Il Tar L’Aquila si sofferma in sentenza sulla corretta esegesi dell’art. 84, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 norma per la quale, nei casi in cui il bando di gara preveda, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, la quale deve essere <<composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto>>.
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