La sentenza in esame permette all’interprete di soffermarsi sull’importante tema della legittimatio ad causam in riferimento alla contestazione di un titolo edilizio da parte del proprietario di un immobile. Tema sul quale la giurisprudenza si esprime nel senso che tale legittimatio è data dal collegamento stabile tra l’immobile del ricorrente e il sito interessato alla realizzazione del manufatto.
Con la precisazione che l’interesse ad agire per il proprietario/vicino sussiste ogniqualvolta l’intervento edilizio/urbanistico incida negativamente sul bene di proprietà del ricorrente/vicino, così da comprometterne la fruizione, o il valore del bene stesso.
Se, in linea generale, dunque, l’interesse a ricorrere nel processo amministrativo è caratterizzato dagli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui al citato art. 100 c.p.c., in materia edilizia la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4643; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2012 n. 4088; C.G.A. Regione Sicilia 4 giugno 2013, n. 553) ha da tempo specificato che:
— la c.d. “vicinitas”, cioè la una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, è sufficiente a radicare la legittimazione del confinante;
— non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione in quanto la realizzazione di interventi che comportano un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio che è pregiudizievole “in re ipsa” in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazione (traffico, rumore), dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile;
— ciò esime, di norma, il Giudice da qualsiasi necessità di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o non un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione.
Riferimenti: