Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 D.Lgs. n. 104/2010 e 395, n. 4, c.p.c. debba rispondere a tre requisiti:
- a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
- b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato;
- c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa; inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive od indagini ermeneutiche.
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