Discrezionalità in tema di valutazione della professionalità dei Magistrati

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la valutazione di professionalità del Magistrato, di cui all’art. 11 d.lgs. n. 160 del 2006, delimitata, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, dal C.S.M. mediante la circolare n. 206991 in data 8 ottobre 2007, richiede che la valutazione compiuta dall’organo di governo autonomo debba ricostruire con completezza ed in forza di tutti i pareri e gli atti confluiti nel procedimento le qualità del magistrato.

Il giudizio di professionalità è un giudizio globale, unitario, che concerne la figura professionale del Magistrato in valutazione nel suo complesso, indipendentemente dalle circostanze di fatto a base della valutazione medesima, le quali costituiscono, in tale prospettiva, meri elementi cognitivi. Detta valutazione, in particolare, deve eseguirsi sulla scorta di criteri oggettivi (capacità, laboriosità, diligenza ed impegno), definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2016 ed integrati dalla disciplina consiliare.

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