Adito in materia di pubblici concorsi osserva il Collegio di Palazzo Spada come il quarto comma dell’art. 8 D.P.R. n. 487 del 1994 debba essere interpretato nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami, il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.
Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte – esplicitamente richiamata dall’articolo 7, comma 3, per i concorsi per soli esami- tuttavia la stessa non esclude che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami.
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