Secondo quanto è dato leggere nella sentenza in esame, resa dal Consiglio di Stato, l’istituto dell’informativa antimafia si basa su una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, che consente di emanare il provvedimento anche a semplici elementi sintomatici di infiltrazioni e condizionamenti del crimine organizzato.
Sussiste quindi in proposito una discrezionalità dell’amministrazione la quale, per quanto ampia, non è senza limiti: essa deve essere esercitata sulla base non di meri sospetti, ma di specifici elementi di fatto, idonei a dimostrare un rischio di collegamenti con la criminalità organizzata in questione, elementi da considerare non isolatamente, ma nel quadro indiziario che nel loro complesso vanno a delineare: così espressamente.