Osserva in sentenza il Tar Bari come, nell’ambito dei concorsi universitari, dato il carattere ristretto della comunità scientifica, è assai frequente l’esistenza di rapporti tra componenti della Commissione e candidati, sicché costituisce approdo consolidato della giurisprudenza amministrativa la constatazione che “i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d’esame e i candidati, non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili” (v. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3276/2012; T.a.r. Toscana, Firenze, n. 236/2012 ) ed anche perché soddisfano esigenze di “approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti” (v.: Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5885/2010).
Concorsi universitari: la questione dei rapporti tra componenti della commissione e candidati
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