Adito in tema di operazioni elettorali (avuto particolare riguardo ad una vicenda inerente alle operazioni elettorali per il rinnovo di un Sindaco e di un Consiglio comunale) osserva il Consiglio di Stato come l’elemento della riconoscibilità del voto debba essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato.
Operazioni elettorali, quando può dirsi ricorrere la riconoscibilità del voto
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