Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si sofferma sul tema della responsabilità civile della P.A. osservando come, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione non consegua automaticamente all’annullamento giurisdizionale di un suo provvedimento, essendo altresì necessaria la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa e del dolo dell’amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito.
Peraltro, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento e/o comportamento illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare la illiceità della condotta tenuta dall’amministrazione pubblica, quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione stessa l’onere di dimostrare che si è trattato di errore scusabile.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo
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