Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come il C.S.M., nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai Magistrati, goda di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, o arbitrarietà (art. 105 Cost.).
Resta così preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto dell’Organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del Giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, procedendo a un sindacato di merito.
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