Condono edilizio e onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, ai fini della concessione del condono edilizio, ricada sul privato l’onere della prova rigorosa in ordine alla ultimazione (con difforme destinazione d’uso) delle opere edilizie, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.

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