Articolo introduttivo sulla legge di delega per il recepimento delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852 in materia di R I F I U T I

Avv. Massimo Medugno. Direttore Assocarta; Dott. Massimo Ramunni. Vice direttore Assocarta; Avv. Tiziana Ronchetti. Esperta in diritto ambientale.

Con la legge di delegazione europea 2018 inizia l’iter per il recepimento delle Direttive Ue 2018/851 e 2018/852 in materia di rifiuti.

La Legge 4 ottobre 2019, n. 117, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di Delegazione europea 2018”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019 n. 245, in vigore dal 2 novembre 2019, dedica ampio spazio al recepimento del recente pacchetto “economia circolare”, composto da quattro direttive che riscrivono le regole europee in materia di gestione dei rifiuti, con i seguenti articoli:

art. 14 criteri di recepimento della Direttiva n. 849/2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 5 luglio 2020)
art. 15 criteri di recepimento della Direttiva n. 850/2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020)
art. 16 criteri di recepimento della Direttiva Ue 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della Direttiva Ue 2018/852 che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (termine di recepimento è fissato al 5 luglio 2020.

In questa sede, tratteremo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 16, sui principi e criteri per l’attuazione della Direttiva Ue 2018/851 che, oltre ad innalzare gli obiettivi di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, riscrive la responsabilità del produttore e disciplina con l’art. 6, par. 2, il tema caldo e attualissimo dell’EoW, anticipando una soluzione per affrontare il blocco autorizzativo (conseguenza della nota sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1229), ormai superato dall’approvazione della Legge n. 128/2019 di conversione D.L. 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, di cui scriveremo più avanti[1].

La Direttiva, come dicevamo, dà grande enfasi al raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, prevedendo in particolare che:

entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
entro il 2035 a preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

Anche la Direttiva 2018/852 sui rifiuti da imballaggio prevede l’innalzamento dei relativi obiettivi di recupero e riciclo. In particolare:

entro il 31.12.2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
entro il 31.12.2025 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 50 % per la plastica;

ii) 25 % per il legno;

iii) 70 % per i metalli ferrosi;

iv) 50 % per l’alluminio;

v) 70 % per il vetro;

vi) 75 % per la carta e il cartone;

entro il 31.12.2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato:
entro il 31.12.2030 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 55 % per la plastica;

ii) 30 % per il legno;

iii) 80 % per i metalli ferrosi;

iv) 60 % per l’alluminio;

v) 75 % per il vetro;

vi) 85 % per la carta e il cartone.

Pertanto, a partire da una sintetica trattazione sui contenuti innovativi delle due direttive, ci soffermeremo sugli aspetti più significativi dei principi e dei criteri di delega per il loro recepimento.

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva Ue 2018/851 e della Direttiva Ue 2018/852, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 1, comma 1, anche principi e criteri direttivi specifici che verranno approfonditi, seguendo l’ordine degli argomenti dello stesso articolo 16, comma 1, lettere da a) ad n), come di seguito riepilogato:

lettera a) Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore
lettera b) Modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti
lettera c) Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni
lettera d) Razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario
lettera e) Riformare la disciplina della qualifica di rifiuto
lettera f) Garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti
lettera g) Garantire  il raggiungimento dei nuovi obiettivi di raccolta e riciclo
lettera h) Biodegradabilità e compostabilità dei rifiuti
lettera i) Riformare la disciplina della prevenzione della formazione di rifiuti
lettera l) Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo
lettera m) Razionalizzazione del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali
lettera n) Disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti

Dedicheremo, infine, uno specifico approfondimento ai contenuti della Direttiva 904/2019 sulle materie plastiche monouso ed alla stessa definizione di “plastica”.

[1] v. Atto Camera n. 2203: Disegno di legge: S. 1476. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (approvato dal Senato) (2203).

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