Afferma nella sentenza in esame il Tar Toscana che il principio dell’accessione gratuita, in forza del quale alla scadenza della concessione demaniale le opere non amovibili realizzate dal privato concessionario restano acquisite allo Stato proprietario del suolo senza compenso o rimborso, non si presta a generalizzazioni. Di conseguenza esso deve ritenersi circoscritto all’effettiva cessazione del rapporto concessorio e non è operante in caso di rinnovo automatico della concessione.
Tale principio di diritto p di fondamentale importanza ai fini della corretta esegesi dell’art. 49, I comma, Cod. Nav. secondo cui: “salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
Orbene il principio dell’accessione gratuita, che p fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti, deve ritenersi disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento all’effettiva cessazione – e non alla mera scadenza – del rapporto concessorio così da assicurare, in tal caso, che le opere “non amovibili”, destinate a restare sul territorio, o ad essere rimosse con inevitabile distruzione, tornino nella piena disponibilità dell’ente proprietario del suolo, a fini di corretta gestione di quest’ultimo (quando non più in uso del concessionario) per finalità di interesse pubblico.
Siffatta esigenza non può ravvisarsi quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico, o preordinato in antecedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del “nomen iuris”, come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità.
Riferimento;
Tar Toscana, Firenze, sez. III, 27/09/2017, n. 1103