Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 D.Lgs. n. 104/2010, ricorre allorquando l’errore di fatto sia caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. St., Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
In tema di revocazione della sentenza
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