Osserva in sentenza il Tar Sicilia, Palermo, come sia consolidato principio di diritto quello secondo cui grava in capo all’istante – e non all’Amministrazione pubblica – il condono edilizio l’onere della prova quanto alla data di ultimazione delle opere abusive (per fruire del condono stesso – v. L. n. 47/1985; L. n. 724/1994; L. n. 326/2003).
Questo poiché solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.
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