Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell’art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza eserciti non più un sindacato di legittimità ex post (come previsto dall’art. 159 del citato decreto nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.
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