Intervenuto in tema di “farmaci” il Consiglio di Stato nella sentenza in esame osserva come l’art. 3, comma 130, L. n. 549 del 1995 abbia previsto che un farmaco generico possa ottenere la medesima classificazione dell’originator purché sia offerto un prezzo almeno del 20% inferiore a quello del farmaco originatore.
Nel ripercorrere il quadro normativo di riferimento si precisa ancora che con l’art. 7 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 è entrato nel nostro ordinamento un nuovo sistema vincolato di rimborso del prezzo al pubblico dei farmaci di classe A, basato sul prezzo di riferimento per cui il Servizio sanitario nazionale rimborsa fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile sul mercato.
Prezzo dei medicinali generici e garanzie di risparmio per il S.S.N.
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