Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in tema di apprezzamento dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformazione al giudicato, per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli da una sentenza, la giurisprudenza abbia più volte ribadito che la verifica deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; V, 7 gennaio 2009, n. 10), volto anche a escludere il riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello accertato, anche se conseguente o collegato (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462; Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247; Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 1999, n. 1964;).
Quando può dirsi sussistere una violazione del giudicato
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