Il Consiglio di Stato, nella decisione in esame, si sofferma in tema di revocazione della sentenza.
Quanto al quadro normativo di riferimento l’art. 106 D.Lgs. n. 104/2010 dispone che “salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile”.
Ancora, l’art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, l’ipotesi in cui (n. 4) “la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.