Adito in materia di espropriazione per pubblica utilità il Consiglio di Stato si sofferma sulla corretta esegesi della norma di cui all’art. 49 D.P.R. n.327 del 2001 secondo cui che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
Ne consegue che i presupposti per poter legittimamente adottare il provvedimento di occupazione in discorso sono la strumentalità, la necessità e la provvisorietà.
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