sia
inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal
contratto di servizi e’ tenuto a risarcire i danni derivanti al
soggetto aggiudicatore in conseguenza dell’inadempimento ed e’
escluso per i successivi 5 anni dalle attivita’ di verifica. Nel caso
in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del
soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della
copertura assicurativa di cui all’articolo 37 e, in caso di colpa
grave, lo stesso e’ sottoposto alle responsabilita’ disciplinari
previste dall’ordinamento di appartenenza.
- L’atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il
concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento
dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti
di cui al comma 4 dalle conseguenti responsabilita’.
- L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici e’ accompagnata dalla dichiarazione
con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita’ di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonche’ di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
stessa dichiarazione contiene altresi’ l’attestazione di avere
effettuato una verifica della disponibilita’ della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonche’ della disponibilita’
di attrezzature adeguate all’entita’ e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.
Articolo 37
Le garanzie.
- Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica deve essere
munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dall’attivita’ di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
- a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di
validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere
durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da
parte della stazione appaltante;
- b) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di
verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la
polizza medesima dovra’ avere durata fino alla approvazione del
progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
- c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non
inferiore al 5 per cento del valore dell’opera, con il limite di
dieci milioni di euro;
- d) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di validazione sia
coperto da una polizza professionale generale per l’intera attivita’,
detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui
ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
- Il premio relativo a tale copertura assicurativa e’ a carico
della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato
dell’attivita’ di verifica, mentre sara’ a carico del soggetto
affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.
Sezione V
Norme in Materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico
Articolo 38
Disposizioni in materia di verifica preventiva dell’interesse
archeologico.
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere
sottoposte all’applicazione della parte II, capo III, titolo IV del
codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi ivi
stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell’ambito di
applicazione del citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori.
- In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la
richiesta del Soprintendente di sottoposizione dell’intervento alla
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui
all’articolo 95, comma 3, del codice, e’ ridotto a trenta giorni. La
richiesta di approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo
periodo, del suddetto articolo e’ ammessa una sola volta.
- Nelle more della procedura di cui all’articolo 96 del codice, il
soggetto aggiudicatore puo’ approvare e sottoporre alla deliberazione
del CIPE il progetto preliminare dell’opera, a condizione che l’esito
delle indagini archeologiche in corso consenta la localizzazione
dell’opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di
individuarne un’idonea localizzazione. Il Direttore regionale, sulla
base dell’istruttoria condotta dal Soprintendente competente,
riferisce sull’interesse archeologico del sito al Ministro per i beni
e le attivita’ culturali, ai fini dell’approvazione del progetto
preliminare ai sensi dell’articolo 165 del codice.
- Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto
preliminare con le procedure di cui al presente codice, parte II,
titolo III, capo IV, e la localizzazione dell’opera avvenga sulla
base del progetto definitivo, le norme di cui alla presente sezione
si applicano anche al progetto definitivo.
Allegato XXII
MODELLO DI CUI ALL’ARTICOLO 189
Parte di provvedimento in formato grafico