Il Tar del capoluogo pugliese osserva in sentenza come, a seguito dell’introduzione dell’art. 2 bis L. n. 241 del 1990 (ad opera dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69) che ha espressamente riconosciuto la risarcibilità “del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, sono affiorate, sia pure in maniera non incontrastata, sempre più ampie aperture giurisprudenziali a favore del riconoscimento delle istanze risarcitorie legate dalla tardiva emanazione di un provvedimento autoritativo, a prescindere dal suo contenuto favorevole; riconoscendosi che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405; Tar Puglia, Bari, sez. I, 19 luglio 2013, n. 1148; contra Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406; Tar Lazio, Roma, sez. II, 19 luglio 2013, n. 7386), così lumeggiandosi una concezione del tempo quale autonomo bene della vita su cui il privato deve poter fare ragionevole affidamento al fine di orientare la propria libertà economica, indipendentemente dall’acquisizione del bene della vita reclamato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 23 aprile 2015, n. 2040; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182, Cons. Stato, 21 giugno 2013, n. 3405).
Inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo e risarcimento danni
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