La responsabilità civile della P.A. per i danni da ritardo

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato (tra l’altro) come la responsabilità civile della P.A. per i danni da ritardo debba essere configurata come responsabilità aquiliana e necessiti dei presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ..

La  giurisprudenza – pur a fronte di alcuni contrasti interpretativi – si è ormai assestata sulla non risarcibilità del cd danno da mero ritardo ritenendo che il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non possa essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, quindi, essere subordinato, tra l’altro, alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole, ovvero alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse.

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