Osserva il Tar Catanzaro nella sentenza in esame come debba ritenersi ormai superato l’orientamento che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica, ed alla irreversibile trasformazione del fondo che ad essa consegue, effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d’acquisto (T.a.r. Piemonte, Torino, sez. I, 10 maggio 2013, n. 607; T.a.r. Piemonte, Torino, sez. I, 30 agosto 2012, n. 985).
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