Sulla natura giuridica dell’istituto della revocazione della sentenza

Il Consiglio di Stato, nella decisione in esame, si sofferma in tema di revocazione della sentenza.

Quanto al quadro normativo di riferimento l’art. 106 D.Lgs. n. 104/2010 dispone che “salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile”.

Ancora, l’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, l’ipotesi in cui (n. 4) “la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

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