Project financing, la discrezionalità delle valutazioni della P.A.

Secondo il Consiglio di Stato, nella materia della finanza di progetto ai sensi degli artt. 153 e seguenti D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nonché in relazione alla particolare forma di finanza di progetto di cui all’art. 175 del medesimo Codice per le cc.dd. ‘grandi opere’), risulta legittima l’esclusione del progetto presentato dal promotore nel caso di – legittima – valutazione negativa in ordine anche ad uno soltanto dei parametri di valutazione, spettando invero all’amministrazione procedente (e in ultima analisi al CIPE) stabilire se il progetto proposto risulti in generale idoneo a soddisfare l’interesse pubblico al cui perseguimento la procedura è nel suo complesso finalizzata.

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