Espropriazione per pubblica utilità e riparto di giurisdizione

Adito in tema di espropriazione per pubblica utilità il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, sottolinea come la giurisdizione sulla quantificazione dell’indennizzo appartenga al Giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 104/2010.
In numerose pronunce la Suprema Corte ha osservato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
In Cass. civ., sez. un., n. 15283 del 2016 si è sostenuto che appartiene al Giudice Ordinario anche la controversia avente ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al precedente comma 1, secondo un’interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori” (dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di Appello).

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