Precisa in sentenza l’adito Collegio di Palazzo Spada come l’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
In mancanza dell’atto di conferimento ovvero di autorizzazione e di svolgimento dell’attività, “(…) il compenso dovuto (…) deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
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