STATO E REGIONI IN TEMPO DI PANDEMIA

Prof. Mario Bassani

Si sta discutendo, anche con l’intervento di autorevoli giuristi, sui criteri seguiti e sugli strumenti idonei a proteggere dalla diffusione di morbi presenti nel territorio nazionale ed anche nel resto del mondo quando, come nell’attualità di pandemia, il Paese si trova ad affrontare una drammatica evenienza sanitaria.

Il dibattito nasce dalla interpretazione del testo riformato degli articoli 117 e 118 della Costituzione sulla ripartizione dei poteri legislativi e regolamentari fra Stato e Regioni.

Taluno ritiene che le iniziative promosse dalle Regioni a statuto ordinario e autonomo, come pure le Province di Trento e Bolzano, hanno potestà esclusiva, o quanto meno concorrente, nel potere legislativo nella materia della salute pubblica e con essa di contrasto alla pandemia. Di contro, viene rilevato che le misure di contrasto competono allo Stato trattandosi di materia riferita alla profilassi internazionale nella previsione dell’articolo 117 Cost. cit. comma 2, lettera q, in quanto la dichiarazione di stato pandemico prodotto dal virus Sars-Covid-19 promana dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità – OMS come caso di profilassi internazionale.

E’ infatti noto che le Regioni tendono ad ampliare i limiti dei poteri ad esse attribuiti. Si prenda ad esempio la materia di governo del territorio, che viene dilatata oltre il limite dell’urbanistica per interferire nel potere regolamentare dei comuni nella materia dell’edilizia.

Venendo ora alla ripartizione di poteri, è sorta una questione portata avanti la Corte Costituzionale con l’impugnazione da parte del Governo della legge 9 dicembre 2020 n. 11 della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – di seguito Valle d’Aosta – avente per oggetto misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 da adottare per contrastarne la diffusione nel proprio territorio.

Con l’impugnazione il Governo deduce la violazione dell’articolo 117 Cost, secondo e terzo comma, lettera q, sul rilievo che neppure lo statuto speciale della Regione Valle d’Aosta conferisce ad essa poteri di legislazione esclusiva nella materia considerata con provvedimenti legislativi e regolamentari anche se si riconducono a igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica di competenza regionale.

Impostazione contestata dalla Regione argomentando che le misure adottate non si riferiscono a profilassi derivanti dalla dichiarazione di pandemia e dalle pattuizioni intervenute in sede internazionale, ma bensì ad individuare presidi e strumenti di protezione per la tutela della sanità pubblica.

La sentenza della Corte, pubblicata il 12 maggio 2021 con il numero 37, affronta in via preliminare il potere regolamentare attuativo di norme primarie e i limiti e facoltà di disapplicazione da parte del giudice ordinario, ma trattasi di un tema che richiede una trattazione a parte. Quel che conta rilevare in queste note è la motivazione a supporto della decisione di difetto di potere legislativo in tema di contrasto della pandemia della Regione Valle d’Aosta, e di tutte le Regioni anche a statuto autonomo, come pure per le Province di Trento e di Bolzano.

Si legge nella sentenza che in presenza di competenza esclusiva dello Stato nel contrasto non spetterebbe al legislatore regionale introdurre un meccanismo che diverge da quello progettato dalla legge dello Stato quale sia in concreto il grado, sia legislativo o amministrativo, di siffatta divergenza.

Le motivazioni della sentenza sono ampie e approfondite e lo scopo dei queste note è diretto a evidenziare, sia pure in sintesi, che la pretesa autonomia regionale deve cedere di fronte a puntuali precetti costituzionali come individuati dal giudice delle leggi, soprattutto quando sono evidenti fenomeni di disuguaglianza fra le Regioni e fra i cittadini stessi, o con diversi criteri di tutela e di contrasto. Questo accade anche quando con immotivate o fragili motivazioni vengono protette categorie in luogo di altre, o stabiliti differenti prescrizioni comportamentali.

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