Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in linea generale, la pretermissione della pianificazione attuativa che sia imposta da un P.R.G. (a mezzo, in particolare, di un Piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata) configuri una fattispecie eccezionale che consegue solo alla comprovata ricorrenza, nel lotto interessato, dei caratteri propri del cd. “fondo intercluso” (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5488; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6229).
In sostanza, il soggetto interessato a procedere ad attività di costruzione senza la previa predisposizione degli strumenti attuativi richiesti dalla locale disciplina urbanistica ha l’onere di dimostrare che il proprio terreno è l’unico a non essere ancora stato edificato nell’ambito di una zona dotata di tutte le opere di urbanizzazione nella misura individuata dalla normativa di settore e dal locale P.R.G. come standard minimo.
Attività edilizia e disciplina del lotto intercluso
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