Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si sofferma sulla qualificazione giuridica da assegnarsi, ai fini del rilascio o meno del titolo edilizio, al cd. muro di cinta, cioè al muro posto sul confine ed avente funzione di separazione e difesa dei distinti lotti di proprietà.
Il quadro normativo sul punto non è chiaro: il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, invero, non contiene indicazioni dirimenti. Non si rinviene ivi se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione – ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 10 – ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’art. 22 del medesimo D.P.R. (in seguito: segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’ art. 19 L. n. 241/1990, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell’art. 49 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ).