Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato osserva come la responsabilità civile della P.A. per danno da ritardo consista in una tipica responsabilità extracontrattuale (art. 2 bis L. n. 241/1990).
Da ultimo Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730 ha affermato: <<Elementi strutturali della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivati al privato dalla ritardata emanazione di un provvedimento favorevole -anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 2 bis, comma 1, della L. n. 241 del 1990- sono quelli dettati dal paradigma generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ.>>.
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