In sentenza il Consiglio di Stato si sofferma sulla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 104 del 2010 secondo cui: <<In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’ articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29>>.
Si osserva, in merito, in sentenza, come, secondo la giurisprudenza, tale disposizione – nella parte in cui dispone che in nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati – deve essere innanzitutto riferita a tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o di parere obbligatorio, cosicché al G.A. risulta inibito di dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888; Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2015, n. 3813, n. 3811 e n. 3797).
Il G.A. non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega Accedi. Non sei un membro? Registrati