Elementi rilevatori del mobbing nel pubblico impiego

Osserva in sentenza l’adito Tar Lazio – Roma come, ai fini della configurabilità del “mobbing” lavorativo (il termine “mobbing” deriva dal verbo in lingua inglese “to mob” – che significa assalire, prendere d’assalto, malmenare – e viene spesso utilizzato per indicare genericamente molestie morali sul luogo di lavoro), un costante orientamento giurisprudenziale, prescriva la necessità della sussistenza dei seguenti elementi:

  1. a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  2. b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  3. c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico- fisica e/o nella propria dignità;
  4. d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi..
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