Il Tar Potenza sottolinea in sentenza come, giusta la decisione resa dalla Corte di Giustizia 4 luglio 2013 nella causa n. 100/2012, così come interpretata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 9 del 25 febbraio 2014, nel caso in cui nella graduatoria finale della gara pubblica in contestazione risultino inclusi più di due soggetti, l’accoglimento del ricorso incidentale, quando contiene censure finalizzate all’esclusione del concorrente secondo classificato che ha proposto il ricorso principale, produce effetti sull’esistenza della legittimazione all’impugnazione del ricorrente principale, cioè sull’esistenza di una condizione dell’azione e quindi su una questione processuale di rito.
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