Osserva in sentenza l’adito Consiglio di Stato come l’effetto devolutivo, tipico del secondo grado del giudizio, consenta al Giudice di valutare nuovamente ogni domanda riproposta, modificando o integrando la motivazione, ove necessario.
Il Giudice di appello, dunque, è in condizione di esaminare in modo compiuto le censure riproposte, anche per la parte in cui si ritiene che esse siano state esaminate in primo grado in modo sommario e comunque insufficiente o inadeguato.
In linea di principio nel giudizio di appello l’atto impugnato è la sentenza del Tar e non il provvedimento impugnato in primo grado, sicché l’appellante ha l’onere di confutare le argomentazioni e le statuizioni del Giudice di primo grado indicando i motivi per i quali la sentenza sarebbe erronea e da riformare.