Quando può dirsi sussistente l’errore di fatto revocatorio

L’errore di fatto revocatorio sussiste – secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza qui in esame – solo se la decisione impugnata si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e purché tale errore non abbia costituito un punto controverso nel giudizio svoltosi (art. 106 D.Lgs. n. 104/2010).

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