Avv. Massimo Medugno. Direttore Assocarta; Dott. Massimo Ramunni. Vice direttore Assocarta; Avv. Tiziana Ronchetti. Esperta in diritto ambientale.
Con la legge di delegazione europea 2018 inizia l’iter per il recepimento delle Direttive Ue 2018/851 e 2018/852 in materia di rifiuti.
La Legge 4 ottobre 2019, n. 117, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di Delegazione europea 2018”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019 n. 245, in vigore dal 2 novembre 2019, dedica ampio spazio al recepimento del recente pacchetto “economia circolare”, composto da quattro direttive che riscrivono le regole europee in materia di gestione dei rifiuti, con i seguenti articoli:
art. 14 | criteri di recepimento della Direttiva n. 849/2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 5 luglio 2020) |
art. 15 | criteri di recepimento della Direttiva n. 850/2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020) |
art. 16 | criteri di recepimento della Direttiva Ue 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della Direttiva Ue 2018/852 che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (termine di recepimento è fissato al 5 luglio 2020. |
In questa sede, tratteremo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 16, sui principi e criteri per l’attuazione della Direttiva Ue 2018/851 che, oltre ad innalzare gli obiettivi di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, riscrive la responsabilità del produttore e disciplina con l’art. 6, par. 2, il tema caldo e attualissimo dell’EoW, anticipando una soluzione per affrontare il blocco autorizzativo (conseguenza della nota sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1229), ormai superato dall’approvazione della Legge n. 128/2019 di conversione D.L. 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, di cui scriveremo più avanti[1].
La Direttiva, come dicevamo, dà grande enfasi al raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, prevedendo in particolare che:
entro il 2025 | la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso; |
entro il 2030 | la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso; |
entro il 2035 | a preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso. |
Anche la Direttiva 2018/852 sui rifiuti da imballaggio prevede l’innalzamento dei relativi obiettivi di recupero e riciclo. In particolare:
entro il 31.12.2025 | almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; |
entro il 31.12.2025 | saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 50 % per la plastica; ii) 25 % per il legno; iii) 70 % per i metalli ferrosi; iv) 50 % per l’alluminio; v) 70 % per il vetro; vi) 75 % per la carta e il cartone; |
entro il 31.12.2030 | almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato: |
entro il 31.12.2030 | saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 55 % per la plastica; ii) 30 % per il legno; iii) 80 % per i metalli ferrosi; iv) 60 % per l’alluminio; v) 75 % per il vetro; vi) 85 % per la carta e il cartone. |
Pertanto, a partire da una sintetica trattazione sui contenuti innovativi delle due direttive, ci soffermeremo sugli aspetti più significativi dei principi e dei criteri di delega per il loro recepimento.
Nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva Ue 2018/851 e della Direttiva Ue 2018/852, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 1, comma 1, anche principi e criteri direttivi specifici che verranno approfonditi, seguendo l’ordine degli argomenti dello stesso articolo 16, comma 1, lettere da a) ad n), come di seguito riepilogato:
lettera a) | Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore |
lettera b) | Modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti |
lettera c) | Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni |
lettera d) | Razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario |
lettera e) | Riformare la disciplina della qualifica di rifiuto |
lettera f) | Garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti |
lettera g) | Garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi di raccolta e riciclo |
lettera h) | Biodegradabilità e compostabilità dei rifiuti |
lettera i) | Riformare la disciplina della prevenzione della formazione di rifiuti |
lettera l) | Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo |
lettera m) | Razionalizzazione del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali |
lettera n) | Disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti |
Dedicheremo, infine, uno specifico approfondimento ai contenuti della Direttiva 904/2019 sulle materie plastiche monouso ed alla stessa definizione di “plastica”.
[1] v. Atto Camera n. 2203: Disegno di legge: S. 1476. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” (approvato dal Senato) (2203).