Intervenuto in una vicenda concernente la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali richiesti dagli eredi di un Vigile del Fuoco deceduto a causa dell’esposizione ad amianto patita in occasione del servizio lavorativo, osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente sia costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., sez. un,. n. 15350/2015).
Sul danno non patrimoniale in caso di morte cagionata da un illecito
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