Osserva il Consiglio di Stato come, in sede di avanzamento di carriera degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), il giudizio operato dalla Commissione superiore di avanzamento è la risultanza di una valutazione complessiva della personalità e dell’attività dello scrutinando, rimessa ad un apprezzamento di tipo discrezionale dell’organo valutativo non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per vizi di abnormità, irrazionalità, travisamento dei fatti.
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