Sulla natura giuridica e sull’operatività del provvedimento di ammonimento

Il Tar Milano nella sentenza in esame chiarisce la portata della norma di cui all’art. 7 D.L. n. 11 del 2009, convertito con L. n. 38 del 2009, che ha introdotto l’art. 612-bis cod. pen., disposizione che punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di persone care ovvero ancora da costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il reato, salvo particolari casi, è perseguibile a querela di parte.

Il successivo art. 8, ai commi primo e secondo, stabilisce poi che, invece di proporre querela, la vittima del reato può decidere di avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

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