Intervenuto in materia di gare pubbliche, il Tar Catanzaro, nella sentenza in esame, ha modo di soffermarsi sulla corretta lettura dell’art. 38, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 163/2006 (che commina l’esclusione in caso di commissione di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale <<accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante>>).
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