Ipotesi di responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata da bonificare

Si afferma in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, l’insussistenza di ogni responsabilità, in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare, per il solo fatto di tal sua qualità, ove non si dimostri che questi non abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale.

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