Si precisa in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, come, nelle gare pubbliche, l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produca di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale.
La nomina deve invece essere effettuata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).
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