Sinistri stradali e profili di responsabilità amministrativa dell’assicuratore

Il Consiglio di Stato interviene in una vicenda nella quale una società assicurativa aveva impugnato innanzi al G.A. di prime cure il provvedimento con cui la quale l’ISVAP (oggi IVASS) le aveva ingiunto il pagamento di una determinata somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria per avere immotivatamente disatteso l’obbligo di tempestiva formulazione dell’offerta risarcitoria, in violazione degli artt. 141 e 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) in occasione di un sinistro stradale all’esito del quale era deceduto un terzo trasportato.

Osserva il Consiglio di Stato come, a norma dell’art. 141, I, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209: «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo».

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