Precisa in sentenza il Consiglio di Stato come secondo il più recente insegnamento facente capo all’Adunanza Plenaria (sentenza 27 luglio 2016, n. 19) per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo c.d. Codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro
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