Il Collegio di Palazzo Spada è adito in materia di abusivismo edilizio. Si consideri, preliminarmente, che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia, i poteri legislativi regionali sono ascrivibili alla competenza di tipo concorrente in tema di “governo del territorio”, e, avuto riguardo alla disciplina del condono edilizio – per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale – solo alcuni limitati contenuti di principio possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui all’art. 117 Costituzione, mentre per tutti i restanti profili deve riconoscersi al legislatore regionale un ruolo rilevante – ancor più ampio per le regioni a statuto particolare che, in base ai rispettivi statuti, hanno competenza esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia – di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo, ancorché nell’ambito dei principi legislativi da questo determinati (Corte Costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196; più di recente T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, 18 luglio 2018, n. 8132).
Limiti tecnici e giuridici all’applicabilità del c.d. terzo condono
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