La fattispecie oggetto dell’intervento del Tar Catanzaro – in materia di gare pubbliche – è caratterizzata dal fatto un concorrente non ha dichiarato una condanna penale per un reato stato depenalizzato (e sono, quindi, cessati gli effetti penali della condanna, ex art. 2, comma 2, c.p.) e si è visto escludere dalla competizione.
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