Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, richiama rapidamente i principi che regolano l’istituto dell’opposizione di terzo.
La norma dell’art. 108 D.Lgs. n. 104/2010 prevede che “un terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”.
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