Danni dalla gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la giurisdizione spetta al G.A.

Afferma in sentenza il Tribunale di Trani come le controversie concernenti l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, aventi per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l’abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti, appartengano alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 104 del 2010 (e, in precedenza, ex art. 33, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato dall’art. 7 L. 205 del 2000), ogniqualvolta la pretesa risarcitoria sia ricollegata a un danno derivante in via immediata e diretta dall’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, inclusa l’ipotesi in cui sia contestata la cattiva o omessa gestione dei manufatti necessari al ciclo di tale raccolta (anche sotto il profilo della loro ubicazione, sorveglianza o custodia), ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sulla P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n. 22009/2017).

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