La sentenza in esame, resa dal Tar Catanzaro, permette di fare il punto sulla corretta esegesi dell’art. 120, comma 2 bis, D.Lgs. n. 104/2010, introdotto dall’art. 204, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per il quale <<Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale (…)>>.
Gare pubbliche e impugnazione dei provvedimenti adottati all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
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