Afferma in sentenza l’adito Tar Salerno come l’art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990 disponga che il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti abbia valore di silenzio rigetto e non di mero silenzio non significativo.
Ne deriva, pertanto, che non è azionabile il rimedio previsto dall’art. 117 D.Lgs. n. 104/2010 che prevede quale presupposto imprescindibile l’esistenza di un silenzio non significativo, il quale, a sua volta, implica l’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza.
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